| 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il
Ministro della pubblica istruzione, approva con proprio
decreto i programmi dei corsi regionali per il conseguimento
della qualifica di pranoterapeuta, nonché la disciplina degli
esami per l'abilitazione alla professione. I corsi hanno
durata biennale.
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