| Onorevoli Deputati! -- Nel 1992 si sono succeduti più
decreti-legge non convertiti in legge regolanti la materia del
differimento di termini previsti da disposizioni legislative
in vigore (decreti-legge 2 gennaio 1992, n.1, 1^ marzo 1992,
n.195, 30 aprile 1992, n.274 e 1^ luglio 1992, n.325) ai quali
ha fatto seguito un disegno di legge (atto Senato n.624) e,
successivamente, il decreto-legge 30 dicembre 1992, n.512.
Quest'ultimo decreto-legge è stato poi reiterato una prima
volta con il decretolegge 2 marzo 1993, n.48, il quale è stato
approvato il 29 aprile 1993 da parte del Senato con
emendamenti.
Nella seduta del 27 aprile 1993, il Consiglio dei Ministri
approvò la reiterazione del decreto-legge n.48 del 1993
nell'identico testo originario, non potendo conoscere
anticipatamente le modifiche approvate dal Senato il giorno
successivo.
Il Governo ha poi adottato il decretolegge 28 aprile 1993,
n.130, che non avendo avuto seguito decisivo in Parlamento, è
stato reiterato con il decretolegge 30 giugno 1993, n.212,
facendo anche riferimento alle vicende dei precedenti
provvedimenti e, da ultimo, con i decretilegge 29 ottobre
1993, n.429, e 28 dicembre 1993, n. 542.
Pag. 2
Si ricorda, anzitutto, che il cennato disegno di legge sul
differimento di termini (atto Senato n.624), il cui esame è
stato effettuato congiuntamente con ciascuno degli ultimi tre
decreti-legge, non ha ancora concluso l' iter dell'esame
parlamentare, salvo che per alcune disposizioni stralciate dal
provvedimento, le quali hanno formato oggetto di distinti
provvedimenti legislativi (Torre di Pisa e consorzi per
l'esportazione di cui, rispettivamente, alla legge 23 dicembre
1992, n.493, e al decreto-legge 19 dicembre 1992, n.490,
convertito dalla legge 16 febbraio 1993, n.38).
Con il decreto-legge n.48 del 1993 furono ripresi i
differimenti di termini già contenuti nell'atto Senato n.624,
nel decreto-legge n.512 del 1992 ed alcune disposizioni
recanti il differimento al 1993 della possibilità di
utilizzare i fondi disponibili nel 1992, destinati ad
interventi in opere pubbliche o nel settore economico e
finanziario, le quali trovano la loro copertura nei fondi
afferenti al bilancio 1991 e 1992, mentre il decreto-legge
n.130 del 1993 riproponeva sostanzialmente il testo originario
del decreto-legge n.48 del 1993.
Il nuovo decreto-legge riproduce, come quelli precedenti,
norme di semplice proroga dell'efficacia delle norme
fondamentali che regolano le attività e gli interventi cui i
termini si riferiscono a norme che consentono la prosecuzione
di interventi finanziari dello Stato.
Trattasi anzitutto di disposizioni contenenti differimenti
di termini, alcuni, come già precisato, già scaduti
anteriormente al 31 dicembre 1991, i quali hanno formato
oggetto di proroghe o di differimenti nei cennati
decreti-legge nella considerazione di mantenere per il 1992,
ed ora anche per il 1993, la disciplina previgente, non
essendo venute meno le esigenze che ne avevano determinato
l'adozione.
Altre disposizioni sono caratterizzate da innovazioni
normative non meramente formali, anche se talvolta
accompagnate dal differimento di una precedente disciplina a
termine, e relative per lo più ad interventi già avviati le
cui procedure non sono state completamente definite.
Poiché permangono tuttora le motivazioni che determinarono
i differimenti, e non solo di quelli contenuti nei precedenti
provvedimenti, ma anche di parte di quelli disposti con gli
emendamenti approvati dal Senato in sede di esame del
decretolegge n.48 del 1993, il decreto-legge reiterato risulta
ampliato rispetto al decretolegge n.130 del 1993 onde tener
conto delle decisioni parlamentari in merito.
Con l'articolo 1 viene autorizzato il Ministero dei lavori
pubblici ad utilizzare nel 1992 e nel 1993 le disponibilità in
conto residui del capitolo 7014 non impegnate nel 1991, allo
scopo di predisporre un programma di studi per la revisione e
l'aggiornamento del piano regolatore generale degli
acquedotti.
Poiché le procedure di affidamento degli studi di che
trattasi non hanno consentito, data la ristrettezza dei tempi,
di rispettare il termine stabilito, e considerato il rilevante
interesse pubblico degli studi stessi, si prevede lo
slittamento dei fondi in questione agli esercizi 1993 e
1994.
Il Ministero dei lavori pubblici viene inoltre autorizzato
ad utilizzare nel 1993 le somme stanziate nel 1991, ed ancora
disponibili, per la costruzione, l'ampliamento e la
sistemazione di acquedotti interregionali di competenza
statale.
Con l'articolo 2 viene prorogato al 31 dicembre 1994 il
termine in scadenza al 31 dicembre 1992, previsto
dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n.385, recante
misure urgenti in materia di trasporti, per l'adozione di
procedure semplificate relative alla approvazione di progetti
di opere interessanti la rete ferroviaria.
Attualmente il Ministero dei trasporti ha in corso di esame
i progetti delle linee di alta velocità interessanti i
tracciati di Milano-Roma-Napoli.
Al fine di pervenire entro il più breve tempo alla
definizione dei relativi progetti, si rende necessario
conseguire l'apposito accordo di programma fra tutte le
amministrazioni ed enti interessati attraverso apposite
conferenze di servizi, secondo modalità previste dal cennato
articolo 7 della legge n.385 del 1990.
Pag. 3
Con l'articolo 3 vengono prorogati al 31 dicembre 1994 i
termini previsti dalla legge 7 agosto 1989, n.289, ultima
normativa questa, in ordine di tempo, di proroga e di
rifinanziamento degli interventi inizialmente previsti dal
decreto-legge 3 gennaio 1987, n.2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n.65, riguardanti la
realizzazione di impianti sportivi.
Durante l'anno 1991 è stato predisposto ed approvato con il
decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 11 aprile
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.168 del 19
luglio 1991, il programma di impiantistica sportiva finanziato
con la citata legge n.289 del 1989. L'ulteriore finanziamento
di 20 miliardi annui previsto dall'articolo 27, comma 3, della
legge 30 dicembre 1991, n.412, recante disposizioni in materia
di finanza pubblica, richiede la continuità della normativa
contenuta nella citata legge n.289 del 1989.
Con la disposizione contenuta nell'articolo 3 si intende
rendere operativa la legge n.289 del 1989, nel limite massimo
dello stanziamento di 20 miliardi previsto dall'articolo 27,
comma 3, della legge n.412 del 1991.
Per quanto riguarda il tasso degli interessi va precisato
che, per i mutui contraibili dagli enti locali con l'Istituto
per il credito sportivo, il tasso è stato fissato mantenendo
lo stesso tasso previsto dalla legge n.289 del 1989; per le
società sportive è stata invece mantenuta la proporzione di
interventi delle società stesse rispetto al tasso oggi
applicato dall'Istituto medesimo.
A seguito poi della soppressione del Ministero del turismo
e dello spettacolo per gli esiti referendari, si è reso
necessario accorpare nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei ministri le attribuzioni in materia di
impiantistica sportiva, nel mentre le Regioni e le Province
autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse
finanziarie per il funzionamento degli organismi ai quali sono
state delegate o attribuite le funzioni dei disciolti Enti
provinciali del turismo e delle disciolte Aziende autonome di
soggiorno, cura e turismo.
La vigente normativa in materia di ordinamenti finanziari
degli enti locali ha fissato al 31 ottobre 1992 il termine per
l'approvazione del bilancio 1993 dei comuni, delle province e
delle comunità montane.
