Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1707
DDL0108-0002
Progetto di legge Camera n. 108 - testo presentato - (DDL12-108)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C108. TESTIPDL
...C108.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC108 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- La legge 22 aprile 1941, n.
  633, regola i diritti d'autore e il conseguente pagamento dei
  diritti dovuti alla Società italiana autori ed editori
  (SIAE).
    In base a quanto stabilisce il secondo comma dell'articolo
  15, tali diritti non sono dovuti quando si tratta di
  esecuzioni non pubbliche.  Tale comma recita: "Non è
  considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o
  recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della
  famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di
  ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro".
    La formulazione stessa merita, dopo oltre cinquant'anni
  dalla entrata in vigore, alcuni ripensamenti e conseguenti
  modifiche, anche alla luce delle nuove realtà che con la
  società moderna hanno portato nuove inderogabili esigenze.
    Accade infatti che i centri per gli anziani e le
  associazioni per i disabili, altamente benemeriti per la loro
  attività sociale senza scopo di lucro, siano costretti a
  versare i diritti d'autore per esecuzioni realizzate in favore
  dei propri associati e che le loro iniziative siano in tal
  modo compresse e penalizzate ingiustamente.  Una particolare
  considerazione è necessaria per i centri per gli anziani e gli
  handicappati, i quali, oltre a svolgere una certa attività
  ricreativa e culturale, che nella gran parte dei casi
  contribuisce notevolmente a combattere lo spettro della
  solitudine, contribuiscono anche allo svolgimento di attività
  ludico-motorie.  In molti casi per queste strutture il
  pagamento viene effettuato addirittura dalla pubblica
  amministrazione istitutrice e gerente di questi servizi.
 
                               Pag. 2
 
    Gino Galtieri, già dirigente generale della Presidenza del
  Consiglio dei ministri e membro del Comitato consultivo
  permanente per i diritti d'autore, nella pubblicazione
  Protezione dei diritti d'autore e diritti connessi,
  sostiene che le attività organizzate dalla pubblica
  amministrazione in sedi proprie non sono soggette al pagamento
  dei diritti d'autore.
    Inoltre, in giurisprudenza (si veda Minelli,   Rivista
  penale,  n. 1097 del 1961), si sostiene che in relazione
  all'articolo 15 della legge n. 633 del 1941 la "cerchia
  ordinaria della famiglia deve essere intesa non come nucleo
  familiare in senso ristretto, cioè come gruppo di persone
  legato da vincolo di parentela o di consanguineità, o abitanti
  in una stessa casa, ma
  come complesso di persone legate all'ambito della famiglia,
  sia pure per ragioni di semplice amicizia e partecipanti di
  solito alle riunioni della famiglia stessa, per consuetudini
  di vita e per stretti rapporti di dimestichezza.  Quando
  ricorrono questi caratteri la riunione deve ritenersi non
  pubblica per gli effetti stabiliti dalla legge citata,
  indipendentemente dal numero delle persone partecipanti".
    I centri per gli anziani e i centri sociali per i disabili
  possono essere considerati più che una famiglia, come pure per
  certi aspetti possono essere considerati alla stessa stregua
  delle case di riposo.
    Pertanto appare opportuno porre rimedio a tale carenza di
  formulazione e, a tal fine è volta la presente proposta di
  legge.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-108 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0108 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0002 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=010800 00 FASCIDC=12DDL0108 SORTNAV=0010800 000 00000 ZZDDLC108 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati