| (Commissione parlamentare di controllo).
1. E' istituita una Commissione parlamentare di controllo
sulle attività del SIU, di seguito denominata "Commissione"
composta da dieci deputati e da dieci senatori, nominati in
modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei
Gruppi parlamentari.
2. La Commissione esercita il controllo sull'applicazione
dei princìpi stabiliti dalla presente legge e presenta al
Parlamento una relazione semestrale sull'attività svolta.
3. La Commissione ha i medesimi poteri e le medesime
limitazioni previste per le Commissioni parlamentari
d'inchiesta limitatamente alle attività ed ai fatti connessi
al SIU.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni
documento ed informazione richiesti dalla Commissione in
merito alle attività ed alle operazioni del SIU.
5. Nel caso in cui i documenti e le informazioni trasmessi
ai sensi del comma 4 siano tutelati dal segreto di Stato o
professionale, i componenti della Commissione sono vincolati
al segreto stesso.
6. La Commissione, ove ritenga, a maggioranza assoluta dei
suoi membri, che l'opposizione del segreto, ai sensi del comma
5, non sia fondata, ne riferisce al Parlamento per le
conseguenti valutazioni.
7. Gli atti ed i lavori della Commissione sono pubblici,
con l'eccezione dei casi in cui debba essere garantito il
segreto di Stato.
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