| (Violazione delle norme in materia
di informazione e pubblicità).
1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 22,
con esclusione di quanto previsto al comma 4, è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
1.000.000 a lire 10.000.000.
2. La violazione del divieto di pubblicità di cui
all'articolo 23 nonché del divieto di pubblicazione di testi
tecnicoscientifici su pubblicazioni diverse da quelle previste
dall'articolo 22, comma 4, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a
lire 50.000.000.
Capo IX.
Norme finanziarie.
| |