| Onorevoli Deputati! -- Il 29 marzo 1993, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Giuliano
Amato, ed il Presidente dell'Unione Cristiana Evangelica
Battista d'Italia (UCEBI), pastore Franco Scaramuccia, hanno
firmato il testo dell'intesa
avente lo scopo di regolare i rapporti tra lo Stato
e l'UCEBI, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
Il testo dell'intesa è stato elaborato dalla Commissione
interministeriale per la valutazione dei progetti di intesa
con le
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Confessioni religiose, integrata dalla delegazione
dell'UCEBI, nel corso di alcuni incontri avvenuti a Palazzo
Chigi.
Il relativo disegno di legge di approvazione era stato
trasmesso alla Camera dei deputati il 23 aprile 1993, ove era
stato assegnato alla Commissione Affari costituzionali, della
Presidenza del Consiglio e interni.
Il disegno di legge (AC 2572, XI) è poi decaduto a causa
dell'anticipato scioglimento delle Camere.
Le Chiese Battiste, nate agli inizi del Seicento
nell'ambito del movimento puritano (in particolare nell'ala
separatista), sono fondate sul battesimo di credenti adulti;
hanno partecipato attivamente all'esperienza politica di
Cromwell e sono state parte importante fra i "Padri
Pellegrini" nella costituzione delle colonie della Nuova
Inghilterra.
Ogni Chiesa nasce dalla riunione dei credenti in un
determinato luogo, gode di autonomia e di parità di diritti
davanti all'Unione, che ne esprime il vincolo associativo e le
rappresenta. L'Unione è una Confessione religiosa che rientra
nella previsione di cui all'articolo 8 della Costituzione
italiana. La personalità giuridica è stata riconosciuta
all'Ente patrimoniale dell'UCEBI con decreto del Presidente
della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 19.
Le Chiese Battiste sono presenti in quasi tutte le regioni
italiane, con una consistenza numerica di circa 5.000 adulti
battezzati; gli aderenti raggiungono in tutto la cifra di
circa 25.000. Chiese di professanti, i Battisti non hanno
avuto difficoltà a ricevere dai loro membri il necessario
appoggio finanziario ed hanno sempre proclamato come
indispensabile la separazione fra Chiesa e Stato e, di
conseguenza, la libertà religiosa.
Le Chiese Battiste, pur sempre ispirate al principio del
separatismo ma esprimendo secondo la loro confessione di fede
il più completo lealismo e rispetto nei confronti
dell'autorità dello Stato, hanno deciso di richiedere al
Presidente del Consiglio dei ministri di concludere un'intesa
ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. Nell'occasione
hanno riconosciuto all'istituzione statale un nuovo
atteggiamento derivante dal processo di democratizzazione
dello Stato italiano.
Il testo predisposto segue le tracce segnate dalle
precedenti intese con le Confessioni evangeliche, che hanno
costituito la base della trattativa ed alle quali la
Commissione si è attenuta, per quanto possibile, al fine di
non creare disparità fra le Confessioni religiose.
Con il disegno di legge di approvazione dell'intesa si
dispone la cessazione dell'efficacia della legge 24 giugno
1929, n. 1159, sui culti ammessi e del relativo regolamento
nei confronti dell'UCEBI (articolo 1) e la non ingerenza da
parte dello Stato nell'organizzazione delle Chiese Battiste e
nelle nomine dei propri ministri (articolo 2).
L'UCEBI è comunque tenuta a comunicare agli organi
competenti i nominativi dei ministri che assicurano
l'assistenza spirituale ai propri fedeli appartenenti alle
forze armate e alla polizia, oppure ricoverati negli ospedali
o detenuti negli istituti penitenziari (articoli 3 - 7).
La Repubblica italiana riconosce, come è già avvenuto con
le confessioni che hanno concluso un'intesa, agli alunni il
diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi,
provvedendo a che tale insegnamento non abbia luogo secondo
orari e modalità discriminanti (articolo 8).
