| (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge
si provvede mediante l'utilizzo di una quota, non superiore al
20 per cento fino all'anno 1997 e al 50 per cento per gli anni
successivi, del gettito della maggiorazione straordinaria del
sovrapprezzo termico, di cui alla deliberazione
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del CIP 21 dicembre 1988, n. 27, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1988, ferme
restando le utilizzazioni previste dai commi 1 e 2
dell'articolo 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico effettua
entro il 30 novembre di ciascun anno, a favore dell'entrata
del bilancio dello Stato, il versamento delle quote di cui al
comma 1, determinate con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri
delle finanze, del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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