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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1685
DDL0105-0010
Progetto di legge Camera n. 105 - testo presentato - (DDL12-105)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C105. TESTIPDL
...C105.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC105 ZZ12 ZZPD ZZPR
            (Limitazione del segreto di Stato). 
    1.  Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti,
  le notizie, le attività ed ogni altra cosa la cui diffusione
  sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato
  democratico, alla difesa delle istituzioni poste dalla
  Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle
  funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello
  Stato italiano rispetto agli altri Stati e alle relazioni con
  essi, nonché alla preparazione e alla difesa da aggressioni
  militari.
    2.  In nessun caso possono essere coperte da segreto di
  Stato notizie relative a fatti eversivi dell'ordine
  costituzionale, alle associazioni di cui all'articolo
  416- bis,  del codice penale e all'articolo 1 della legge
  25 gennaio 1982, n. 17, nonché al traffico illegale di armi,
  munizioni e materie esplodenti, a fatti che riguardino i reati
  di terrorismo, mafia, costituzione di banda armata,
  costituzione di apparati ed associazioni clandestine, reati
  contro la pubblica amministrazione o contro enti pubblici
  economici o reati commessi al fine di occultare le attività
  criminose suddette, gravi inquinamenti ambientali, accordi
  internazionali.
    3.  L'opposizione del segreto di Stato per gli atti ed
  attività di cui al comma 1 non può in nessun caso avere una
  durata superiore ai quindici anni.  Dopo detto periodo i
  documenti possono essere portati a conoscenza del pubblico e
  sono conservati per la consultazione presso un apposito
  archivio del SIU.
    4.  Presso l'archivio di cui al comma 3 sono depositati
  tutti i documenti coperti da segreto di Stato da oltre
  quindici anni e su cui sussista il divieto di presa di
  conoscenza, tenuti sino alla data di entrata in vigore della
  presente legge, archivi ed uffici storici.
 
                               Pag. 8
 
    5.  E' fatto obbligo al SIU di protocollare tutta la sua
  documentazione e di metterla a disposizione del Presidente del
  Consiglio dei ministri e della Commissione.
    6.  E' vietata la distruzione di ogni documento del SIU o
  comunque sottoposto a segreto di Stato in mancanza di
  autorizzazione scritta rilasciata dal Presidente del Consiglio
  dei ministri, sentita la Commissione.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-105 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0105 TOTPAG=0011 TOTDOC=0016 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=004 PAGFIN=0008 RIGFIN=008 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=010500 00 FASCIDC=12DDL0105 SORTNAV=0010500 000 00000 ZZDDLC105 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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