| Onorevoli Colleghi! -- La legge 22 aprile 1941, n.
633, regola i diritti d'autore e il conseguente pagamento dei
diritti dovuti alla Società italiana autori ed editori
(SIAE).
In base a quanto stabilisce il secondo comma dell'articolo
15, tali diritti non sono dovuti quando si tratta di
esecuzioni non pubbliche. Tale comma recita: "Non è
considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o
recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della
famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di
ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro".
La formulazione stessa merita, dopo oltre cinquant'anni
dalla entrata in vigore, alcuni ripensamenti e conseguenti
modifiche, anche alla luce delle nuove realtà che con la
società moderna hanno portato nuove inderogabili esigenze.
Accade infatti che i centri per gli anziani e le
associazioni per i disabili, altamente benemeriti per la loro
attività sociale senza scopo di lucro, siano costretti a
versare i diritti d'autore per esecuzioni realizzate in favore
dei propri associati e che le loro iniziative siano in tal
modo compresse e penalizzate ingiustamente. Una particolare
considerazione è necessaria per i centri per gli anziani e gli
handicappati, i quali, oltre a svolgere una certa attività
ricreativa e culturale, che nella gran parte dei casi
contribuisce notevolmente a combattere lo spettro della
solitudine, contribuiscono anche allo svolgimento di attività
ludico-motorie. In molti casi per queste strutture il
pagamento viene effettuato addirittura dalla pubblica
amministrazione istitutrice e gerente di questi servizi.
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Gino Galtieri, già dirigente generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri e membro del Comitato consultivo
permanente per i diritti d'autore, nella pubblicazione
Protezione dei diritti d'autore e diritti connessi,
sostiene che le attività organizzate dalla pubblica
amministrazione in sedi proprie non sono soggette al pagamento
dei diritti d'autore.
Inoltre, in giurisprudenza (si veda Minelli, Rivista
penale, n. 1097 del 1961), si sostiene che in relazione
all'articolo 15 della legge n. 633 del 1941 la "cerchia
ordinaria della famiglia deve essere intesa non come nucleo
familiare in senso ristretto, cioè come gruppo di persone
legato da vincolo di parentela o di consanguineità, o abitanti
in una stessa casa, ma
come complesso di persone legate all'ambito della famiglia,
sia pure per ragioni di semplice amicizia e partecipanti di
solito alle riunioni della famiglia stessa, per consuetudini
di vita e per stretti rapporti di dimestichezza. Quando
ricorrono questi caratteri la riunione deve ritenersi non
pubblica per gli effetti stabiliti dalla legge citata,
indipendentemente dal numero delle persone partecipanti".
I centri per gli anziani e i centri sociali per i disabili
possono essere considerati più che una famiglia, come pure per
certi aspetti possono essere considerati alla stessa stregua
delle case di riposo.
Pertanto appare opportuno porre rimedio a tale carenza di
formulazione e, a tal fine è volta la presente proposta di
legge.
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