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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1735
DDL0112-0002
Progetto di legge Camera n. 112 - testo presentato - (DDL12-112)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C112. TESTIPDL
...C112.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC112 ZZ12 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! -- L'esercizio della pranoterapia
  affonda le sue radici nel tempo, nelle pratiche tradizionali,
  sviluppatesi spontaneamente a seguito della percezione, spesso
  casuale, da parte di molte persone, di emanare attraverso le
  mani flussi bioenergetici e bioelettrici capaci di determinare
  benefiche modificazioni in diversi stati patologici.  E' quindi
  una pratica antica che ha saputo trovare però negli ultimi
  anni una nuova e significativa collocazione nell'ambito delle
  pratiche sanitarie alternative grazie al lavoro di ricerca, di
  approfondimento scientifico ed anche di rigorosa selezione
  effettuato in questi anni in tutta Europa da studiosi, medici
  e pranoterapeuti.  In particolare, per quel che riguarda il
  nostro Paese, va menzionato l'impegno della Società italiana
  di pranoterapia
  (SIPRA), dell'Istituto superiore di medicine
  umanistiche e di altre organizzazioni che hanno operato per
  fare emergere la disciplina da una impostazione spontaneistica
  e priva di basi scientifiche, arrivando ormai a definire,
  attraverso una seria verifica critica, i campi di possibile
  applicazione, le tecniche più adeguate e progressivamente il
  profilo professionale e l' iter  formativo corrispondente.
  E' stato il serio lavoro di questi medici, fisici, psicologi e
  ricercatori pranoterapeuti, attraverso una serie di prove
  sperimentali che si protraggono ormai da anni, che ha portato
  a definire una collocazione sempre più precisa di questa
  disciplina nell'ambito sanitario, ponendo perciò le basi per
  un riconoscimento ufficiale, che appare ormai maturo e non più
  rinviabile.
 
                               Pag. 2
 
    Del resto in quasi tutti i Paesi europei, così come
  nell'Europa dell'Est e negli Stati Uniti, sono state da anni
  disciplinate le attività e le pratiche mediche non
  convenzionali.  Ne sono derivati risultati positivi, sia per un
  più ordinato e controllato esercizio di attività delicate,
  proprio perché si rivolgono a persone sofferenti, sia per le
  necessarie garanzie che devono essere assicurate all'utente ed
  al sistema sanitario.  Non è più possibile, alla vigilia
  dell'integrazione europea, che il nostro Paese si attardi a
  non considerare sistemi curativi largamente diffusi ed ormai
  di dimostrata efficacia.
    Al di là degli aspetti, che spetterà alla scienza
  approfondire, che riguardano il fenomeno pranoterapia, la sua
  reale natura, nella realtà è stata più volte dimostrata
  l'efficacia di tale pratica.  Si è potuto riscontrare
  obbiettivamente il beneficio arrecato a pazienti affetti da
  patologie diverse come l'artrosi o le cefalee, ma anche da
  sofferenze epatiche, squilibri endocrini ed altro.  Lo stesso
  sistema universitario ha mostrato ormai da anni, e non solo in
  Italia, un non marginale interessamento ai risultati raggiunti
  dalla pranoterapia.
    La diffusione di tali pratiche, la fiducia acquisita dagli
  operatori da parte degli utenti impongono quindi un
  riconoscimento formale da parte dello Stato che porti in breve
  a definire con chiarezza l'ordinamento della professione, il
  processo formativo adeguato alla delicatezza dell'attività, un
  albo professionale nazionale che, sotto il controllo del
  Ministero della sanità, assicuri l'affidabilità dell'operatore
  ed un ordinato e corretto esercizio della professione, che
  definisca per l'accesso ad esso i necessari requisiti, nonché
  le attività di tirocinio attraverso le quali possa essere
  documentata la reale capacità del pranoterapeuta di produrre
  nel paziente effetti benefici.  Sarà compito della commissione
  nazionale di cui all'articolo 5 della proposta di legge,
  nominata con decreto del Ministro della sanità, verificare e
  certificare attraverso risultati effettivamente documentati la
  capacità di emanazione dei flussi bioenergetici a fini
  terapeutici.
    Sono questi gli obiettivi che la nostra proposta di legge
  intende raggiungere.  Essi consentiranno altresì di chiarire
  con rigore i limiti della professione, che non può in alcun
  modo confondersi con le attività mediche.  L'articolo 7, a tal
  proposito, fa espresso divieto al pranoterapeuta di effettuare
  diagnosi ed interferire nelle terapie mediche.  Tale attività
  infatti non può essere considerata sostitutiva, ma integrativa
  delle pratiche curative tradizionali.
    Onorevoli Colleghi, centinaia di operatori della
  pranoterapia attendono ormai da anni un provvedimento che
  faccia emergere la loro disciplina dalla precarietà,
  riconoscendo ad essa la dignità di arte sanitaria ufficiale.
  Da tale riconoscimento non potrà che derivare maggiore
  affidabilità e scientificità degli interventi, e quindi
  garanzie più ampie per tutti quei cittadini che si rivolgono
  ai pranoterapeuti e traggono beneficio da tali trattamenti.  Ci
  auguriamo che il Parlamento mostri la consapevolezza e la
  sensibilità necessarie ad affrontare in tempi rapidi la
  questione.
 
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