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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


166
DDL0009-0010
Progetto di legge Camera n. 9 - testo presentato - (DDL12-9)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C9. TESTIPDL
...C9.
...Decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1994. (*) Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.
Articolo 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC9 ZZ12 ZZDL ZZPR
                    (Operazioni di voto).
      1.  Salvo quanto disposto dal presente articolo, le
  operazioni di votazione nelle sezioni di cui all'articolo 3
  hanno luogo secondo le disposizioni del titolo IV del testo
  unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
  dei deputati, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nei giorni e nelle ore
  determinati con decreto del Ministro dell'interno, a norma del
  terzo comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n.
  18.
 
                              Pag. 12
 
      2.  Gli elettori, per essere ammessi a votare nelle
  sezioni di cui all'articolo 3, devono esibire il certificato
  elettorale, ovvero la certificazione di cui al comma 8
  dell'articolo 4.
      3.  Ha, inoltre, diritto di votare chi si presenti munito
  del certificato elettorale attestante la sua assegnazione alla
  sezione, anche se non iscritto nel relativo elenco degli
  elettori.
      4.  Gli elettori di cui al comma 3, all'atto della
  votazione, sono iscritti, a cura del presidente, in calce
  all'elenco degli elettori della sezione e di essi è presa nota
  nel verbale.
      5.  Uno dei componenti del seggio accerta che l'elettore
  ha votato apponendo la propria firma, accanto al nome
  dell'elettore, nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo
  4.
      6.  Le schede votate sono immesse nell'unica urna di cui
  il seggio è dotato.
      7.  Alle sezioni elettorali istituite a norma
  dell'articolo 3 non si applicano le disposizioni degli
  articoli 49, 50, 51, 52 e 53 e 54 del testo unico approvato
  con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
  361, e degli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n.
  136.
      8.  Il presidente, gli scrutatori ed il segretario del
  seggio votano, previa esibizione dei documenti di cui al comma
  2, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio
  anche se siano iscritti come elettori in altra sezione,
  costituita all'estero ai sensi dell'articolo 3.
      9.  I rappresentanti delle liste dei candidati votano
  nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, alle
  condizioni di cui al comma 8, se non sono iscritti come
  elettori in alcuna delle sezioni costituite all'estero, previa
  esibizione del certificato elettorale.
      10.  I certificati medici eventualmente richiesti dagli
  elettori agli effetti dell'articolo 55 del testo unico
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
  1957, n. 361, possono essere rilasciati da un medico del
  luogo.
      11.  Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente
  procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
  1957, n. 361, separatamente per ogni circoscrizione
  elettorale.
      12.  Successivamente il presidente del seggio suddivide le
  schede votate per circoscrizione elettorale e chiude ogni
  gruppo di schede in un plico che, sigillato con il bollo della
  sezione, viene recapitato immediatamente al capo dell'ufficio
  consolare, il quale inoltra i plichi stessi, per via aerea a
  mezzo di corriere diplomatico accompagnato, ai competenti
  uffici elettorali circoscrizionali.
      13.  I plichi formati a norma dell'articolo 67 del testo
  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
  marzo 1957, n. 361, debbono essere consegnati,
  contemporaneamente, da appositi incaricati, al capo
  dell'ufficio consolare, il quale provvede per via aerea, a
  mezzo di corriere diplomatico accompagnato, ad inoltrare i
  suddetti plichi alla corte d'appello di Roma.
      14.  Ogni ufficio di sezione deve infine provvedere a
  restituire l'urna, il timbro, le matite e il materiale
  consumato al capo dell'ufficio consolare che ne curerà la
  conservazione e la restituzione ai competenti uffici.
 
DATA=940226 FASCID=DDL12-9 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0009 TOTPAG=0016 TOTDOC=0016 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= FDL PAGINIZ=0011 RIGINIZ=048 PAGFIN=0012 RIGFIN=063 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=000900 00 FASCIDC=12DDL0009 SORTNAV=0000900 000 00000 ZZDDLC9 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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