| (Norme per la limitazione della pubblicità degli
alcolici).
1. La pubblicità diretta delle bevande alcoliche attraverso
il mezzo cinematografico, radiofonico e televisivo è
vietata.
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2. Il committente della pubblicità vietata, il responsabile
della diffusione della stessa e dell'agenzia pubblicitaria e
chiunque concorra nella violazione delle disposizioni previste
dal comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi e con
l'ammenda da 2 a 6 milioni di lire.
3. L'agenzia pubblicitaria, l'emittente radiotelevisiva o
l'esercizio cinematografico che abbiano dato corso al
compimento della contravvenzione di cui al comma 2, in seguito
alla condanna dell'autore del fatto, sono sospesi
dall'attività per un periodo non inferiore a tre giorni.
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