Tale termine, differito al 30 novembre 1992 con il
decreto-legge 19 novembre 1992, n.440, in sede di esame
parlamentare presso la 6Ha Commissione permanente del Senato
era stato portato al 31 dicembre 1992.
Successivamente, il decreto-legge 30 dicembre 1992, n.512,
aveva prorogato il medesimo termine al 31 gennaio 1993.
Poiché la conversione del cennato decreto-legge non è stata
conseguita nei termini costituzionali, è stata necessaria
l'immediata entrata in vigore di una disposizione di proroga
di tale termine onde tener conto della nuova disciplina sulla
finanza locale di cui al decreto delegato previsto
dall'articolo 4 della legge delega 23 ottobre 1992, n.421
(decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504), termine questo
fissato al 28 febbraio 1993 con il decreto-legge n.130 del
1993.
Gli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.504, prevedono che il Ministero dell'interno
dia comunicazione agli enti locali, entro il 30 settembre
1993, dei contributi erariali spettanti agli enti stessi per
il biennio 1994-1995.
Il termine era fissato in funzione della possibilità di
acquisire per tempo i necessari elementi di conoscenza degli
introiti per l'ICI, il cui versamento era previsto entro il
mese di giugno dall'articolo 10, comma 2, dello stesso decreto
legislativo n.504 del 1992.
A seguito dell'intervenuto rinvio al 19 luglio del termine
per il versamento della prima rata di ICI, disposto
dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 14 maggio 1993,
n.140, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno
1993, n.192, e della decisione assunta in sede parlamentare di
far gravare soltanto sull'ICI di spettanza dello Stato la
detrazione concessa in misura fissa per l'abitazione
principale, la quantificazione dell'ICI indispensabile per
Pag. 4
il calcolo dei contributi erariali sarà disponibile nel mese
di ottobre.
E' prevista quindi al comma 2 del medesimo articolo 4 una
proroga al mese di dicembre degli adempimenti previsti dagli
articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo n.504 del
1992, che abbisognano di tempi tecnici di elaborazione
commisurati ad almeno due mesi.
Conseguentemente è previsto al comma 3 il rinvio al 28
febbraio 1994 del termine per l'approvazione del bilancio di
previsione 1994, previsto in via ordinaria al 31 ottobre 1993,
dall'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n.142.
Alla scadenza del termine del 28 febbraio 1993, stabilito
dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge sono state
avviate le procedure per i conseguenti interventi sostitutivi
di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 8 giugno 1990,
n.142, sull'ordinamento delle autonomie locali.
All'articolo 5 viene rettificato il riferimento al testo
unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76,
degli interventi nelle zone terremotate meridionali, per
quanto concerne l'attuazione degli strumenti urbanistici,
anche in assenza dei programmi pluriennali (articolo 49, comma
12), anziché all'attuazione dei piani e dei progetti regionali
di sviluppo (articolo 44).
Con l'articolo 6, al comma 1, viene disposta anche per il
1993 l'attribuzione da parte degli enti territoriali, a favore
di altri enti, delle somme sostitutive dei tributi soppressi
con la riforma tributaria del 1971, il cui ammontare non deve
superare l'importo del 1992.
Con l'articolo 7 viene fissato il termine per la
presentazione dei rendiconti delle consultazioni elettorali
effettuate fino al mese di marzo 1993 a sei mesi, decorrenti
dalla data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993,
n.68, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, sulla finanza derivata.
Ciò al fine di consentire ad alcuni enti locali, che hanno
presentato oltre il prescritto termine di cinque mesi il
rendiconto delle spese elettorali dell'anno 1992, di ricorrere
all'applicazione del nuovo termine, in quanto, versando in
gravi difficoltà finanziarie, la mancata erogazione del
contributo erariale rischierebbe di compromettere la loro già
difficile situazione di bilancio.
La disposizione di cui all'articolo 8, conformemente alla
formulazione dell'emendamento introdotto dal Senato con
l'articolo 5- bis, di cui all'atto Camera n.3014,
risponde alla necessità di evitare ogni perplessità riguardo
al momento di applicazione delle disposizioni contenute
nell'articolo 6, comma 17- bis, del decretolegge 20
maggio 1993, n.148, introdotto dalla legge 19 luglio 1993,
n.236, che, in fase di conversione, ha integrato con un comma
aggiuntivo (il 4- bis) l'articolo 3 della legge 23 luglio
1991, n.223, sulla riforma della cassa integrazione.
L'esigenza nasce dal fatto che nel testo attuale non risulta
effettivamente chiaro se dette disposizioni debbano trovare
applicazione dall'entrata in vigore della legge n.223 del
1991, su cui l'integrazione appunto va ad incidere, o,
piuttosto, dalla data di entrata in vigore della anzidetta
legge 19 luglio 1993, n.236, apportatrice di tale
integrazione.
Il decreto-legge 21 giugno 1993, n.199, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n.293, concedeva ai
lavoratori sospesi dal lavoro ovvero disoccupati a seguito del
licenziamento dovuto alla crisi delle imprese di spedizione
conseguente all'abolizione delle frontiere fiscali e doganali
in ambito CEE (1^ gennaio 1993), una indennità pari al
trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria
per un periodo di un anno.
Tale durata si è però dimostrata inadeguata in relazione
del permanere della crisi occupazionale per le maestranze
interessate; da qui l'istanza, fortemente sostenuta sia dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori che da parte
datoriale, di prorogare il periodo di protezione di ulteriori
dodici mesi.
L'intervento non comporta maggiori oneri posto che il
decreto-legge n.199 del 1993 contemplava una protezione
complessivamente riferita a 3.500 unità lavorative
Pag. 5
delle quali, a tutt'oggi, dai dati acquisiti presso l'INPS
solo 1.500 unità circa sono state ammesse ai menzionati
benefici in funzione del fabbisogno del settore.
In considerazione di ciò, con la disposizione di cui al
comma 2 si intende disporre l'estensione non del numero dei
beneficiari, che rimangono gli attuali fruitori del
trattamento, ma della durata dell'intervento effettuato in
favore dei medesimi. Tale operazione deve attuarsi nel corso
del 1993 ove non si voglia far ricadere l'eccedentarietà dello
stanziamento nell'ambito delle economie finanziarie dell'anno
medesimo.
La disposizione di cui all'articolo 9 si rende necessaria
al fine di rendere possibile effettivamente e giuridicamente
l'efficacia di quanto previsto dall'articolo 4, comma
11- ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n.236.
Nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.167
del 19 luglio 1993 tale disposizione difatti recita:
"Le società cooperative ed i loro consorzi che siano stati
cancellati dal registro prefettizio delle cooperative ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n.59,
possono ottenere la reiscrizione nel suddetto registro qualora
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto presentino la relativa domanda corredata
dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo articolo
19".
E' intuibile come la decorrenza del termine, così come
previsto nella formulazione sopra riportata, rende di fatto
impossibile l'interpretazione e l'applicazione operativa della
disposizione stessa, dovendosi necessariamente, invece,
intendere la decorrenza di detto termine dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione n.236 del 1993 che ha
introdotto tale norma.
Una più puntuale disciplina per la revisione dei consorzi
tra enti locali, intesa anche a consentire la partecipazione a
tali consorzi di altri enti pubblici, ripristinando la
possibilità di costituire i cosiddetti consorzi misti, è
contenuta negli articoli 10 e 11 unitamente ad alcune proroghe
di termini già contenuti nella legge 8 giugno 1990, n.142,
sull'ordinamento delle autonomie locali.
Con l'articolo 12 si rendono spendibili nel 1993 le somme
iscritte in conto residui 1990 dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici per il completamento del
Policlinico di Siena.
Tale norma integra l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
18 gennaio 1993, n.9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 marzo 1993, n.67, la quale prevede l'utilizzo nel
1993 delle analoghe somme iscritte nel conto residui 1992
destinate alle medesime finalità.
