| (Competenze
del Ministro per gli affari sociali).
1. Il Ministro per gli affari sociali, nell'ambito delle
norme speciali vigenti, formula indirizzi per le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano affinché in appositi
piani regionali socioassistenziali siano definite attività di
pronto intervento, per la costruzione di
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dormitori, per la realizzazione di comunità alloggio o
ergoterapiche o per l'inserimento lavorativo e sociale dei
soggetti riabilitati.
2. Le associazioni operanti tramite gruppi di auto-aiuto,
con vincolo di anonimato o meno, che prestano la loro opera
nei servizi e presìdi sanitari, sociali, scolastici o
penitenziari al solo fine di informare operatori o utenti
circa l'attività specifica da esse svolta all'esterno del
servizio non sono soggette agli adempimenti previsti dalla
legge 11 agosto 1991, n. 266. Tali associazioni si avvalgono
del sostegno dei comuni, delle comunità montane, delle
province e degli istituti autonomi case popolari per la
definizione della sede operativa dei gruppi di
auto-terapia.
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