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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1726
DDL0111-0002
Progetto di legge Camera n. 111 - testo presentato - (DDL12-111)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C111. TESTIPDL
...C111.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC111 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- L'allevamento degli animali da
  pelliccia è un fenomeno relativamente recente come risposta
  meno faticosa e più redditizia all'uccisione degli animali
  selvatici per la pellicceria.
    Si tratta di un fenomeno localizzato soprattutto nel Nord
  Europa in netta recessione come testimoniato da un recente
  rapporto commissionato dalla Comunità europea.  In Italia gli
  allevamenti di questo genere non sono più di cento mentre non
  quantificabili sono i piccoli e piccolissimi impianti a
  gestione familiare.
    Gli animali sono pertanto costretti a sopravvivere in
  condizioni che non ricordano neppure lontanamente il loro
  habitat  naturale.  Volpi, cincillà, visoni, ed altre
  specie abituate a territori enormi sono reclusi in
  piccolissime gabbie dove non hanno libertà di movimento, le
  condizioni igieniche sono disastrose, l'inquinamento causato
  dalle concentrazioni di animali è notevole, gli animali
  vengono uccisi senza alcuna legge di regolamentazione poiché
  non sono considerati nella legge sulla macellazione 14 ottobre
  1985, n. 623, che
 
                               Pag. 2
 
  ha dato attuazione alle convenzioni adottate a Strasburgo il
  10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979.  Fra i metodi più usati c'è
  la penetrazione nel cervello con strumenti a funzionamento
  meccanico, l'iniezione di un veleno, l'elettronarcosi,
  l'insufflazione di anidride carbonica o di cloroformio, il
  colpo in testa con una mazza metallica.  La stessa legge n. 623
  del 1985 prescrive un'ispezione giornaliera degli allevamenti
  al fine di appurare le condizioni e lo stato di salute degli
  animali, norma mai rispettata e che, in caso di violazioni,
  non prevede sanzioni.
    L'allevamento di animali da pelliccia è quindi
  un'esercitazione gratuita di crudeltà
  a cui un Paese civile deve porre la parola fine.
    Per questo abbiamo presentato una proposta di legge che
  prevede nel capo I, all'articolo 1, il divieto di detenzione e
  allevamento di animali da pelliccia sul territorio nazionale;
  agli articoli 2 e 3 le sanzioni; all'articolo 4 la possibilità
  di costituzione di parte civile, nei procedimenti per la
  repressione dei reati legati di cui alla presente legge, per
  le associazioni e gli enti che hanno finalità di tutela degli
  animali.
    Nel capo II, agli articoli 5, 6 e 7, sono contenute le
  disposizioni finali.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-111 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0111 TOTPAG=0005 TOTDOC=0009 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=016 PAGFIN=0002 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=011100 00 FASCIDC=12DDL0111 SORTNAV=0011100 000 00000 ZZDDLC111 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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