Le disposizioni di cui all'articolo 13 sono finalizzate a
disporre per l'anno 1993 e per tutto il primo trimestre 1994
un ulteriore differimento, a carico del Fondo per la
protezione civile, degli interventi in favore delle
associazioni di volontariato di protezione civile e della
comunità scientifica, previsti, rispettivamente, negli
articoli 11 e 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n.159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984,
n.363, interventi differiti, da ultimo, per l'anno 1991,
dall'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n.158.
In particolare il comma 1 prevede una proroga degli
interventi in favore dei gruppi di volontariato associati alle
attività di previsione, prevenzione e soccorso disponendo,
altresì, la possibilità di comprendere in tali interventi la
concessione finalizzata all'acquisto di mezzi ed attrezzature
necessari per l'efficiente espletamento di attività di
soccorso in caso di emergenza.
Tale specifica previsione normativa appare atta a dirimere
dubbi interpretativi postisi in sede attuativa del citato
articolo 11 del decreto-legge n.159 del 1984, in ordine alla
liceità della concessione di tali contributi, i quali assumono
connotazione meramente strumentale rispetto alla finalità di
pubblico interesse perseguita dalla norma de qua,
consistente nel consentire, a fronte di situazioni di
emergenza, un tempestivo ed efficace intervento delle
associazioni di volontariato, reso possibile da un
Pag. 6
adeguato potenziamento dei mezzi ed equipaggiamenti di
supporto.
Per quanto concerne l'articolo 14, va tenuto presente che
l'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n.412, ha
stabilito tra l'altro che a decorrere dal 1^ gennaio 1993 le
somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) dai soggetti contribuenti devono essere versate, con
modalità da stabilirsi a cura dell'Istituto, esclusivamente
presso le aziende di credito collegate in via telematica con
l'INPS per la rendicontazione della documentazione relativa ai
versamenti.
Premesso che il servizio di riscossione dei contributi è
attualmente svolto dalla generalità delle istituzioni
creditizie, si è riscontrato che i tempi previsti dalla
normativa in oggetto non sono risultati sufficienti per
consentire a tutte le aziende di credito di intrattenere i
necessari rapporti con l'INPS e di completare gli adempimenti
tecnico-organizzativi necessari.
Conseguentemente, solo una parte delle aziende (secondo le
stime dell'INPS, il 70 per cento degli sportelli bancari)
potranno continuare lo svolgimento del servizio. Le altre
saranno per lo più obbligate a respingere i versamenti
contributivi fino al completamento delle procedure per il
collegamento telematico con l'INPS.
In tale situazione, al fine di evitare le indubbie
difficoltà - per tutti i soggetti interessati ed in primo
luogo per i contribuenti - derivanti dalla non capillare
copertura dell'intero territorio nazionale, appare necessario
intervenire in via legislativa prorogando di almeno tre mesi
il termine originariamente stabilito dalla legge in
oggetto.
L'articolo 13, comma 4, del decretolegge 15 dicembre 1979,
n.625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1980, n.15, da ultimo sostituito dal decreto-legge 3 maggio
1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n.197, dispone che gli intermediari debbano
procedere entro il 31 dicembre 1992 ad integrare con gli
estremi anagrafici - documento di identificazione e codice
fiscale - i dati relativi ai conti, depositi e rapporti
continuativi in essere al 1^ gennaio 1992.
Il decreto del Ministro del tesoro 19 dicembre 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 28
dicembre 1991, prevede che dal 1^ gennaio 1993
"l'intermediario non dovrà eseguire operazioni disposte dopo
tale data dal cliente, che non abbia reso possibile
l'integrazione dei dati".
A seguito della scadenza del 1^ gennaio 1993, le competenti
autorità di controllo e gli organismi di categoria hanno
rappresentato la situazione, in cui si trova il sistema
finanziario, di obiettiva difficoltà per il reperimento di
tutti i dati necessari al completamento del quadro informativo
previsto dalla legge relativamente ai conti e ai rapporti in
essere con la clientela, specialmente quelli di data più
remota.
Secondo le rilevazioni condotte, è stato stimato che il
difetto di integrazione riguarderebbe alla data attuale non
meno del 30-40 per cento dei conti interessati dall'utilizzo
di assegni bancari, dei conti "bancomat" e delle carte di
credito. Di non minore rilevanza si presume la quantità di
altri rapporti continuativi che tuttavia non vengono
normalmente movimentati attraverso mezzi di pagamento.
Come noto la legge ha previsto, a carico degli
intermediari, numerosi e sofisticati adempimenti. L'arco
temporale intercorrente tra il dicembre 1991 ed il gennaio
1993 non è apparso sufficiente per una azione capillare ed
incisiva da parte degli intermediari come è oggettivamente
necessario.
Per quanto precede si rileva l'opportunità di operare un
differimento del termine del 31 dicembre 1992 previsto dalla
legge.
La modifica disposta con l'articolo 15 consente di
raggiungere l'obiettivo necessario di assicurare certezza al
sistema dei pagamenti e il puntuale adempimento delle
obbligazioni che risulterebbero compromesse dal rifiuto che
gli intermediari, al 1^ gennaio 1993, avrebbero potuto opporre
alla richiesta di esecuzione di operazioni effettuate a valere
su conti, depositi e rapporti continuativi per i quali pur
sussistendo disponibilità di fondi non sia stata
Pag. 7
realizzata, per difetto, inerzia o impossibilità materiale,
l'integrazione dei dati previsti.
La modifica nel contempo consente di risolvere un problema
non secondario sorto in sede di interpretazione. In
particolare numerosi intermediari hanno sollevato dubbi circa
la sussistenza di un obbligo di legge di trasferire
nell'archivio unico informatico aziendale, la cui attivazione
è prevista per il 10 gennaio 1993, anche i dati relativi ai
conti, depositi e rapporti continuativi in essere al 1^
gennaio 1992.
Nella ratio della legge, tale migrazione dei dati
appare irrinunciabile in quanto conferisce immediata
significatività all'archivio informatico aziendale quale
centro esclusivo per la raccolta di dati e informazioni, quale
strumento funzionale alle consultazioni ed alle analisi ai
fini del contrasto del fenomeno del riciclaggio. La
formulazione proposta costituisce una soluzione ottimale per
il perseguimento di tale obiettivo.
In sintesi la disposizione:
accorda il differimento del termine al 31 dicembre
1993;
prevede un meccanismo graduale di acquisizione dei dati e
di inserimento degli stessi nell'archivio unico informatico
aziendale, assicurandone anche la necessaria storicità;
riduce in modo significativo le difficoltà connesse al
reperimento dei dati dalla clientela ed elimina le incertezze
riguardanti l'obbligo dell'inserimento in archivio delle
informazioni (settorizzazione dell'attività economica)
finalizzate alle analisi statistiche dei dati aggregati.
Con l'articolo 16 sono prorogati al 31 marzo 1994 i termini
relativi all'emanazione dei decreti legislativi per la
disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di
polizia e del personale delle Forze armate, e al 30 settembre
1994 il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei
trattamenti economici. Il comma 2 dell'articolo 16 prevede la
facoltà per il Ministero dell'interno di utilizzare, per le
vacanze al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei
all'ultimo concorso per medici dei ruoli professionali dei
sanitari della Polizia di Stato. Il comma 3 proroga di un
ulteriore triennio la possibilità di corrispondere il
trattamento provvisorio di quiescenza degli appartenenti alla
Polizia di Stato cessati dal servizio.
Il comma 4 è inteso a prorogare, limitatamente alle
strutture informatiche dell'Amministrazione dell'interno e
delle Forze di polizia, il termine relativo all'emanazione dei
regolamenti in materia di gestione dei sistemi informativi
automatizzati.
