| (Autorizzazione alla vendita, all'acquisto
ed all'uso).
1. I titolari di punti vendita di fitofarmaci hanno
l'obbligo di ottenere le autorizzazioni previste dalla
presente legge entro due anni dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le province, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, devono organizzare i corsi di cui
agli articoli 15 e 17, relativi al rilascio delle
autorizzazioni al commercio e alla patente necessaria per
l'acquisto dei fitofarmaci.
3. I soggetti interessati all'acquisto o all'uso di
fitofarmaci necessari per la conduzione dei fondi agricoli,
devono ottenere il rilascio della apposita patente, secondo le
norme di cui all'articolo 17, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
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