| 1. Chiunque gestisce, controlla, organizza, sfrutta,
traendone profitto, la prostituzione altrui è punito con
l'arresto da 3 a 10 anni e con l'ammenda da lire 2 milioni a
lire 15 milioni. La condanna comporta altresì l'interdizione
dai pubblici uffici per una durata di due anni e la
sospensione della patente di guida per cinque anni.
2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace altresì chi
impedisce o tenti di impedire a chiunque eserciti la
prostituzione di desistere dal prostituirsi.
3. La pena è aumentata di un terzo se i reati di cui ai
commi 1 e 2 sono commessi con violenza e minacce o ai danni di
minorenni o di soggetti in stato di accertata
tossicodipendenza o di handicap fisico o psichico. Alla
stessa pena soggiace anche chi commette il reato nei confronti
di persona affidatagli in tutela, sulla quale eserciti la
potestà o qualora il colpevole rivesta funzioni di pubblico
ufficiale o abusi della propria autorità.
4. Le aggravanti di cui al comma 3 si applicano anche nei
confronti di chi organizza, partecipa o sfrutta l'immigrazione
clandestina al fine della prostituzione.
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