Il comma 5 è inteso a consentire il mantenimento in
bilancio delle somme relative al potenziamento straordinario
delle Forze di polizia disponibili al 31 dicembre 1993.
Con la legge 6 febbraio 1985, n.16, veniva autorizzata la
spesa di lire 1.450 miliardi per la predisposizione e
realizzazione di un programma straordinario quinquennale per
la costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei
carabinieri, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento ed
il completamento di quelle già esistenti.
Detto programma, la cui scadenza era inizialmente prevista
per il 1989, è stato rimodulato, con la legge finanziaria per
il 1992, fino all'esercizio finanziario 1994.
L'articolo 6, quarto comma, della citata legge consentiva,
"limitatamente all'esercizio 1985", l'assunzione di "impegni
di spesa sino alla concorrenza del 50 per cento dell'importo
di competenza dell'esercizio stesso al fine di acquisire
edifici di nuova costruzione o in corso di realizzazione".
In proposito, nel programma di interventi redatto ai sensi
dell'articolo 1, primo comma, della legge medesima, risulta
inclusa la previsione di settantotto acquisti, una parte
considerevole dei quali, a causa della particolare complessità
della procedura, non è potuta pervenire a compimento entro il
termine del 31 dicembre 1989 di cui all'articolo 10, comma 4,
della legge di bilancio 1989.
E' stata, pertanto, predisposta una proroga, con l'articolo
17, del cennato termine
Pag. 8
al fine di consentire l'attuazione del programma
predisposto.
L'articolo 18 è inteso, in sostanza, a consentire
l'attuazione di taluni progetti finalizzati già approvati dai
competenti organismi.
Al comma 4 dell'articolo 18 è prevista una ulteriore
proroga per consentire al Consiglio di presidenza della Corte
dei conti e del Consiglio di Stato di esprimere il parere di
competenza sul regolamento previsto dall'articolo 58, comma 3,
del decreto legislativo n.29 del 1993, sugli incarichi dei
magistrati della Corte dei conti.
Al fine di non vanificare le iniziative previste per il
perseguimento della lotta alla droga, è stata prevista con
l'articolo 19 l'utilizzazione nel 1994 delle somme iscritte
nel bilancio dello Stato, ai sensi degli articoli 32, comma 1,
e 36, comma 4, della legge 26 giugno 1990, n.162, ancora
disponibili nell'anno finanziario 1992.
Trattasi in particolare degli interventi riguardanti la
realizzazione di opere di edilizia penitenziaria, e del
finanziamento di progetti finalizzati al perseguimento della
lotta alla droga.
La norma di cui all'articolo 20 mira a dare una disciplina
armonica e coordinata delle varie disposizioni che regolano il
settore della prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e
intrattenimento, che in alcuni casi danno luogo a dubbi
interpretativi ed applicativi e risponde, pertanto, alla
esigenza manifestata dagli operatori del settore.
Conseguentemente è stata prevista, fino all'emanazione di
norme tecniche, organiche e coordinate, la proroga di tutti i
termini stabiliti per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo
alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.
Con gli articoli 21 e 22 viene disposto rispettivamente
l'istituzione di un fondo per le anticipazioni ai comandi
provinciali dei Vigili del fuoco, attesa l'impossibilità di
ricorrere alle anticipazioni di prefettura per sopperire alle
momentanee deficienze di fondi sui capitoli di spesa
amministrati dai comandi stessi, nonché la definitività dei
versamenti per i servizi a pagamento del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, al fine di corrispondere ad esigenze di
semplificazione contabile più volte evidenziate dalla Banca
d'Italia.
Con l'articolo 23 si consente l'utilizzo nel 1993 degli
stanziamenti iscritti nel bilancio, in applicazione delle
disposizioni sugli interventi nel settore cantieristico e nel
settore armatoriale, di cui alla legge 14 giugno 1989, n.234,
e all'articolo 39 della legge 31 dicembre 1982, n.979, non
utilizzati al termine dell'esercizio 1992, ed analoga
possibilità è prevista dallo stesso articolo per gli
stanziamenti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.72, e per le
somme destinate alla realizzazione delle opere affidate in
concessione alle Società "Aeroporti di Roma" e "S.E.A."
rispettivamente per i sistemi aeroportuali di Roma e di
Milano.
In data 19 febbraio 1994 è entrata in vigore la legge n. 84
del 1994 concernente il riordino della legislazione in materia
portuale.
Si deve rilevare che tale legge, datata 28 gennaio 1994 ed
entrata in vigore nella data sopra indicata, prevede
all'articolo 28, comma 6, una decorrenza di termini in materia
di riscossione della cosiddetta tassa portuale a partire dal
1^ gennaio 1994.
Inoltre, si riscontrano difficoltà d'applicazione oltre che
a causa della retroattività soprarichiamata, anche in
considerazione della mancata indicazione unitaria ed omogenea
delle aliquote applicabili per la tassa in questione, nei
porti a cui essa è stata estesa.
Pertanto, al fine di superare tali difficoltà, con i commi
3 e 4 vengono sposati al 1^ luglio 1994 le decorrenze relative
all'applicazione delle tasse in questione.
Con l'articolo 24 viene assicurata la possibilità di
proseguire i programmi in corso nel settore della
metanizzazione, garantendo le somme necessarie al
cofinanziamento dei relativi programmi ammessi alla
partecipazione finanziaria da parte della CEE.
Con l'articolo 25 è previsto il mantenimento in bilancio di
somme relative agli interventi nel settore della cooperazione
allo sviluppo.
Pag. 9
La complessità delle procedure previste dalla legge 25
agosto 1991, n.287, e le conseguenti difficoltà interpretative
hanno rallentato l'emanazione del decreto attuativo in tema di
autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande.
Sussiste pertanto il rischio di un blocco nel rilascio di
autorizzazioni per nuovi bar e ristoranti, ovvero di
iniziative dei comuni prive di qualsiasi fondamento
giuridico.
Al fine quindi di evitare fenomeni speculativi
(lievitazione del prezzo di vendita delle aziende esistenti) e
di turbamento della libertà di concorrenza, si è resa
necessaria l'emanazione di una norma che consenta in via
transitoria, cioè fino all'emanazione del regolamento di
esecuzione della legge n.287 del 1991, il rilascio di nuove
autorizzazioni, nel rispetto, comunque, dei princìpi e criteri
fissati dalla legge n.287 del 1991.
L'articolo 26 si compone pertanto di due commi: il primo
consente al sindaco di rilasciare autorizzazioni sulla base di
un parametro numerico da lui prefissato, elaborato insieme
alla commissione commerciale competente (che esprime un parere
vincolante); il secondo prevede che fino alla emanazione del
regolamento, per ottenere l'iscrizione nel registro dei
commercianti, di cui alla legge n.426 del 1971, gli esami
possono essere sostenuti sulle materie e davanti alla
commissione previste dalla normativa preesistente alla legge
n.287 del 1991, sia pure alle condizioni prescritte da
quest'ultima.
Con la norma di cui all'articolo 27 si garantisce
un'adeguata e uniforme applicazione della normativa sulle
autorizzazioni sanitarie in materia di aziende di produzione
lattiera.
Tale previsione, già approvata dal Senato nel corso
dell' iter di approvazione del disegno di legge di
conversione del precedente decreto-legge n.212 del 1993,
corrisponde all'orientamento espresso dal Ministero della
sanità, nei casi in cui è stato richiesto di un parere sulla
specifica questione.
Il chiarimento legislativo vale a chiarire che, fuori dei
casi indicati nell'emendamento in questione, l'autorizzazione
non è richiesta per le aziende che vendono il latte destinato
alla trasformazione in formaggio, burro, yogurt, creme,
eccetera: l'adempimento infatti, come ha chiarito il Ministero
della sanità, incombe in tal caso ai relativi impianti di
trasformazione (centrali del latte, caseifici).
