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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1682
DDL0105-0007
Progetto di legge Camera n. 105 - testo presentato - (DDL12-105)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C105. TESTIPDL
...C105.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC105 ZZ12 ZZPD ZZPR
                         (Personale).
      1.  Gli appartenenti al SIU non rivestono la qualità di
  ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; tale qualità è
  sospesa durante il periodo di appartenenza al SIU
 
                               Pag. 5
 
  per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti
  dell'amministrazione di provenienza.
    2.  L'arruolamento del personale nel SIU avviene mediante
  esame di un'apposita commissione nominata dal Presidente del
  Consiglio dei ministri.  La valutazione dei candidati è
  condotta in base a disposizioni emanate con apposito decreto
  dal Presidente del Consiglio dei ministri.
    3.  La durata massima della permanenza negli incarichi di
  cui al presente articolo è di quattro anni.  Per il personale
  che abbia dimostrato eccezionali capacità e per il quale si
  richieda un prolungamento di permanenza è necessario che la
  conferma sia espressamente autorizzata dal Presidente del
  Consiglio dei ministri.
    4.  Il personale del SIU firma, al momento dell'entrata in
  servizio, una dichiarazione di impegno in cui assicura di non
  aver prestato altri giuramenti di fedeltà al di fuori di
  quello verso lo Stato e di non far parte di organizzazioni
  segrete.  La falsa dichiarazione è punita con la reclusione
  sino a dieci anni.
    5.  Il personale del SIU ha l'obbligo di dichiarare, al
  momento della entrata in servizio, l'eventuale appartenenza,
  anche passata, a partiti politici, associazioni, comitati e
  società aventi qualsivoglia finalità.  Il Presidente del
  Consiglio dei ministri decide, su parere della commissione di
  cui al comma 2, in merito all'incompatibilità con
  l'appartenenza al SIU.
    6.  Non possono appartenere in modo organico o saltuario al
  SIU persone che, per comportamenti od azioni eversive nei
  confronti delle istituzioni democratiche, non diano garanzie
  di affidabilità e di scrupolosa fedeltà ai valori della
  Costituzione repubblicana.
    7.  Al personale del SIU è fatto divieto di assumere
  incarichi dirigenziali o di consulenza presso imprese
  interessate alla produzione o al commercio di armi per un
  periodo di cinque anni dopo la cessazione dal servizio.
    8.  Il personale proveniente dalle Forze armate, quando sia
  cessato il periodo di servizio nel SIU, può transitare
  esclusivamente verso amministrazioni civili.
 
                               Pag. 6
 
    9.  Ai dipendenti del SIU è assegnato un trattamento
  economico pari a quello degli appartenenti alle Forze armate,
  comprensivo dell'indennità operativa.  E' vietata la
  corresponsione di qualsiasi altra forma di indennizzo o
  indennità.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-105 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0105 TOTPAG=0011 TOTDOC=0016 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=032 PAGFIN=0006 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=010500 00 FASCIDC=12DDL0105 SORTNAV=0010500 000 00000 ZZDDLC105 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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