| (Operazioni di voto).
1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, le
operazioni di votazione nelle sezioni di cui all'articolo 3
hanno luogo secondo le disposizioni del titolo IV del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nei giorni e nelle ore
determinati con decreto del Ministro dell'interno, a norma del
terzo comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n.
18.
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2. Gli elettori, per essere ammessi a votare nelle
sezioni di cui all'articolo 3, devono esibire il certificato
elettorale, ovvero la certificazione di cui al comma 8
dell'articolo 4.
3. Ha, inoltre, diritto di votare chi si presenti munito
del certificato elettorale attestante la sua assegnazione alla
sezione, anche se non iscritto nel relativo elenco degli
elettori.
4. Gli elettori di cui al comma 3, all'atto della
votazione, sono iscritti, a cura del presidente, in calce
all'elenco degli elettori della sezione e di essi è presa nota
nel verbale.
5. Uno dei componenti del seggio accerta che l'elettore
ha votato apponendo la propria firma, accanto al nome
dell'elettore, nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo
4.
6. Le schede votate sono immesse nell'unica urna di cui
il seggio è dotato.
7. Alle sezioni elettorali istituite a norma
dell'articolo 3 non si applicano le disposizioni degli
articoli 49, 50, 51, 52 e 53 e 54 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e degli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n.
136.
8. Il presidente, gli scrutatori ed il segretario del
seggio votano, previa esibizione dei documenti di cui al comma
2, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio
anche se siano iscritti come elettori in altra sezione,
costituita all'estero ai sensi dell'articolo 3.
9. I rappresentanti delle liste dei candidati votano
nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, alle
condizioni di cui al comma 8, se non sono iscritti come
elettori in alcuna delle sezioni costituite all'estero, previa
esibizione del certificato elettorale.
10. I certificati medici eventualmente richiesti dagli
elettori agli effetti dell'articolo 55 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, possono essere rilasciati da un medico del
luogo.
11. Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente
procede alle operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, separatamente per ogni circoscrizione
elettorale.
12. Successivamente il presidente del seggio suddivide le
schede votate per circoscrizione elettorale e chiude ogni
gruppo di schede in un plico che, sigillato con il bollo della
sezione, viene recapitato immediatamente al capo dell'ufficio
consolare, il quale inoltra i plichi stessi, per via aerea a
mezzo di corriere diplomatico accompagnato, ai competenti
uffici elettorali circoscrizionali.
13. I plichi formati a norma dell'articolo 67 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, debbono essere consegnati,
contemporaneamente, da appositi incaricati, al capo
dell'ufficio consolare, il quale provvede per via aerea, a
mezzo di corriere diplomatico accompagnato, ad inoltrare i
suddetti plichi alla corte d'appello di Roma.
14. Ogni ufficio di sezione deve infine provvedere a
restituire l'urna, il timbro, le matite e il materiale
consumato al capo dell'ufficio consolare che ne curerà la
conservazione e la restituzione ai competenti uffici.
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