Riguardo all'articolo 28 va tenuto conto che il comma 8
dell'articolo 9- quater del decreto-legge 9 settembre
1988, n.397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n.475, prevede, con richiamo all'allegato 1
della legge stessa, gli obiettivi minimi di riciclaggio per il
triennio 1990-1992, mentre il successivo comma 9 dispone la
corresponsione a carico delle imprese aderenti ai consorzi, a
decorrere dal 31 marzo 1993, di un ulteriore contributo di
riciclo, in aggiunta a quelli normalmente dovuti, qualora tali
obiettivi minimi non siano stati conseguiti.
Al fine di evitare che la tardiva costituzione dei consorzi
per il riciclaggio si risolva in un ingiustificato aggravio
per i settori produttivi interessati, si ritiene opportuno
differire di un anno il termine per il raggiungimento dei
predetti obiettivi minimi di riciclaggio.
Va peraltro rilevato che i consorzi si sono seriamente
attivati per migliorare la situazione dello smaltimento dei
rifiuti e/o del loro riciclaggio nonché per diffondere
capillarmente la necessaria informativa agli utenti,
nonostante le difficoltà incontrate a livello locale, con
particolare riguardo alla mancata o ritardata attuazione della
raccolta differenziata dei rifiuti da parte di numerosi
comuni.
Si evidenzia, in particolare, che il consorzio della
plastica ha predisposto un vasto piano industriale ed ha
contestualmente stipulato un accordo biennale con la
Federazione delle aziende municipalizzate, valido per l'intero
territorio nazionale, per la raccolta dei contenitori,
superando anche le difficoltà derivanti dalla mancata od
incompleta normativa al riguardo.
Con l'articolo 29 sono state previste alcune proroghe in
tema di obbligo di
Pag. 10
comunicazione al catasto dei rifiuti di cui all'articolo 3,
comma 3, del citato decretolegge 9 settembre 1988, n.397, e
del decreto del Ministro dell'ambiente del 14 dicembre 1992 al
fine di consentirne una più corretta e puntuale
applicazione.
In particolare il termine per la citata comunicazione è
stato spostato dal 30 giugno 1993 al 30 giugno 1994 al fine di
consentire il reperimento da parte di tutti gli utenti passivi
della nuova modulistica, che deve essere presentata anche da
chi tale comunicazione ha effettuato con i moduli vecchi.
E' stato inoltre chiarito che l'obbligo non concerne i
rifiuti speciali assimilabili agli urbani di origine non
industriale al fine di rispettare le finalità dell'articolo 3,
comma 2, del citato decreto-legge n.397 del 1988, non
aumentando a dismisura e improduttivamente il numero dei
destinatari passivi di tale obbligo.
In ogni caso, dal punto di vista statistico, il rilevamento
dei dati inerenti a tali rifiuti è comunque assicurato dalla
presentazione delle schede redatte dagli smaltitori.
Infine, l'obbligo di comunicazione dei residui destinati al
riutilizzo è stato sospeso in attesa dell'emanazione dei
decreti di recepimento delle direttive 91/156/CEE (in tema di
rifiuti) e 91/689/CEE (in tema di rifiuti pericolosi), che,
fra l'altro, ne dovranno definire termini, modalità e campo di
applicazione.
Come è noto con il decreto del Ministro della sanità n.436
del 2 luglio 1992 è stata avviata in via sperimentale la
raccolta delle schede con le annotazioni da parte degli
utilizzatori di presidi sanitari, dei dati di acquisto e di
impegno nonché di quelli relativi alle operazioni di
trattamento ed alla situazione di magazzino, limitatamente ad
alcune zone da individuare a campione sul territorio nazionale
in quanto rappresentative degli elementi dell'ambiente fisico
e delle condizioni di rischio connesse allo svolgimento delle
attività agricole, oltre che a portare a termine una indagine
per verificare la corrispondenza tra i dati rilevati nelle
dichiarazioni di vendita e quelli raccolti nel merito delle
utilizzazioni.
Era stato precisato che i risultati della citata
sperimentazione fossero resi disponibili entro il 31 marzo
1993.
Per l'attuazione del programma di carattere conoscitivo da
realizzare a cura della pubblica amministrazione in via
sperimentale era stata prevista, inoltre, la possibilità di
adottare sull'intero territorio nazionale un'apposita "scheda
dei trattamenti in agricoltura" quale documentazione
alternativa al registro del trattamento e del magazzino dei
presidi sanitari.
E' stato, altresì, disposto l'esplicito esonero degli
operatori agricoli dall'obbligo di compilazione delle schede e
di annotazione sui registri, una volta che le competenti
amministrazioni statali avessero individuato aspetti di
rilevanza ambientale marginali per particolari settori
produttivi, aree geografiche e categorie di presidi contenenti
princìpi attivi.
Il dichiarato impegno di introdurre un sistema di
rilevazione dei dati che permettesse una preliminare verifica
della validità della metodologia impiegata in vista degli
obiettivi di tutela sanitaria e di salubrità ambientale,
risulta senz'altro contraddetto dall'omessa adozione della
serie di atti di competenza ministeriale individuati nel
decreto ministeriale n.436 del 1982, contravvenendo anche
all'obiettivo perseguito dalla risoluzione della VIII
Commissione permanente della Camera dei deputati n.7-00498 che
prevedeva un periodo iniziale in cui la tenuta delle schede e
dei registri fosse regolata attraverso la necessaria
attuazione di una rete di assistenza tecnica che riducesse le
difficoltà compilative per gli operatori agricoli.
Infine, considerate le caratteristiche delle schede di
rilevazione e la conseguente difficoltà compilativa, si
segnala il grave disagio verificatosi a seguito di
innumerevoli e documentabili registrazioni dei presìdi
sanitari aventi diverso nome commerciale e differente attività
pur essendo contrassegnati con un numero uguale di
"identificazione" ovvero a seguito di altrettanto numerose e
comprovabili registrazioni di formulati commerciali suscettivi
di essere impiegati su culture che
Pag. 11
escludono gli stessi princìpi attivi di cui si compongono.
Sulla base di tali considerazioni, con l'articolo 30 si
dispone il differimento dei termini di entrata in vigore
dell'obbligo di predisporre le schede di rilevazione dei dati
sull'utilizzazione dei presidi sanitari.
Le disposizioni di cui all'articolo 31 sono intese a
mantenere in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995 alcune
somme già iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e del Ministero dei lavori pubblici per
l'esercizio finanziario 1993, sia in conto competenza, sia in
conto residui, che nel conto di cassa.
Inserendo il capitolo 9050 fra i capitoli di spesa da
conservare nel bilancio dello Stato per il 1994, è stata
riconosciuta l'esigenza di dare continuità al completamento
della ricostruzione del Friuli.
Come si sa, i relativi fondi (circa 80 miliardi) non furono
utilizzati a causa dei due successivi provvedimenti di blocco
della spesa pubblica.
Sulla base delle disposizioni attuali, i fondi del capitolo
9050 dovrebbero essere gestiti dal Provveditorato alle opere
pubbliche di Trieste.
Tale soluzione si trascina dietro due inconvenienti
gravi:
1) il Provveditorato alle opere pubbliche di Trieste non
è nella condizione di assicurare l'effettivo impegno di quei
fondi entro il 1994, con la conseguenza che a fine anno ci si
trova nuovamente nella condizione di chiedere una nuova
proroga dei termini;
2) l'Ordinario diocesano di Udine, che gestiva i fondi in
questione sotto la supervisione del Provveditorato alle opere
pubbliche di Trieste, aveva già predisposto i progetti (circa
60). Si porrebbe ora l'ulteriore problema di chi debba pagare
quei progetti.
Per tutte queste ragioni appare logico confermare in via
eccezionale per il solo 1994 e per il solo capitolo 9050 la
procedura di concessione che è in vigore dall'immediato
dopo-sisma e che fu confermata con le leggi sulla
ricostruzione n. 546 del 1971 e seguenti.
