| (Reato associativo).
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di
porre in essere fatti tra quelli previsti dall'articolo 1,
coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano
l'associazione sono puniti, se il fatto non costituisce più
grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la
multa da lire cinquanta milioni a lire cento milioni.
2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la
pena è della reclusione sino
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ad un anno e della multa da lire cinque milioni a lire dieci
milioni.
3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i
promotori.
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