| (Dipendenza).
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono
attribuiti la direzione, la responsabilità politica generale
ed il coordinamento della politica informativa e per la difesa
dello Stato democratico e delle istituzioni.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce,
previo esame ed approvazione da parte del Consiglio dei
ministri, le direttive e le disposizioni necessarie per la
organizzazione ed il funzionamento delle attività attinenti ai
fini di cui al comma 1.
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