| (Divieti).
1. Il SIU, nell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 1, non può condurre attività che vìolino i
princìpi costituzionali ed i diritti fondamentali dei
cittadini, sanciti dalla Costituzione.
2. Il SIU non può condurre attività clandestine, svolgere
compiti che comportino l'uso delle armi e svolgere attività
che siano favorevoli o contrarie a partiti politici.
3. Il SIU non può condurre azioni che siano in contrasto
con le leggi dello Stato, in particolare per ciò che riguarda
l'esportazione ed il transito di armamenti.
4. Il SIU non può attuare direttive che provengano da
servizi segreti stranieri o da organismi che non siano
nazionali né mantenere rapporti diretti con la magistratura e
le Forze armate.
5. E' fatto divieto di attribuire al SIU le funzioni della
guerra psicologica, dell'azione psicologica e delle forme non
convenzionali di guerra, che dovranno comunque essere svolte e
pianificate dagli organismi competenti secondo i princìpi
dell'ordinamento giuridico interno ed internazionale.
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