| (Assunzione di personale a contratto
per l'espletamento delle operazioni elettorali
all'estero).
1. L'articolo 53 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è
sostituito dal seguente:
"Art. 53. - Per far fronte alle esigenze
organizzative relative alle operazioni di voto nell'Unione, il
Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, con
le modalità previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche, in
deroga ad eventuali divieti di assunzione e ad ogni limite di
contingente fissato dal citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967, e successive modifiche, fino a
centotrenta impiegati con contratto temporaneo con validità
massima di tre mesi regolato dalla legge locale".
2. I contratti di cui al comma 1, autorizzati dal
Ministero degli affari esteri, producono immediatamente
effetto indipendentemente dal perfezionamento del relativo
decreto.
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