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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


16939
DDL1430-0002
Progetto di legge Camera n. 1430 - testo presentato - (DDL12-1430)
(suddiviso in 54 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1430. TESTIPDL
...C1430.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1430 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Il 29 marzo 1993, il
  Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Giuliano
  Amato, ed il Presidente dell'Unione Cristiana Evangelica
  Battista d'Italia (UCEBI), pastore Franco Scaramuccia, hanno
  firmato il testo dell'intesa
  avente lo scopo di regolare i rapporti tra lo Stato
  e l'UCEBI, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
    Il testo dell'intesa è stato elaborato dalla Commissione
  interministeriale per la valutazione dei progetti di intesa
  con le
 
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  Confessioni religiose, integrata dalla delegazione
  dell'UCEBI, nel corso di alcuni incontri avvenuti a Palazzo
  Chigi.
    Il relativo disegno di legge di approvazione era stato
  trasmesso alla Camera dei deputati il 23 aprile 1993, ove era
  stato assegnato alla Commissione Affari costituzionali, della
  Presidenza del Consiglio e interni.
    Il disegno di legge (AC 2572, XI) è poi decaduto a causa
  dell'anticipato scioglimento delle Camere.
    Le Chiese Battiste, nate agli inizi del Seicento
  nell'ambito del movimento puritano (in particolare nell'ala
  separatista), sono fondate sul battesimo di credenti adulti;
  hanno partecipato attivamente all'esperienza politica di
  Cromwell e sono state parte importante fra i "Padri
  Pellegrini" nella costituzione delle colonie della Nuova
  Inghilterra.
    Ogni Chiesa nasce dalla riunione dei credenti in un
  determinato luogo, gode di autonomia e di parità di diritti
  davanti all'Unione, che ne esprime il vincolo associativo e le
  rappresenta.  L'Unione è una Confessione religiosa che rientra
  nella previsione di cui all'articolo 8 della Costituzione
  italiana.  La personalità giuridica è stata riconosciuta
  all'Ente patrimoniale dell'UCEBI con decreto del Presidente
  della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 19.
    Le Chiese Battiste sono presenti in quasi tutte le regioni
  italiane, con una consistenza numerica di circa 5.000 adulti
  battezzati; gli aderenti raggiungono in tutto la cifra di
  circa 25.000.  Chiese di professanti, i Battisti non hanno
  avuto difficoltà a ricevere dai loro membri il necessario
  appoggio finanziario ed hanno sempre proclamato come
  indispensabile la separazione fra Chiesa e Stato e, di
  conseguenza, la libertà religiosa.
    Le Chiese Battiste, pur sempre ispirate al principio del
  separatismo ma esprimendo secondo la loro confessione di fede
  il più completo lealismo e rispetto nei confronti
  dell'autorità dello Stato, hanno deciso di richiedere al
  Presidente del Consiglio dei ministri di concludere un'intesa
  ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.  Nell'occasione
  hanno riconosciuto all'istituzione statale un nuovo
  atteggiamento derivante dal processo di democratizzazione
  dello Stato italiano.
    Il testo predisposto segue le tracce segnate dalle
  precedenti intese con le Confessioni evangeliche, che hanno
  costituito la base della trattativa ed alle quali la
  Commissione si è attenuta, per quanto possibile, al fine di
  non creare disparità fra le Confessioni religiose.
    Con il disegno di legge di approvazione dell'intesa si
  dispone la cessazione dell'efficacia della legge 24 giugno
  1929, n. 1159, sui culti ammessi e del relativo regolamento
  nei confronti dell'UCEBI (articolo 1) e la non ingerenza da
  parte dello Stato nell'organizzazione delle Chiese Battiste e
  nelle nomine dei propri ministri (articolo 2).
    L'UCEBI è comunque tenuta a comunicare agli organi
  competenti i nominativi dei ministri che assicurano
  l'assistenza spirituale ai propri fedeli appartenenti alle
  forze armate e alla polizia, oppure ricoverati negli ospedali
  o detenuti negli istituti penitenziari (articoli 3 - 7).
    La Repubblica italiana riconosce, come è già avvenuto con
  le confessioni che hanno concluso un'intesa, agli alunni il
  diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi,
  provvedendo a che tale insegnamento non abbia luogo secondo
  orari e modalità discriminanti (articolo 8).
    La Repubblica riconosce altresì il diritto, per le Chiese
  Battiste, di rispondere ad eventuali richieste che possano
  pervenire dagli studenti relative al fenomeno religioso, senza
  aggiungere oneri a carico dello Stato (articolo 9).
    I matrimoni celebrati davanti ad un ministro dell'UCEBI
  producono effetti civili qualora la celebrazione sia preceduta
  dalla pubblicazione nel comune di residenza e l'atto di
  matrimonio venga tempestivamente trascritto nei registri di
  stato civile (articolo 10).
    Con gli articoli da 11 a 15 si disciplina il regime degli
  enti ecclesiastici.  Il riconoscimento delle Chiese facenti
  parte dell'UCEBI e delle istituzioni aventi fini di culto,
  istruzione e beneficienza è concesso con decreto del Ministro
  dell'interno, sentito il
 
