| 1. Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 22 aprile
1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Non è considerata pubblica l'esecuzione, la
rappresentazione o la recitazione di opere entro la cerchia
ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola, degli
istituti di ricovero, dei centri per anziani, dei centri
sociali per disabili, formalmente istituiti o legalmente
riconosciuti, purché le opere siano destinate ai soli soci o
invitati, e sempre che l'esecuzione, la rappresentazione o la
recitazione non siano effettuate a scopo di lucro".
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