| (Modificazioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18).
1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le
seguenti modificazioni e integrazioni:
a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Sono altresì elettori i cittadini degli altri Paesi
membri dell'Unione che, a seguito di formale richiesta
presentata entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente
la data fissata per le elezioni, abbiano ottenuto l'iscrizione
nell'apposita lista elettorale del comune italiano di
residenza.";
b) all'articolo 4, il secondo comma, è sostituito
dal seguente:
"Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini
degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso
dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti
dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto
di eleggibilità nello Stato membro di origine.";
c) al primo comma dell'articolo 11, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Il contrassegno di lista può
essere a colori.";
d) il quarto e quinto comma dell'articolo 12 sono
abrogati;
e) al primo comma dell'articolo 13, dopo il primo
periodo è inserito il seguente: "Stabilisce quindi mediante
sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista
appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle
liste medesime.";
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f) al primo comma dell'articolo 15, dopo la
parola: "attribuito" sono inserite le seguenti: ", mediante
sorteggio,";
g) il secondo comma dell'articolo 15 è sostituito
dal seguente:
"Accanto ad ogni contrassegno è tracciata una linea
orizzontale per l'espressione dell'eventuale voto di
preferenza da parte dell'elettore.";
h) il secondo comma dell'articolo 16 è sostituito
dal seguente:
"La votazione ha inizio subito dopo le operazioni
previste dall'articolo 46 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
e successive modificazioni, e ha termine alle ore 22.";
i) l'articolo 26 è abrogato;
l) l'articolo 28 è abrogato;
m) i primi sei commi dell'articolo 30 sono
abrogati;
n) l'articolo 36 è abrogato;
o) l'articolo 37 è abrogato.
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