Si è resa, inoltre, necessaria l'adozione di una norma che
disponga la riapertura dei termini, previsti dall'articolo 5
della legge 5 marzo 1990, n.46, recante norme per la sicurezza
degli impianti, per il riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali delle imprese artigiane iscritte nel
relativo albo professionale o delle ditte iscritte nel
relativo registro.
Tale esigenza è determinata dalla circostanza che sono
pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato numerose richieste di interpretazione circa
la disciplina in esame, e che un considerevole numero di
imprese artigiane e piccole aziende non ha presentato la
necessaria domanda entro il prescritto termine di un anno
dall'entrata in vigore della legge predetta.
Con l'articolo 32 il termine previsto per l'adeguamento
degli impianti viene differito al 31 dicembre 1994, mentre il
termine per il riconoscimento dei requisiti
tecnicoprofessionali è differito di un anno a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge in esame. Inoltre viene chiarito che tale ultimo
termine è da intendersi quale termine ordinatorio.
Oltre alla non ancora avvenuta adozione del regolamento di
attuazione previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 10
aprile 1991, n.126, recante norme per l'informazione del
consumatore, la legge stessa ha posto seri problemi di
compatibilità con il diritto comunitario, soprattutto per
l'ostacolo che alla libera circolazione delle merci deriva
dalla previsione del divieto di commercializzazione dei
prodotti che non riproducono in lingua italiana le indicazioni
richieste.
La norma di cui all'articolo 33 è giustificata, appunto,
dall'esigenza di approfondire e affrontare anche in sede
legislativa, e preliminarmente alla piena operatività della
legge n.126 del 1991, le complesse questioni di compatibilità
della legge medesima con la normativa comunitaria.
Con l'articolo 34 è stato previsto un differimento di
termini in tema di iscrizione nel registro delle imprese
esercenti attività di autoriparazione, ciò al fine di
Pag. 12
consentire la corretta entrata in funzione a regime della
normativa prevista da un apposito decreto del Ministro dei
trasporti.
Contestualmente, per non paralizzare l'attività del
settore, è stata prevista una disciplina transitoria di
iscrizione al registro in questione.
Con l'articolo 35 si è provveduto a prorogare, al 31 maggio
1995, il termine per l'adeguamento dei parametri degli
scarichi degli impianti di molitura delle olive ai valori
fissati dagli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976,
n.319, al fine di consentire l'utilizzazione delle migliori
tecnologie da impiegare, in corso di sperimentazione.
Al fine peraltro di non paralizzare l'attività produttiva
del settore, consentendo al tempo stesso il controllo delle
attività da parte delle autorità competenti, per una efficace
tutela ambientale, si è provveduto, in via provvisoria, a
deliberare una procedura autorizzativa che prevede la
presentazione, entro il 30 giugno 1994, di una domanda rivolta
al sindaco, copia della quale deve essere trasmessa anche alla
regione.
Come è noto la normativa vigente in tema di agevolazioni
tributarie per la formazione della proprietà coltivatrice,
consente di produrre, al momento della registrazione degli
atti di compravendita, un'attestazione provvisoria dei
requisiti richiesti e di presentare, entro due anni, il
certificato definitivo, da rilasciarsi da parte
dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
In molte province, per ritardi non imputabili agli
interessati, le attestazioni vengono prodotte tardivamente,
con conseguente recupero dell'Amministrazione delle ordinarie
imposte, salvo il successivo diritto del contribuente al
rimborso.
In pratica, si verifica che gli interessati, decorso il
biennio, incorrono nella decadenza dai benefici ed assolvono
le normali imposte, salvo a chiederne il rimborso con apposita
istanza. Normalmente, la richiesta di rimborso viene inoltrata
contestualmente al pagamento delle imposte in misura
ordinaria.
La norma di cui all'articolo 36, offrendo alla pubblica
amministrazione un termine più elevato per il rilascio della
certificazione in argomento, eviterà il ripetersi di
situazioni incresciose ed andrebbe a sanare rapporti in essere
di contenzioso originati da ritardi imputabili alla pubblica
amministrazione.
La Cassa per la piccola proprietà contadina ha il compito
di erogare mutui agevolati per l'acquisto di terreni agricoli
per l'arrotondamento delle proprietà fondiarie ed il
miglioramento delle unità colturali.
A tale scopo, sono stati stanziati 85 miliardi di lire con
la legge finanziaria per il 1994.
Fino al 31 dicembre 1993 gli atti di compravendita godevano
di esenzione dalle imposte di registro. Dal 1^ gennaio 1994
tale agevolazione è decaduta.
La detta agevolazione è essenziale al funzionamento del
sistema, in quanto l'onere derivante dall'imposta di registro
scoraggia gli imprenditori e, di fatto, impedirebbe il ricorso
al finanziamento della Cassa.
La norma proposta prevede quindi la proroga delle
agevolazioni al 31 dicembre 1997 con intero onere a carico
della Cassa.
L'articolo 33, comma 7- bis, della legge 29 ottobre
1993, n.427, di conversione in legge del decreto-legge 30
agosto 1993, n.331, ha previsto che l'alcole etilico
denaturato utilizzato in miscela con la benzina come
carburante per autotrazione, non è soggetto al trattamento
fiscale previsto dall'articolo 17, comma 3 dello stesso
decreto, limitatamente a programmi sperimentali autorizzati
dal Ministero dell'ambiente nelle zone ad alto rischio
d'inquinamento, per un quantitativo massimo di 100 mila
ettanidri e fino al 31 dicembre 1993.
Questa ultima scadenza, in considerazione anche del
complesso iter del comma in parola che fu inserito solo
nella legge di conversione del decreto-legge n.331 del 1993,
non consente di attuare tale importantissima sperimentazione.
Pertanto, al fine di non vanificare gli avviati progetti dei
programmi di sperimentazione, con l'articolo 37 si dispone la
proroga del
Pag. 13
relativo termine dal 31 dicembre 1993 al 31 marzo 1994.
Con l'articolo 38 è previsto uno stanziamento di ulteriori
30 miliardi di lire a favore delle regioni per la
realizzazione di centri e servizi di prima accoglienza e per
programmi regionali integrati di successiva accoglienza. Ciò
in quanto le disponibilità finanziarie previste, dopo due anni
di prima applicazione, si sono rivelate insufficienti, specie
a seguito del progressivo dilatarsi dei fenomeni di
immigrazione, aggravati anche da afflussi di massa a causa di
guerre civili, mutamenti internazionali, gravi crisi
economiche. Per questo appare necessario intervenire con
immediatezza, per consentire agli organi all'uopo deputati di
fronteggiare con più efficacia tali fenomeni e prevenire così
turbamenti dell'ordine pubblico e forme acute di allarme
sociale, che possono trasformarsi in inammissibili atti di
intolleranza, xenofobia o di razzismo.
L'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1992, n.350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992,
n.390, prevede che per gli interventi straordinari a favore
degli sfollati delle repubbliche della ex Jugoslavia è
autorizzata una spesa di lire 125 miliardi per l'anno 1992,
con possibilità di impegno nell'anno successivo delle somme
non utilizzate nel 1992.
Poiché neppure nel 1993 è stato interamente utilizzato
l'accantonamento previsto, ricorrono i presupposti per
intervenire aggiungendo un comma all'articolo 3 della legge
n.390 del 1992, al fine di consentire l'impegno delle somme
residue anche per il 1994.
L'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1992, n.350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992,
n.390, prevede inoltre la possibilità, al fine di attuare gli
interventi straordinari previsti dalla legge stessa, di
ripartire la disponibilità finanziaria tra le Amministrazioni
interessate che provvedono alle attività di rispettiva
competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti
ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di
accreditamento.
