| (Norme regolamentari).
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono emanate le norme per
adeguare alle disposizioni della presente legge il regolamento
concernente la disciplina della produzione, del commercio e
della vendita di fitofarmaci e dei presìdi delle derrate
alimentari immagazzinate, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.
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Allegato A
(articolo 3)
ELENCO DEI PRODOTTI PER I QUALI NON E' NECESSARIA LA PATENTE
PER L'ACQUISTO E LA REGISTRAZIONE
SOLFATO DI RAME
ZOLFO
PIRETRINE NATURALI
QUASSINE NATURALI
BACILLUS THURINGENSIS
FEROMONI (per lotta confusionale, monitoraggio o catture di
massa)
BENTONITI
FARINE DI ROCCIA
FARINE DI ALGHE
SILICATO DI SODIO
TRAPPOLE (cromotropiche, luminose, alimentari non avvelenate
con fitofarmaci)
PROPOLI (soluzione idroalcolica).
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