| (Fondo speciale).
1. I proventi della tassa di concessione governativa
nonché dell'imposta speciale di cui rispettivamente agli
articoli 32 e 33 sono devoluti ad apposito fondo da istituire
presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali e destinato alla copertura finanziaria di progetti
realizzati dallo stesso Ministero, dalle regioni o dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzati ai
seguenti obiettivi:
a) tutela della salute degli operatori agricoli,
realizzata anche mediante l'attuazione di misure di indagine
epidemiologica nonché controllo sulle condizioni di lavoro e
per il miglioramento delle stesse;
b) realizzazione di servizi agrometeorologici
nell'ambito di programmi regionali di lotta guidata ed
integrata;
c) realizzazione di centri pubblici o associati per
l'allevamento di insetti destinati alla lotta biologica
denominati "biofabbriche".
2. Le domande di finanziamento dei progetti di cui al
presente articolo sono inoltrate dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano direttamente al
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che
provvede all'approvazione ed al finanziamento dei progetti
reputati idonei, sentita l'Agenzia italiana fitofarmaci.
CAPO X.
Norme transitorie e finali.
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