| (Modalità di opposizione del
segreto di Stato).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha la
responsabilità dell'opposizione del segreto di Stato, ai sensi
dell'articolo 6, previa consultazione del Consiglio dei
ministri, sulle richieste scritte che gli pervengono in
merito.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri dà
comunicazione scritta al Presidente della Repubblica, ai
Presidenti delle Camere ed ai componenti della Commissione
delle motivazioni che giustifichino la richiesta
dell'opposizione del segreto di Stato.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce, con
apposito decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e previo parere della
Commissione, i criteri relativi alle materie oggetto del
segreto di Stato, con riguardo agli aspetti politici,
militari, economico-industriali ed amministrativi.
4. Le categorie di classificazione, già esistenti, dei
documenti "segretissimo" e "segreto" sono unificate nella
categoria "segreto"; le categorie "riservatissimo" e
"riservato" non hanno alcuna rilevanza ai fini penali; la
categoria "vietata divulgazione" ha rilevanza esclusivamente
amministrativa.
5. Gli enti da cui provengono i documenti classificati ai
sensi del comma 4 devono conservare su apposito registro la
documentazione attestante e motivante la classificazione
stessa. Entro il mese di gennaio
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di ogni anno il responsabile dell'ente da cui provengono
i documenti classificati valuta la possibilità di abbassare la
classifica dei documenti o di declassificarli.
6. Nessun documento originariamente non classificato può
venire sottoposto successivamente alla sua emissione a
procedura di classificazione ai sensi del comma 4.
7. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì stabiliti
i criteri per la concessione del nulla osta di segretezza
(NOS). Il diniego del nulla osta di segretezza deve essere
motivato per iscritto. L'interessato può ricorrere avverso la
suddetta decisione presso il giudice ordinario entro novanta
giorni dalla comunicazione del diniego.
8. L'illegale, irregolare o non autorizzata opposizione del
segreto di Stato è punita con la reclusione sino a cinque anni
e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
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