| Onorevoli Colleghi! -- L'allevamento degli animali da
pelliccia è un fenomeno relativamente recente come risposta
meno faticosa e più redditizia all'uccisione degli animali
selvatici per la pellicceria.
Si tratta di un fenomeno localizzato soprattutto nel Nord
Europa in netta recessione come testimoniato da un recente
rapporto commissionato dalla Comunità europea. In Italia gli
allevamenti di questo genere non sono più di cento mentre non
quantificabili sono i piccoli e piccolissimi impianti a
gestione familiare.
Gli animali sono pertanto costretti a sopravvivere in
condizioni che non ricordano neppure lontanamente il loro
habitat naturale. Volpi, cincillà, visoni, ed altre
specie abituate a territori enormi sono reclusi in
piccolissime gabbie dove non hanno libertà di movimento, le
condizioni igieniche sono disastrose, l'inquinamento causato
dalle concentrazioni di animali è notevole, gli animali
vengono uccisi senza alcuna legge di regolamentazione poiché
non sono considerati nella legge sulla macellazione 14 ottobre
1985, n. 623, che
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ha dato attuazione alle convenzioni adottate a Strasburgo il
10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979. Fra i metodi più usati c'è
la penetrazione nel cervello con strumenti a funzionamento
meccanico, l'iniezione di un veleno, l'elettronarcosi,
l'insufflazione di anidride carbonica o di cloroformio, il
colpo in testa con una mazza metallica. La stessa legge n. 623
del 1985 prescrive un'ispezione giornaliera degli allevamenti
al fine di appurare le condizioni e lo stato di salute degli
animali, norma mai rispettata e che, in caso di violazioni,
non prevede sanzioni.
L'allevamento di animali da pelliccia è quindi
un'esercitazione gratuita di crudeltà
a cui un Paese civile deve porre la parola fine.
Per questo abbiamo presentato una proposta di legge che
prevede nel capo I, all'articolo 1, il divieto di detenzione e
allevamento di animali da pelliccia sul territorio nazionale;
agli articoli 2 e 3 le sanzioni; all'articolo 4 la possibilità
di costituzione di parte civile, nei procedimenti per la
repressione dei reati legati di cui alla presente legge, per
le associazioni e gli enti che hanno finalità di tutela degli
animali.
Nel capo II, agli articoli 5, 6 e 7, sono contenute le
disposizioni finali.
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