| (Norma finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante istituzione nello stato di
previsione del Ministero della sanità a partire dall'esercizio
1995, di apposito capitolo, denominato "Fondo per il
finanziamento della prevenzione, cura, reinserimento sociale e
rilevazione statistico-epidemiologica della alcoldipendenza",
nel quale è stanziata annualmente una somma pari al 30 per
cento degli introiti fiscali derivanti dal commercio di
bevande alcoliche.
2. Alle regioni ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano è assegnata una quota annua dello stanziamento di cui
al comma 1, corrispondente al costo del personale e
dell'allestimento delle sedi per la graduale attivazione delle
équipe per l'alcoldipendenza, degli ambulatori e dei
day-hospital alcologici per le patologie organiche
correlate all'uso dell'alcool e delle sezioni sperimentali
protette di riabilitazione alcologica per la fase
post- acuta previste dalla presente legge.
3. Alle regioni ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano è altresì assegnata una ulteriore quota dello
stanziamento di cui al comma 1, in base a piani operativi
predisposti per le varie iniziative e presentati al Ministro
della sanità secondo criteri fissati nelle linee di indirizzo
di cui agli articoli 2, 3 e 4.
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