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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


169
DDL0009-0013
Progetto di legge Camera n. 9 - testo presentato - (DDL12-9)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C9. TESTIPDL
...C9.
...Decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1994. (*) Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.
Articolo 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC9 ZZ12 ZZDL ZZPR
     (Modificazioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18).
      1.  Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le
  seguenti modificazioni e integrazioni:
          a)  all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il
  seguente comma:
      "Sono altresì elettori i cittadini degli altri Paesi
  membri dell'Unione che, a seguito di formale richiesta
  presentata entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente
  la data fissata per le elezioni, abbiano ottenuto l'iscrizione
  nell'apposita lista elettorale del comune italiano di
  residenza.";
          b)  all'articolo 4, il secondo comma, è sostituito
  dal seguente:
      "Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini
  degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso
  dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti
  dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto
  di eleggibilità nello Stato membro di origine.";
          c)  al primo comma dell'articolo 11, è aggiunto,
  in fine, il seguente periodo: "Il contrassegno di lista può
  essere a colori.";
          d)  il quarto e quinto comma dell'articolo 12 sono
  abrogati;
          e)  al primo comma dell'articolo 13, dopo il primo
  periodo è inserito il seguente: "Stabilisce quindi mediante
  sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista
  appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle
  liste medesime.";
 
                              Pag. 15
 
          f)  al primo comma dell'articolo 15, dopo la
  parola: "attribuito" sono inserite le seguenti: ", mediante
  sorteggio,";
          g)  il secondo comma dell'articolo 15 è sostituito
  dal seguente:
      "Accanto ad ogni contrassegno è tracciata una linea
  orizzontale per l'espressione dell'eventuale voto di
  preferenza da parte dell'elettore.";
          h)  il secondo comma dell'articolo 16 è sostituito
  dal seguente:
      "La votazione ha inizio subito dopo le operazioni
  previste dall'articolo 46 del testo unico delle leggi recanti
  norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
  e successive modificazioni, e ha termine alle ore 22.";
          i)  l'articolo 26 è abrogato;
          l)  l'articolo 28 è abrogato;
          m)  i primi sei commi dell'articolo 30 sono
  abrogati;
          n)  l'articolo 36 è abrogato;
          o)  l'articolo 37 è abrogato.
 
DATA=940226 FASCID=DDL12-9 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0009 TOTPAG=0016 TOTDOC=0016 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0014 RIGINIZ=022 PAGFIN=0015 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=000900 00 FASCIDC=12DDL0009 SORTNAV=0000900 000 00000 ZZDDLC9 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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