| (Limiti di esposizione).
1. I limiti di esposizione ai campi elettrici e di
induzione magnetica, sono definiti nel modo seguente:
a) 5 KV/m e 0,1 micro Tesla, rispettivamente per
l'intensità del campo elettrico e di induzione magnetica, in
aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che
individui della popolazione trascorrano una parte
significativa della giornata;
b) 10 KV/m e 1 milli Tesla, rispettivamente per
l'intensità di campo elettrico e di induzione magnetica, nel
caso in cui l'esposizione sia ragionevolmente limitata a poche
ore al giorno.
2. Le misure dei campi elettrico e magnetico di cui al
presente articolo devono essere effettuate secondo gli
specifici standard internazionali riconosciuti, in
condizione di tensione e corrente nominale della linea
elettrica.
3. I limiti di cui al comma 1 sostituiscono quelli indicati
dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, solo ai fini della
redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione
del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, per gli elettrodotti aerei
esterni.
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