| (Personale).
1. Gli appartenenti al SIU non rivestono la qualità di
ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; tale qualità è
sospesa durante il periodo di appartenenza al SIU
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per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti
dell'amministrazione di provenienza.
2. L'arruolamento del personale nel SIU avviene mediante
esame di un'apposita commissione nominata dal Presidente del
Consiglio dei ministri. La valutazione dei candidati è
condotta in base a disposizioni emanate con apposito decreto
dal Presidente del Consiglio dei ministri.
3. La durata massima della permanenza negli incarichi di
cui al presente articolo è di quattro anni. Per il personale
che abbia dimostrato eccezionali capacità e per il quale si
richieda un prolungamento di permanenza è necessario che la
conferma sia espressamente autorizzata dal Presidente del
Consiglio dei ministri.
4. Il personale del SIU firma, al momento dell'entrata in
servizio, una dichiarazione di impegno in cui assicura di non
aver prestato altri giuramenti di fedeltà al di fuori di
quello verso lo Stato e di non far parte di organizzazioni
segrete. La falsa dichiarazione è punita con la reclusione
sino a dieci anni.
5. Il personale del SIU ha l'obbligo di dichiarare, al
momento della entrata in servizio, l'eventuale appartenenza,
anche passata, a partiti politici, associazioni, comitati e
società aventi qualsivoglia finalità. Il Presidente del
Consiglio dei ministri decide, su parere della commissione di
cui al comma 2, in merito all'incompatibilità con
l'appartenenza al SIU.
6. Non possono appartenere in modo organico o saltuario al
SIU persone che, per comportamenti od azioni eversive nei
confronti delle istituzioni democratiche, non diano garanzie
di affidabilità e di scrupolosa fedeltà ai valori della
Costituzione repubblicana.
7. Al personale del SIU è fatto divieto di assumere
incarichi dirigenziali o di consulenza presso imprese
interessate alla produzione o al commercio di armi per un
periodo di cinque anni dopo la cessazione dal servizio.
8. Il personale proveniente dalle Forze armate, quando sia
cessato il periodo di servizio nel SIU, può transitare
esclusivamente verso amministrazioni civili.
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9. Ai dipendenti del SIU è assegnato un trattamento
economico pari a quello degli appartenenti alle Forze armate,
comprensivo dell'indennità operativa. E' vietata la
corresponsione di qualsiasi altra forma di indennizzo o
indennità.
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