| (Istituzione e compiti del Servizio
informazioni unificato).
1. E' istituito, alla diretta dipendenza del Presidente
del Consiglio dei ministri, il Servizio informazioni unificato
(SIU). Esso assolve a compiti esclusivamente informativi a
sostegno della difesa del Paese, contro ogni forma di
eversione ed informandosi allo spirito democratico della
Repubblica, con particolare attenzione alle attività rivolte
alla prevenzione ed all'interpretazione dei fenomeni
terroristici, alla protezione delle comunicazioni, alla
decrittazione e decifrazione delle comunicazioni esterne,
all'impedimento di interferenze da parte di potenze straniere
nel Paese.
2. Il SIU comunica al Presidente del Consiglio dei ministri
tutte le informazioni ricevute e comunque in suo possesso,
oltre a quanto attiene alla sua attività ai sensi del comma
1.
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3. L'ordinamento del SIU si informa a quello
dell'amministrazione civile dello Stato, senza alcuna
corrispondenza con organizzazioni e gerarchie militari, ed è
stabilito con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri.
4. Il direttore del SIU è nominato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, su parere conforme del Consiglio dei
ministri, previo parere della Commissione parlamentare di
controllo di cui all'articolo 5.
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