| (Limitazione del segreto di Stato).
1. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti,
le notizie, le attività ed ogni altra cosa la cui diffusione
sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato
democratico, alla difesa delle istituzioni poste dalla
Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle
funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello
Stato italiano rispetto agli altri Stati e alle relazioni con
essi, nonché alla preparazione e alla difesa da aggressioni
militari.
2. In nessun caso possono essere coperte da segreto di
Stato notizie relative a fatti eversivi dell'ordine
costituzionale, alle associazioni di cui all'articolo
416- bis, del codice penale e all'articolo 1 della legge
25 gennaio 1982, n. 17, nonché al traffico illegale di armi,
munizioni e materie esplodenti, a fatti che riguardino i reati
di terrorismo, mafia, costituzione di banda armata,
costituzione di apparati ed associazioni clandestine, reati
contro la pubblica amministrazione o contro enti pubblici
economici o reati commessi al fine di occultare le attività
criminose suddette, gravi inquinamenti ambientali, accordi
internazionali.
3. L'opposizione del segreto di Stato per gli atti ed
attività di cui al comma 1 non può in nessun caso avere una
durata superiore ai quindici anni. Dopo detto periodo i
documenti possono essere portati a conoscenza del pubblico e
sono conservati per la consultazione presso un apposito
archivio del SIU.
4. Presso l'archivio di cui al comma 3 sono depositati
tutti i documenti coperti da segreto di Stato da oltre
quindici anni e su cui sussista il divieto di presa di
conoscenza, tenuti sino alla data di entrata in vigore della
presente legge, archivi ed uffici storici.
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5. E' fatto obbligo al SIU di protocollare tutta la sua
documentazione e di metterla a disposizione del Presidente del
Consiglio dei ministri e della Commissione.
6. E' vietata la distruzione di ogni documento del SIU o
comunque sottoposto a segreto di Stato in mancanza di
autorizzazione scritta rilasciata dal Presidente del Consiglio
dei ministri, sentita la Commissione.
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