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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1713
DDL0110-0002
Progetto di legge Camera n. 110 - testo presentato - (DDL12-110)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C110. TESTIPDL
...C110.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC110 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- L'alcoldipendenza sembra destinata a
  rimanere uno dei più gravi problemi sociali, medici e
  psicologici del nostro Paese se non si interviene in tempo e
  con misure adeguate.  Pur essendovi normative a livello
  regionale, non esiste ancora nel nostro Paese una leggequadro
  nazionale che dia direttive unificate sugli interventi da
  attivare per la prevenzione, la cura e il reinserimento
  dell'alcoldipendente.
    Fino a qualche decennio fa l'alcolismo poteva considerarsi
  relegato a quelle aree geografiche dove la produzione di vino
  faceva parte dell'economia del luogo e quindi il bere era
  inserito in una ritualità.  Attualmente non si parla più di
  consumo di solo vino: nel tempo si sono fatti strada i
  superalcolici, gli aperitivi, gli amari e la birra.  Ognuno di
  questi ha creato così dei
  target  a cui inviare il proprio messaggio e, vista la
  disponibilità del prodotto, visto il modo intrigante con cui
  viene offerto, tutte le fasce di età risultano essere
  interessate al problema, dagli adolescenti agli adulti, in un
  continuum  senza interruzione di ogni condizione sociale
  ed economica.  Interessante è l'incremento dell'alcolismo al
  femminile: un alcolista su tre è donna, e la categoria
  maggiormente colpita è quella delle casalinghe, oggetto di
  particolari messaggi distorcenti la realtà e la loro
  condizione; da una indagine conoscitiva di un'associazione
  privata risulta che il 10 per cento del campione intervistato
  si definiva "forte bevitrice".
    La cifra di 30.000 morti l'anno per cause alcool-correlate
  rilevate dalle associazioni che lottano contro l'alcolismo e
  quella di 17.000 rilevata dall'ISTAT sono
 
                               Pag. 2
 
  ormai obsolete (risalgono al 1989), ma le sole che indichino
  la gravità del problema (salvo fare riferimento a statistiche
  recenti ma altrettanto inattendibili perché pilotate dalle
  associazioni tra i produttori di vino e i produttori di birra
  e malto): la cirrosi epatica, la psicosi alcolica, i tumori
  maligni dell'apparato gastro-esofageo sono tra i danni fisici
  irreversibili che l'abuso di alcool comporta; gli omicidi, i
  suicidi, la violenza in famiglia, gli incidenti sul lavoro e
  quelli stradali sono le più gravi tra le conseguenze sociali.
  Ingenti sono i costi economici sostenuti ogni anno per gli
  interventi di cura, se si calcola che il costo medio
  giornaliero individuale di una degenza ospedaliera è di
  600.000 lire e nel 1988 (ultimo dato ISTAT) i ricoveri per
  dipendenza dall'alcool sono stati 3.753, di cui ben 1.011
  primi ricoveri!  Nonostante quindi la problematica si presenti
  con requisiti così gravi, scarso è stato finora l'interesse
  riservatole, dal momento che essa è stata sempre associata, e
  quindi trattata in subordine, al fenomeno della
  tossicodipendenza.
    Prevenzione quindi attraverso il coinvolgimento degli enti
  locali, quali regioni, province, comuni, che si faranno carico
  a loro volta con gli organismi competenti - unità sanitarie
  locali, associazioni di volontariato, cooperative sociali,
  sindacati, organismi scolastici, operanti ognuno nel proprio
  ambito di competenza - di attività volte alla prevenzione
  attraverso programmi di educazione, informazione, formazione e
  sensibilizzazione sul problema dell'alcoldipendenza.
    La presente proposta di legge, partendo dal recepimento
  delle risoluzioni del Parlamento europeo e del Consiglio
  d'Europa, intende affrontare il problema dell'alcolismo sotto
  il profilo del recupero dei soggetti alcoldipendenti e
  dell'informazione sul problema attraverso l'opera di
  prevenzione.
    Gli interventi per la prevenzione, la cura e la
  riabilitazione degli stati o condizioni patologiche correlati
  all'uso di bevande alcoliche sono affidati alle direttive del
  Ministro della sanità, anche sulla base del decreto
  ministeriale 3 agosto 1993, pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  23 agosto 1993, n. 197.
    Ai fini dell'informazione e dei relativi interventi nei
  rispettivi settori vengono coinvolti i Ministeri della
  pubblica istruzione, di grazia e giustizia (per quanto
  riguarda i detenuti), della difesa, dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato in relazione alle etichette dei
  contenitori di bevande alcoliche, e il Ministero dei trasporti
  e della navigazione per evidenziare la pericolosità nella
  conduzione di veicoli in rapporto al consumo di alcolici.
    Il Ministro per gli affari sociali interviene rispetto ai
  piani socio-assistenziali regionali affinché in questi ultimi
  siano previsti interventi per comunità-alloggio, dormitori,
  pronto intervento, eccetera.  Le associazioni di volontariato
  che operano nel settore dell'assistenza agli alcolisti sono
  riconosciute e ricevono il sostegno degli enti locali.
    Le regioni sono chiamate ad attuare le direttive del
  Ministro della sanità attraverso l'adozione di normative
  regionali che provvedono alla promozione della salute, alla
  prevenzione, alla riabilitazione e al reinserimento dei
  soggetti con problemi e patologie alcolcorrelate.  Le unità
  sanitarie locali svolgono un ruolo di primaria importanza
  nell'applicazione delle normative statali e regionali.
    Il ruolo del medico e del pediatra di base sono
  espressamente previsti quale supporto alle unità sanitarie
  locali.
    E' prevista anche l' équipe  per l'alcoldipendenza
  definita dal Ministro della sanità, sentita la Conferenza
  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano.  L' équipe  per
  l'alcoldipendenza opera nell'ambito delle unità sanitarie
  locali, in ambito ospedaliero o in istituto di ricovero e
  cura.
    Presso il Ministero della sanità viene istituita una
  Consulta nazionale sull'alcolismo.
    L'articolo 10 della proposta di legge in esame prevede
  norme che disciplinano la pubblicità degli alcolici.  Infine
  l'articolo 11 prevede che il finanziamento della prevenzione,
  cura, reinserimento sociale e rilevazione
  statistico-epidemiologica dell'alcoldipendenza avvenga
  attraverso una somma proveniente degli introiti fiscali
  derivanti dal commercio di bevande alcoliche.
 
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