| (Consulta nazionale sull'alcolismo).
1. E' istituita, presso il Ministero della sanità, la
Consulta nazionale sull'alcolismo, con i seguenti compiti:
a) esaminare, su base regionale e con facoltà di
richiedere supplementi di informazioni, i dati sul rilevamento
epidemiologico e sull'incidenza del fenomeno dell'alcolismo e
le statistiche in modo da ottenere il corretto accertamento e
aggiornamento dell'entità del fenomeno dell'alcolismo,
l'identificazione dei fattori biologici e psicologici che ne
sono alla base, nonché il rilevamento delle condizioni sociali
e ambientali che ne favoriscono la diffusione;
b) presentare al Ministro della sanità, entro il
primo quadrimestre di ogni anno, anche in base ai dati di cui
alla lettera a), una relazione sull'andamento del
fenomeno, sui sistemi di prevenzione, di cura e di
riabilitazione in atto nelle regioni, sulle eventuali carenze
riscontrate e sugli interventi ritenuti necessari, secondo le
modalità indicate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, presso
le unità sanitarie locali per l'attuazione di eventuali
modelli di prevenzione, cura e riabilitazione, tenendo
presenti le esperienze interdisciplinari e quelle dei gruppi
di autoterapia;
c) mantenere, ove occorra in collaborazione con le
altre strutture del Ministero, i rapporti con enti e
organizzazioni internazionali, anche privati, che abbiano
competenza in materia e formulare proposte o esprimere pareri
per l'esecuzione di adempimenti relativi a tale materia,
previsti da convenzioni internazionali o da norme
comunitarie;
d) comunicare al Ministro della sanità, di intesa
con il Consiglio superiore di sanità, eventuali criteri
diagnostici uniformi per il riconoscimento delle sindromi di
alcoldipendenza, ovvero avanzare proposte per la
individuazione di tali criteri;
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e) formulare proposte per la realizzazione, anche
in collaborazione con altri organi o enti, pubblici o privati,
nazionali o esteri, di pubblicazioni, studi e ricerche volti a
chiarire i fattori eziologici e patogenetici delle
alcoldipendenze e delle loro conseguenze negative per la
salute dell'individuo;
f) formulare, entro il primo semestre di ogni anno,
proposte, di intesa con le autorità regionali competenti, per
la predisposizione di programmi annuali di educazione e di
informazione socio-sanitaria da svolgere nelle scuole, nelle
caserme, nelle comunità sanitarie e negli ambienti di lavoro,
diretta soprattutto alla elaborazione di criteri per
scoraggiare l'uso inadeguato delle bevande alcoliche, nonché
alla prevenzione degli incidenti stradali e sul lavoro dovuti
all'influenza dell'alcool;
g) proporre, d'intesa con le autorità regionali e
sentiti, ove occorra, l'Istituto superiore di sanità e le
altre amministrazioni interessate, l'organizzazione di corsi
di studio per la formazione e l'aggiornamento del personale
necessario per le attività di prevenzione, di cura e di
recupero sociale delle persone alcoldipendenti;
h) fornire pareri al Ministro della sanità su ogni
altra materia che abbia attinenza con la lotta contro le
alcoldipendenze ed espletare ogni altro compito che in
relazione ad essa sia delegato dal Ministro medesimo.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la
Consulta può nominare nel suo seno comitati ristretti con
compiti referenti e acquisire pareri di altre amministrazioni,
uffici ed enti, pubblici o privati.
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