La modifica proposta prevede che beneficiari degli ordini
di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari,
potranno essere anche gli enti locali, la Croce Rossa Italiana
e ogni altra istituzione operante per finalità umanitarie. I
funzionari di cui sopra sono pertanto tenuti a presentare
semestralmente i rendiconti amministrativi delle somme erogate
alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad
una relazione. Gli enti locali, la Croce Rossa Italiana e le
altre organizzazioni debbono presentare i rendiconti
semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una
relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Con l'articolo 39 viene disposta l'utilizzazione nel 1994
delle somme non impegnate alla fine del 1993 per le spese di
gestione inerenti al progetto nazionale "Sperimentazione
coordinata di progetti adolescenti con finalità
preventiva".
Il decreto-legge 24 luglio 1992, n.350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n.390, ha
disposto, all'articolo 8, l'istituzione di un nuovo Comitato
interministeriale di coordinamento delle attività di
cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e
nell'Adriatico, prevedendo lo stanziamento in bilancio dei
fondi necessari alla copertura delle "spese di funzionamento",
nonché degli oneri per l'esecuzione degli studi e ricerche, e
di promozione scientifica e culturale, solo per il 1992.
Si è resa quindi necessaria la proroga del funzionamento
del nuovo Comitato per gli anni 1993-1995 (articolo 40) tenuto
conto che sono state avviate, subito dopo l'approvazione della
legge 24 settembre 1992, n.390, le procedure per la
costituzione del Comitato.
A seguito del riconoscimento da parte italiana, le
Repubbliche di Slovenia e di Croazia hanno dichiarato di
subentrare negli accordi bilaterali italo-jugoslavi di
cooperazione nelle zone di confine ed in particolare negli
accordi di Osimo. Le commissioni miste italo-jugoslave sono
divenute pertanto nel 1992 italo-slovene, italo-sloveno-croate
ed italo-croate.
Pag. 14
Nel contesto della collaborazione internazionale i cui
contenuti formano oggetto dell'attività del predetto Comitato
interministeriale di coordinamento, assume assoluta priorità
la realizzazione degli interventi idraulici nel bacino
dell'Isonzo, quale obiettivo primario di regimentazione ed
utilizzo delle acque definito in sede internazionale fin dal
1978 ed il cui adempimento costituisce ora, alla luce anche
delle note condizioni politiche, un inderogabile e non più
rinviabile impegno da rispettare, per finalità sia ambientali
che economiche.
L'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992,
n.166, laddove fissa al 13 marzo 1993 (un anno dalla data di
entrata in vigore della stessa legge) la data ultima di
esercizio della professione di perito assicurativo in assenza
dell'iscrizione nel ruolo, risulta di fatto superato dal
termine previsto nel regolamento di attuazione per la
presentazione delle domande. Alla data del 13 marzo 1993,
infatti, nessun soggetto era iscritto nel ruolo e peraltro il
termine per la presentazione delle domande non era ancora
scaduto.
Appare necessaria, quindi, l'emanazione di una norma
urgente che proroghi il predetto termine del 13 marzo 1993 al
31 dicembre 1994, permettendo così l'iscrizione nel ruolo agli
interessati e riconoscendo, nelle more, la possibilità di
continuare l'esercizio della professione.
Con l'articolo 41 viene appunto disposta tale proroga al 31
dicembre 1994, che appare peraltro indispensabile anche
nell'interesse di coloro (e pare che siano il maggior numero)
che, non trovandosi in possesso del titolo equipollente per
effetto delle norme transitorie, debbono necessariamente, per
potersi iscrivere, superare la prova di idoneità, prevista
dalla stessa legge. L'espletamento della prova richiede, come
è noto, sufficiente tempo per svolgersi.
Altro elemento in favore di una proroga espressa,
attraverso la decretazione in via di urgenza, è costituito dal
fatto che prevedere espressamente un nuovo termine finale per
l'esercizio della professione di perito assicurativo in
mancanza di iscrizione comporta, per maggior chiarezza, la
conseguenza di limitare nel tempo in maniera certa e definita
la possibilità per gli interessati di precostituirsi ad
hoc il titolo per l'iscrizione, in esonero dalla prova di
idoneità.
Con l'articolo 42 viene disposto il mantenimento in
bilancio delle somme iscritte in conto residui al 31 dicembre
1993 destinate alla concessione di contributi in conto
capitale alle società che realizzano centri commerciali
all'ingrosso.
La norma prevede altresì l'estensione ai centri commerciali
all'ingrosso dello stesso meccanismo finanziario già
autorizzato dall'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre
1991, n.421, per le società consortili che realizzano mercati
alimentari all'ingrosso.
Con il comma 1 dell'articolo 43 vengono disposte proroghe
in materia di etichettatura nutrizionale dei prodotti
alimentari.
Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n.77, di
attuazione della direttiva 90/496/CEE relativa
all'etichettatura nutrizionale di prodotti alimentari,
prevede, all'articolo 12, i termini di adeguamento alla nuova
disciplina dei prodotti fabbricati e confezionati prima
dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.77 del 1993 e
precisamente: il termine del 30 giugno 1993 per
l'utilizzazione dei materiali di confezionamento e
dell'etichetta non conformi; il termine del 30 settembre 1994
per la commercializzazione dei prodotti di media e di lunga
durata sino all'esaurimento delle scorte; il termine del 1^
ottobre 1994 come data ultima per l'esonero dell'obbligo di
indicare alcune sostanze a fronte del più lungo termine
previsto dall'articolo 11 della direttiva 90/496/CEE e
precisamente il 1^ ottobre 1995.
Tali tempi di attuazione si sono dimostrati inadeguati
mettendo in difficoltà con ripercussioni economiche le imprese
e pertanto si è reso necessario il differimento con l'articolo
43.
Le modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.530, disposte dal comma 2
dell'articolo 43, si rendono necessarie per sanare la
situazione delle imprese che non hanno
Pag. 15
presentato istanza di riconoscimento CEE entro il termine
fissato dalle richiamate disposizioni.
La modifica all'articolo 22, comma 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.537 prevista dal comma 3 dello
stesso articolo 43 si rende necessaria per consentire al
Ministero della sanità di portare a termine i procedimenti di
riconoscimento CEE.
Il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517, che modifica
il precedente decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502,
prevede all'articolo 3, comma 2 che alle Regioni spetta la
determinazione dei princìpi organizzativi dei servizi per la
tutela della salute, dei criteri di finanziamento delle unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché le
attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto, il
controllo di gestione e la valutazione delle prestazioni
sanitarie.
In connessione con tale normativa, e al fine di consentirne
l'attuazione alle Regioni, si è prospettata come necessaria la
proroga della durata in carica degli amministratori
straordinari e degli altri organi delle unità sanitarie
locali, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n.423, di
conversione del decreto-legge 27 agosto 1993, n.324.
La suddetta proroga disposta con il comma 4 dell'articolo
43 in ogni caso non potrà superare la data del 30 aprile
1994.
Nel quadro delle funzioni di coordinamento, di indirizzo e
controllo, che vengono affidate in maniera più ampia ed
incisiva alle Regioni, è auspicabile che anche il nuovo
assetto organizzativo delle unità sanitarie locali sia attuato
sulla base del coordinamento regionale, e con tempi
armonizzati a quanto previsto dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n.517.
Al comma 6 del medesimo articolo 43 viene disposta una
riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
autorizzazione al proseguimento della produzione di gas
medicinali, al fine di assicurare la continuazione della
produzione e fornitura dell'ossigeno terapeutico e degli altri
gas medicinali, la cui carenza determinerebbe danni alla
salute pubblica.
Con il comma 7 sono prorogati di un anno i termini relativi
alla entrata in vigore dei regolamenti sull'organizzazione del
Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità,
dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro
e degli Istituti zooprofilattici sperimentali.
