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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1677
DDL0105-0002
Progetto di legge Camera n. 105 - testo presentato - (DDL12-105)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C105. TESTIPDL
...C105.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC105 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Le attività dei servizi segreti
  marcano in modo indelebile le vicende più oscure della storia
  della Repubblica.
    Uomini dei servizi risultano coinvolti nelle stragi che
  hanno insanguinato il Paese, nei traffici di droga e di armi,
  in attività mafiose e camorristiche, nelle associazioni
  segrete ed eversive, nei fenomeni terroristici di destra e di
  sinistra.
    Il segreto di Stato, d'altra parte, nasconde ancor oggi ai
  cittadini fatti lontani nella storia, come la lotta al
  banditismo meridionale dell'Ottocento o vicende purtroppo più
  vicine ai nostri tempi come l'organizzazione Gladio.
    Anche in questi ultimi tempi strutture e uomini dei servizi
  segreti sono alla ribalta per l'utilizzo illecito di fondi
  pubblici, per le vicende legate alla "Falange armata", per la
  bomba "scoperta" tanto tempestivamente sull'espresso
  Freccia dell'Etna.
  Occorrerebbero interi volumi per descrivere in modo
  soddisfacente le pagine della storia italiana rese oscure
  dalle attività dei servizi segreti.
    Ma compito del Parlamento non è, e non può essere, svolgere
  semplicemente un'inchiesta o un'indagine.  Compito del
  Parlamento è quello di elaborare ed approvare leggi che
  applichino nel modo migliore il dettato costituzionale e che
  rispecchino la volontà popolare.  E per ciò che riguarda i
  servizi segreti ed il problema del segreto di Stato il
  Parlamento ormai non può ulteriormente ignorare che gli
  obiettivi di trasparenza e controllo democratico che stavano
  alla base della legge n. 801 del 1977 non sono stati
  pienamente raggiunti: i servizi segreti hanno continuato a
  colpire ed inquinare la vita democratica del Paese, il
  controllo su di essi non è stato pienamente assicurato, la
  trasparenza è venuta a mancare troppe volte.
 
                               Pag. 2
 
    A ciò è da aggiungere che è venuta a mancare una reale
  guida unitaria dei vari servizi, siano essi civili che
  militari, o addirittura di forza armata, con la conseguenza di
  veri e propri contrasti, se non guerre, tra le varie strutture
  che teoricamente dovrebbero contribuire a proteggere il Paese
  ed i cittadini da interferenze esterne.
    La nostra proposta di legge vuole intervenire su tali
  problematiche.
    L'articolo 1 attribuisce al Presidente del Consiglio dei
  ministri i compiti di direzione, responsabilità politica e
  coordinamento della politica informativa, previo accordo ed
  approvazione del Consiglio dei ministri.
    L'articolo 2 istituisce un Servizio informazioni unificato
  (SIU), con compiti esclusivamente informativi.
  Conseguentemente l'articolo 11 stabilisce non solo lo
  scioglimento di tutti i vari servizi, militari e civili, ma
  impone che il loro personale non possa essere assunto nella
  nuova struttura informativa.
    L'articolo 3 stabilisce il divieto per il SIU di compiere
  attività che non siano puramente informative, entrando nello
  specifico di compiti che negli anni passati sono stati al
  centro degli episodi più oscuri della storia della Repubblica,
  oltre a vietare l'attuazione di direttive provenienti da altri
  servizi stranieri.
    L'articolo 4 interviene sul profilo del personale da
  impiegare nel SIU, che potrà essere assunto solo mediante
  l'esame di un'apposita commissione e su linee guida indicate
  da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri.  Il personale del SIU potrà permanere nell'incarico
  per un massimo di quattro anni, dovrà
  avere un altissimo profilo morale e, se proveniente dalle
  Forze armate, non potrà ritornare nei relativi ranghi dopo
  aver terminato il periodo di servizio nella struttura di
  intelligence.
    Il controllo sulle attività del SIU viene svolto, come
  indica l'articolo 5, da un'apposita Commissione parlamentare
  bicamerale, che deterrà permanentemente i poteri
  inquirenti.
    La seconda parte della proposta di legge interviene sulle
  norme che regolamentano l'opposizione del segreto di Stato,
  stabilendo, all'articolo 6, il divieto di opporre il segreto
  su fatti e documenti riguardanti i reati di terrorismo, mafia,
  banda armata, oltre che per quelli inerenti ad inquinamento
  ambientale o contro la pubblica amministrazione.
    Il segreto di Stato può essere opposto per un periodo
  massimo di quindici anni, dopo di che la documentazione
  diviene pubblica e consultabile presso un apposito
  archivio.
    L'articolo 7 stabilisce rigidi criteri per le modalità di
  opposizione del segreto di Stato, sulla classificazione della
  documentazione, sul divieto di classificare a posteriori
  documenti in origine non segreti, oltre che sul rilascio del
  nulla-osta di segretezza.
    L'articolo 8 demanda l'attività di controllo
  sull'opposizione del segreto di Stato alla Commissione
  parlamentare incaricata del controllo sul SIU, mentre
  l'articolo 9 stabilisce il dovere di astenersi dal
  testimoniare su atti e documenti coperti da segreto di Stato
  da parte di dipendenti pubblici.
    L'articolo 10 fissa il tetto di finanziamento per il SIU,
  riducendolo drasticamente rispetto al  budget  attuale.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-105 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0105 TOTPAG=0011 TOTDOC=0016 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=062 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=010500 00 FASCIDC=12DDL0105 SORTNAV=0010500 000 00000 ZZDDLC105 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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