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  Consiglio di Stato; l'attività degli enti ecclesiastici si
  svolge sotto il controllo degli organi dell'UCEBI senza
  ingerenza statale, mentre gli acquisti di beni immobili
  vengono disciplinati dalle leggi civili; gli enti
  ecclesiastici devono iscriversi, al fine di poter concludere
  negozi giuridici, nel registro delle persone giuridiche
  secondo le norme del codice civile; agli effetti tributari gli
  enti ecclesiastici riconosciuti sono equiparati a quelli
  aventi fini di istruzione e assistenza; ogni mutamento
  relativo alla esistenza degli enti ecclesiastici deve essere
  comunicato al Ministro dell'interno, il quale, con proprio
  decreto e sentito il Consiglio di Stato, ne determina gli
  effetti civili.
    L'UCEBI, in considerazione del fatto che il mantenimento
  del culto ed il sostentamento dei propri ministri avviene, in
  ossequio al principio del separatismo tra Stato e Chiesa,
  sulla base di offerte volontarie da parte dei credenti, ha
  richiesto che fosse previsto nell'intesa il solo sistema della
  deduzione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone
  fisiche (IRPEF) delle liberalità a proprio favore fino a 2
  milioni di lire, già in vigore per la Chiesa cattolica e per
  Confessioni che hanno stipulato un'intesa con il Governo
  italiano (articolo 16).
    Le somme devolute dai fedeli sono esclusivamente destinate
  a fini di culto, istruzione e beneficenza.
    L'UCEBI non ha invece ritenuto opportuno concorrere alla
  ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF,
  attualmente devoluta alla Chiesa cattolica, alle Assemblee di
  Dio in Italia ed alle Chiese cristiane avventiste del 7^
  giorno.
    Gli assegni corrisposti ai ministri dell'UCEBI sono
  sottoposti allo stesso regime tributario del reddito derivante
  da lavoro dipendente (articolo 20).
    Sono invece esentati da tributi le donazioni a favore
  dell'UCEBI effettuate dagli enti elencati nell'articolo 21.
    Specifiche norme sono dettate per la tutela degli edifici
  di culto e dei beni di interesse storico-culturale di
  proprietà dell'UCEBI (articoli 17 e 18).
    All'interno degli edifici di culto e degli edifici
  ecclesiastici possono essere affisse e distribuite
  pubblicazioni di carattere religioso, senza autorizzazione o
  ingerenza da parte dello Stato, così come possono essere
  liberamente effettuate collette a fini ecclesiastici.
    Le richieste delle emittenti gestite dall'UCEBI in ambito
  locale devono essere tenute in considerazione nel quadro della
  pianificazione delle radiofrequenze (articolo 19).
    Qualora si presenti la necessità di emanare norme per dare
  attuazione alla legge di approvazione dell'intesa, la
  competente autorità dovrà tener conto delle esigenze
  dell'UCEBI procedendo, se richiesta, ad opportune
  consultazioni.
    In ogni caso, dopo dieci anni dall'entrata in vigore della
  legge, il Governo e l'UCEBI riesamineranno l'intesa, a meno
  che particolari esigenze non ne richiedano una modifica
  anticipata.
    In occasione di provvedimenti legislativi concernenti
  materie relative ai rapporti tra Stato ed UCEBI devono essere
  promosse le opportune intese.
 
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