| (Composizione della Consulta
sull'alcolismo).
1. La Consulta di cui all'articolo 8 è presieduta dal
Ministro della sanità, o da
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un sottosegretario di Stato da lui delegato, ed è composta
da:
a) il direttore generale o il vice direttore
generale della direzione generale dei servizi di medicina
sociale, con funzione di presidente;
b) il direttore dell'Istituto superiore di sanità o
un suo rappresentante;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle
ricerche;
d) un rappresentante del Consiglio superiore di
sanità, designato dal presidente fra i membri del consiglio
stesso;
e) sei componenti, nominati con decreto del
Ministro della sanità, scelti fra coloro che abbiano maturato
una comprovata esperienza professionale nel settore delle
alcoldipendenze per quanto concerne gli aspetti
epidemiologici, farmacologici, psicologici, clinici,
socio-riabilitativi e giuridici.
2. In caso di impedimento del presidente, il vice
presidente ne esercita le funzioni.
3. All'interno della Consulta opera una commissione
composta da due appartenenti alla direzione generale di
medicina sociale e da due appartenenti alla carriera esecutiva
del Ministero della sanità.
4. I componenti della commissione durano in carica tre
anni, possono essere confermati e non possono farsi
sostituire, salvo quanto previsto al comma 2.
5. La commissione si riunisce presso il Ministero della
sanità, in sessione ordinaria, ogni bimestre. Per la validità
delle riunioni è necessaria la presenza di almeno i due terzi
dei componenti, oltre a quella del presidente, o, in caso di
suo impedimento, del vice presidente.
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