| (Dovere di astenersi dal testimoniare e
divieto di esame determinati dal segreto
di Stato).
1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli
incaricati di pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi
dal deporre e non possono essere interrogati su quanto coperto
da segreto di Stato.
2. Qualora l'autorità giurisdizionale non ritenga fondata
la dichiarazione fatta dai soggetti di cui al comma 1, in
ordine alla segretezza, interpella il Presidente del Consiglio
dei ministri che, ove ritenga di confermarla, deve provvedervi
entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In tal
caso non si procede per il delitto di cui all'articolo 372 del
codice penale e, se la conoscenza di quanto coperto dal
segreto di Stato sia ritenuta essenziale al procedimento,
l'autorità giurisdizionale dichiara di non doversi procedere
nell'azione penale per l'esistenza di un segreto di Stato.
| |