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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


167
DDL0009-0011
Progetto di legge Camera n. 9 - testo presentato - (DDL12-9)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C9. TESTIPDL
...C9.
...Decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1994. (*) Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.
Pag. 13 Articolo 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC9 ZZ12 ZZDL ZZPR
                  (Operazioni di scrutinio).
      1.  Presso ogni ufficio elettorale circoscrizionale è
  costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori
  residenti all'estero, con il compito di provvedere alle
  operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli
  uffici consolari a norma dell'articolo 5.
      2.  L'assegnazione dei plichi alle singole sezioni è fatto
  a cura dell'ufficio elettorale circoscrizionale.
      3.  Il presidente dell'ufficio elettorale
  circoscrizionale, entro il quindicesimo giorno antecedente
  quello della votazione, provvede a richiedere,
  rispettivamente, al presidente della corte d'appello e al
  sindaco del comune, ove ha sede la corte d'appello stessa, la
  nomina dei presidenti di seggio e di quattro scrutatori per
  ogni seggio.
      4.  Per il segretario del seggio si applicano le
  disposizioni vigenti per l'elezione della Camera dei
  deputati.
      5.  Al presidente e ai componenti dei seggi previsti dal
  presente articolo spetta un onorario fisso pari,
  rispettivamente, a quello del presidente e dei componenti dei
  seggi istituiti a norma dell'articolo 34 del testo unico
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
  1957, n. 361.  Entro il termine di cui al comma 3, il
  presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, ai fini
  della dotazione di materiale e stampati occorrenti, comunica
  al comune ove ha sede l'ufficio stesso il numero delle sezioni
  speciali da istituire.
      6.  Alle ore 6 antimeridiane del giorno fissato per la
  votazione i presidenti degli uffici elettorali di sezione,
  istituiti a norma del comma 1, costituiti i rispettivi uffici,
  ricevono da parte del comune ove ha sede l'ufficio elettorale
  circoscrizionale il plico sigillato contenente il bollo della
  sezione e le designazioni dei rappresentanti delle liste di
  candidati.  Alla stessa ora ricevono da parte del sindaco del
  comune medesimo i verbali di nomina degli scrutatori.
      7.  Inoltre, a ciascun presidente dei seggi di cui al
  comma 1, il presidente dell'ufficio elettorale
  circoscrizionale provvede a far consegnare il plico sigillato
  contenente le schede pervenute dagli uffici consolari con
  l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede
  contenute.
      8.  Il Presidente del seggio dà quindi inizio alle
  operazioni di scrutinio per le quali si applicano l'articolo
  16, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, nonché,
  in quanto applicabili, le norme del titolo V del testo unico
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
  1957, n. 361.  Compiute le operazioni di cui al primo comma
  dell'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il
  presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede a
  trasmettere all'ufficio elettorale circoscrizionale il plico
  di cui all'articolo 17 della citata legge n. 18 del 1979.
 
DATA=940226 FASCID=DDL12-9 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0009 TOTPAG=0016 TOTDOC=0016 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= FDL PAGINIZ=0013 RIGINIZ=001 PAGFIN=0013 RIGFIN=055 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=000900 00 FASCIDC=12DDL0009 SORTNAV=0000900 000 00000 ZZDDLC9 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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