La Repubblica riconosce altresì il diritto, per le Chiese
Battiste, di rispondere ad eventuali richieste che possano
pervenire dagli studenti relative al fenomeno religioso, senza
aggiungere oneri a carico dello Stato (articolo 9).
I matrimoni celebrati davanti ad un ministro dell'UCEBI
producono effetti civili qualora la celebrazione sia preceduta
dalla pubblicazione nel comune di residenza e l'atto di
matrimonio venga tempestivamente trascritto nei registri di
stato civile (articolo 10).
Con gli articoli da 11 a 15 si disciplina il regime degli
enti ecclesiastici. Il riconoscimento delle Chiese facenti
parte dell'UCEBI e delle istituzioni aventi fini di culto,
istruzione e beneficienza è concesso con decreto del Ministro
dell'interno, sentito il
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Consiglio di Stato; l'attività degli enti ecclesiastici si
svolge sotto il controllo degli organi dell'UCEBI senza
ingerenza statale, mentre gli acquisti di beni immobili
vengono disciplinati dalle leggi civili; gli enti
ecclesiastici devono iscriversi, al fine di poter concludere
negozi giuridici, nel registro delle persone giuridiche
secondo le norme del codice civile; agli effetti tributari gli
enti ecclesiastici riconosciuti sono equiparati a quelli
aventi fini di istruzione e assistenza; ogni mutamento
relativo alla esistenza degli enti ecclesiastici deve essere
comunicato al Ministro dell'interno, il quale, con proprio
decreto e sentito il Consiglio di Stato, ne determina gli
effetti civili.
L'UCEBI, in considerazione del fatto che il mantenimento
del culto ed il sostentamento dei propri ministri avviene, in
ossequio al principio del separatismo tra Stato e Chiesa,
sulla base di offerte volontarie da parte dei credenti, ha
richiesto che fosse previsto nell'intesa il solo sistema della
deduzione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) delle liberalità a proprio favore fino a 2
milioni di lire, già in vigore per la Chiesa cattolica e per
Confessioni che hanno stipulato un'intesa con il Governo
italiano (articolo 16).
Le somme devolute dai fedeli sono esclusivamente destinate
a fini di culto, istruzione e beneficenza.
L'UCEBI non ha invece ritenuto opportuno concorrere alla
ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF,
attualmente devoluta alla Chiesa cattolica, alle Assemblee di
Dio in Italia ed alle Chiese cristiane avventiste del 7^
giorno.
Gli assegni corrisposti ai ministri dell'UCEBI sono
sottoposti allo stesso regime tributario del reddito derivante
da lavoro dipendente (articolo 20).
Sono invece esentati da tributi le donazioni a favore
dell'UCEBI effettuate dagli enti elencati nell'articolo 21.
Specifiche norme sono dettate per la tutela degli edifici
di culto e dei beni di interesse storico-culturale di
proprietà dell'UCEBI (articoli 17 e 18).
All'interno degli edifici di culto e degli edifici
ecclesiastici possono essere affisse e distribuite
pubblicazioni di carattere religioso, senza autorizzazione o
ingerenza da parte dello Stato, così come possono essere
liberamente effettuate collette a fini ecclesiastici.
Le richieste delle emittenti gestite dall'UCEBI in ambito
locale devono essere tenute in considerazione nel quadro della
pianificazione delle radiofrequenze (articolo 19).
Qualora si presenti la necessità di emanare norme per dare
attuazione alla legge di approvazione dell'intesa, la
competente autorità dovrà tener conto delle esigenze
dell'UCEBI procedendo, se richiesta, ad opportune
consultazioni.
In ogni caso, dopo dieci anni dall'entrata in vigore della
legge, il Governo e l'UCEBI riesamineranno l'intesa, a meno
che particolari esigenze non ne richiedano una modifica
anticipata.
In occasione di provvedimenti legislativi concernenti
materie relative ai rapporti tra Stato ed UCEBI devono essere
promosse le opportune intese.
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