| (Norme transitorie).
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge cessano di operare il Servizio per le
informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il Servizio per
le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE).
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2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge è sciolto il Comitato esecutivo per i
servizi di informazione e di sicurezza (CESIS).
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge cessano di operare i reparti e gli uffici
addetti alla informazione, sicurezza e situazione esistenti
presso ciascuna Forza armata o Corpo armato.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Comitato parlamentare di cui
all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è
sostituito dalla Commissione parlamentare di controllo di cui
all'articolo 5 della presente legge.
5. Tutti i mezzi, la documentazione e le strutture tecniche
degli organismi di cui ai commi 1, 2 e 3 confluiscono nel
SIU.
6. Il personale degli organismi di cui ai comma 1, 2 e 3
non può in nessun caso entrare a far parte del SIU ed è
assorbito dagli uffici dell'amministrazione civile.
7. La commissione di cui al comma 2 dell'articolo 4
determina i criteri per la valutazione degli anni di impiego
del personale di cui al comma 6 del presente articolo, presso
gli organismi di cui ai comma 1, 2 e 3 ai fini della
carriera.
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