| Onorevoli Colleghi! -- Le attività dei servizi segreti
marcano in modo indelebile le vicende più oscure della storia
della Repubblica.
Uomini dei servizi risultano coinvolti nelle stragi che
hanno insanguinato il Paese, nei traffici di droga e di armi,
in attività mafiose e camorristiche, nelle associazioni
segrete ed eversive, nei fenomeni terroristici di destra e di
sinistra.
Il segreto di Stato, d'altra parte, nasconde ancor oggi ai
cittadini fatti lontani nella storia, come la lotta al
banditismo meridionale dell'Ottocento o vicende purtroppo più
vicine ai nostri tempi come l'organizzazione Gladio.
Anche in questi ultimi tempi strutture e uomini dei servizi
segreti sono alla ribalta per l'utilizzo illecito di fondi
pubblici, per le vicende legate alla "Falange armata", per la
bomba "scoperta" tanto tempestivamente sull'espresso
Freccia dell'Etna.
Occorrerebbero interi volumi per descrivere in modo
soddisfacente le pagine della storia italiana rese oscure
dalle attività dei servizi segreti.
Ma compito del Parlamento non è, e non può essere, svolgere
semplicemente un'inchiesta o un'indagine. Compito del
Parlamento è quello di elaborare ed approvare leggi che
applichino nel modo migliore il dettato costituzionale e che
rispecchino la volontà popolare. E per ciò che riguarda i
servizi segreti ed il problema del segreto di Stato il
Parlamento ormai non può ulteriormente ignorare che gli
obiettivi di trasparenza e controllo democratico che stavano
alla base della legge n. 801 del 1977 non sono stati
pienamente raggiunti: i servizi segreti hanno continuato a
colpire ed inquinare la vita democratica del Paese, il
controllo su di essi non è stato pienamente assicurato, la
trasparenza è venuta a mancare troppe volte.
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A ciò è da aggiungere che è venuta a mancare una reale
guida unitaria dei vari servizi, siano essi civili che
militari, o addirittura di forza armata, con la conseguenza di
veri e propri contrasti, se non guerre, tra le varie strutture
che teoricamente dovrebbero contribuire a proteggere il Paese
ed i cittadini da interferenze esterne.
La nostra proposta di legge vuole intervenire su tali
problematiche.
L'articolo 1 attribuisce al Presidente del Consiglio dei
ministri i compiti di direzione, responsabilità politica e
coordinamento della politica informativa, previo accordo ed
approvazione del Consiglio dei ministri.
L'articolo 2 istituisce un Servizio informazioni unificato
(SIU), con compiti esclusivamente informativi.
Conseguentemente l'articolo 11 stabilisce non solo lo
scioglimento di tutti i vari servizi, militari e civili, ma
impone che il loro personale non possa essere assunto nella
nuova struttura informativa.
L'articolo 3 stabilisce il divieto per il SIU di compiere
attività che non siano puramente informative, entrando nello
specifico di compiti che negli anni passati sono stati al
centro degli episodi più oscuri della storia della Repubblica,
oltre a vietare l'attuazione di direttive provenienti da altri
servizi stranieri.
L'articolo 4 interviene sul profilo del personale da
impiegare nel SIU, che potrà essere assunto solo mediante
l'esame di un'apposita commissione e su linee guida indicate
da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Il personale del SIU potrà permanere nell'incarico
per un massimo di quattro anni, dovrà
avere un altissimo profilo morale e, se proveniente dalle
Forze armate, non potrà ritornare nei relativi ranghi dopo
aver terminato il periodo di servizio nella struttura di
intelligence.
Il controllo sulle attività del SIU viene svolto, come
indica l'articolo 5, da un'apposita Commissione parlamentare
bicamerale, che deterrà permanentemente i poteri
inquirenti.
La seconda parte della proposta di legge interviene sulle
norme che regolamentano l'opposizione del segreto di Stato,
stabilendo, all'articolo 6, il divieto di opporre il segreto
su fatti e documenti riguardanti i reati di terrorismo, mafia,
banda armata, oltre che per quelli inerenti ad inquinamento
ambientale o contro la pubblica amministrazione.
Il segreto di Stato può essere opposto per un periodo
massimo di quindici anni, dopo di che la documentazione
diviene pubblica e consultabile presso un apposito
archivio.
L'articolo 7 stabilisce rigidi criteri per le modalità di
opposizione del segreto di Stato, sulla classificazione della
documentazione, sul divieto di classificare a posteriori
documenti in origine non segreti, oltre che sul rilascio del
nulla-osta di segretezza.
L'articolo 8 demanda l'attività di controllo
sull'opposizione del segreto di Stato alla Commissione
parlamentare incaricata del controllo sul SIU, mentre
l'articolo 9 stabilisce il dovere di astenersi dal
testimoniare su atti e documenti coperti da segreto di Stato
da parte di dipendenti pubblici.
L'articolo 10 fissa il tetto di finanziamento per il SIU,
riducendolo drasticamente rispetto al budget attuale.
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