| 1. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, dopo le parole: "per gli iscritti negli albi dei
dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti"
sono inserite le seguenti: "nonché per coloro che tengano le
scritture contabili e per coloro che, ai fini di cui
all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dichiarino di essere depositari delle
scritture contabili per conto terzi e siano obbligati, a norma
del decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30
settembre 1989, a tenere il repertorio annuale della
clientela".
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