| (Norme finanziarie).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante istituzione, a decorrere
dall'esercizio finanziario 1995, di un apposito capitolo nello
stato di previsione del Ministero del tesoro destinato a
finanziare le attività del SIU.
2. La dotazione del capitolo di cui al comma 1 è stabilita,
per il triennio 19951997, in 300 miliardi di lire annui.
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