| (Competenze del Ministro della sanità).
1. La prevenzione, la cura e la riabilitazione degli stati
o condizioni patologici correlati all'abuso di bevande
alcooliche sono sottoposte alle direttive, all'indirizzo e al
coordinamento del Ministro della sanità, secondo princìpi e
obiettivi fissati dal Servizio sanitario nazionale, e secondo
le disposizioni stabilite con decreto del Ministro della
sanità 3 agosto 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 23 agosto 1993.
2. Il Ministro della sanità, nell'ambito delle proprie
competenze, determina, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano:
a) gli indirizzi, di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, per l'insegnamento
dell'alcologia nell'ambito dei corsi di studio per conseguire
la laurea in medicina e psicologia, il diploma di infermiere
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professionale, di assistente sanitaria visitatrice, di
terapista della riabilitazione, di educatore professionale, di
assistente sociale;
b) gli indirizzi, di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia, per la prevenzione, la cura e la
riabilitazione dei soggetti con problemi e patologie correlati
all'uso di alcol che siano detenuti o in custodia
cautelare;
c) gli indirizzi, di concerto con il Ministro della
difesa, per la informazione finalizzata a prevenire i danni da
abuso di bevande alcoliche nell'ambito di accademie militari,
scuole per allievi ufficiali e sottufficiali, militari in
servizio di leva. Tale attività è svolta in collaborazione con
le unità sanitarie locali e con i rappresentanti dei gruppi di
auto-terapia;
d) gli indirizzi, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, affinché le
imprese produttrici provvedano alla stampigliatura sulle
etichette dei contenitori di bevande alcoliche e
superalcoliche degli effetti derivanti da un abuso nel loro
consumo;
e) la predisposizione, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, di
una scheda descrittiva indicante la pericolosità per la
conduzione di motocicli, autoveicoli, treni, aerei,
imbarcazioni ad uso privato o pubblico, di bevande alcoliche o
superalcoliche, di sostanze stupefacenti e psicotrope. Tale
scheda può essere allegata al libretto di circolazione
stradale per i veicoli a motore.
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