Le imposizioni generalizzate di adempimenti previsti dal
decreto legislativo n.375 del 1993, in materia di accertamento
dei lavoratori dell'agricoltura, si sono rivelate
concretamente inattuabili, oltre che per la loro rigidità
anche a causa della impossibilità per la stessa
amministrazione di diramare in tempo utile istruzioni e di
provvedere alla distribuzione di modelli, che a tutt'oggi sono
indisponibili.
Pertanto, vengono rinviati con l'articolo 44 al 1^ ottobre
1994 i termini del 1^ gennaio 1994, relativo al registro
d'impresa, del 31 dicembre 1993 per la denuncia aziendale
della manodopera, del 31 ottobre (già scaduto) per la
presentazione del piano colturale nonché quello relativo
all'estensione generalizzata dell'obbligo di predisporre il
prospetto di paga.
L'articolo 45 è diretto a consentire all'Agecontrol S.p.A.
lo svolgimento delle attività di controllo istituzionalmente
svolte nel settore di intervento comunitario dell'olio
d'oliva.
Si tratta di attività finanziate oltre che dallo Stato
italiano, anche dalle Comunità europee con propria apposita
partecipazione.
L'utilizzo delle somme precostituite dalla legge
finanziaria si rende pertanto indispensabile al fine di
realizzare tutti i controlli previsti, incrementati e variati
a seguito delle modifiche ai regolamenti comunitari, anche al
fine di evitare l'imputazione allo Stato italiano di
inadempienza agli obblighi comunitari, traducibili nel mancato
riconoscimento, in sede di definizione dei conti FEOGA, degli
importi erogati per gli aiuti comunitari nello specifico
settore.
La disposizione di cui all'articolo 46 consente la proroga
della gestione governativa delle ferrovie della Sardegna, che
è stata oggetto anche dei precedenti decretilegge
richiamati.
Pag. 16
Tale norma si rende indispensabile atteso che, per effetto
della mancata conversione in legge dei vari decreti-legge
succedutisi nel 1992 è venuto in scadenza al 31 dicembre 1991
il termine per l'esercizio delle predette ferrovie assunte in
gestione diretta per conto dello Stato.
La proroga si pone come mera esigenza di ratifica giuridica
per garantire la prosecuzione d'una azienda operante in
esercizi precedenti che svolge pubblici servizi di trasporto,
ferroviari ed automobilistici che si estendono per tutta la
Sardegna.
L'eventuale mancato accoglimento della proroga dell'azienda
governativa in essere comporterebbe l'affidamento del regime
di concessione delle indicate ferrovie ad una società
privata.
Pertanto, appare razionale disporre l'attuale regime di
gestione diretta sino a quando diverranno operative le
disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre
1990, n.385, che hanno valenza generale e quindi applicabili a
tutte le aziende governative attualmente in essere.
Per quanto riguarda l'articolo 47, si precisa che i limiti
di spesa fissati dalla legge 13 luglio 1966, n.559, fermi
ormai da oltre venticinque anni, costituiscono un pesante
ostacolo per l'attività amministrativa dell'Istituto
Poligrafico dello Stato. Essi, infatti, costringono a
presentare agli organi dell'Istituto relazioni anche su
acquisti di modico valore che rappresentano la parte più
numerosa degli acquisti stessi.
Il livello di inflazione registrato nel decorso periodo ha
privato di significato i limiti stessi, per cui si rende
necessario - anche sul piano economico - il loro adeguamento
ai mutati valori monetari.
Con la Relazione al Parlamento sui risultati della gestione
dell'Istituto negli esercizi 1989, 1990 e 1991, la Corte dei
conti ha richiamato ulteriormente (confronta punti 2 e 3 del
capitolo V: Sintesi conclusiva), l'esigenza di adeguamento
della composizione e delle funzioni degli Organi, in relazione
al "consolidamento della natura economica dell'Istituto ed al
progressivo ampliarsi dell'attività rivolta al mercato, che
sottolineano, sempre più marcatamente, le inadeguatezze -
rispetto allo stato di fatto venuto a determinarsi - della
legge 13 luglio 1966, n.559 che, integrata dalla legge 20
aprile 1978, n.154, dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1967, n.806 e dal decreto ministeriale 8
agosto 1979 (questi ultimi due di attuazione rispettivamente
delle leggi precedentemente richiamate), costituisce ancora
oggi la base normativa alla quale l'Istituto è obbligato a
conformare il proprio modo di essere ed operare".
In particolare per quanto concerne la natura economica
dell'Istituto, ulteriore e definitivo riconoscimento
legislativo è intervenuto con l'articolo 1 della legge 11
luglio 1988, n.266.
Al fine di consentire, con gli approfondimenti del caso,
attuazioni in linea con le esigenze evidenziate, viene
previsto al 3^ comma dell'articolo 47 medesimo che il Ministro
del tesoro, sia per legge autorizzato, con proprio decreto, a
rideterminare le attribuzioni e la composizione degli organi
di cui all'articolo 10, come integrato e modificato
dall'articolo 5 della legge 20 aprile 1978, n.154,
all'articolo 2 della legge 20 aprile 1978, n.154, ed
all'articolo 11 della legge 13 luglio 1966, n.559.
Con l'articolo 48 viene in sostanza differita l'operatività
delle gestioni fuori bilancio fino alla data di entrata in
vigore della legge di recente approvata dal Parlamento per
l'organica disciplina della materia.
L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993,
n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993,
n.59, prevede la presentazione delle denunce di possesso di
esemplari di specie selvatiche indicate nell'allegato A,
appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento CEE
n.3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982.
L'articolo 9 del decreto-legge sopra menzionato prevede,
inoltre, il versamento all'Erario di un diritto speciale di
prelievo a carico dei soggetti che devono presentare tale
denuncia. La misura e la modalità di versamento del citato
diritto speciale di prelievo sono stabilite con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro
e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Pag. 17
Il versamento di diritto speciale di prelievo comporta
inoltre l'istituzione di un capitolo di bilancio nel quale far
affluire gli importi; tale capitolo è stato istituito con
decreto del Ministro del tesoro ed è attualmente alla
registrazione della Corte dei conti.
La necessità ed urgenza della proroga dei termini per la
presentazione delle denunce sopra citate deriva dal fatto che
non esistono ancora disposizioni definitive in materia di
importo del diritto speciale di prelievo e di modalità di
versamento del diritto stesso.
Con l'articolo 49 viene disposta la proroga al 30 aprile
1994 del termine, per permettere agli organi competenti di
perfezionare gli atti normativi sopra citati.
Con il comma 3 del medesimo articolo si consente il
differimento al 31 dicembre 1994 del termine per la copertura
dei posti di esperto con contratto a tempo determinato
previsto dalla legge n.59 del 1993. La possibilità di nominare
tali esperti si rende necessaria per garantire il
funzionamento minimo della Commissione scientifica CITES,
organo predisposto all'applicazione della Convenzione di
Washington.
Con l'articolo 50, infine, viene prorogata fino al 31
dicembre 1994 l'attività del comitato di esperti per la Torre
di Pisa, costituito con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, con l'incarico di procedere alla individuazione
e definizione degli interventi di consolidamento e di restauro
del monumento. Ciò in quanto il programma dei lavori di
consolidamento già avviato non può subire interruzioni.
Infatti la cessazione dei compiti del Comitato farebbe venir
meno l'utilità dell'opera svolta e comporterebbe un ritardo di
durata indefinibile nell'attuazione degli ulteriori
interventi.
Come è noto, alla fine dell'anno in corso verrà a cessare
la previsione di cui al comma 5 dell'articolo 3 del
decreto-legge 30 dicembre 1988, n.551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n.61, ai sensi
del quale l'assistenza della forza pubblica per i
provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di
abitazione, deve essere concessa entro un periodo non
superiore a quarantotto mesi con decorrenza non successiva al
1^ gennaio 1990.
Per effetto del venir meno di tale previsione normativa
saranno, quindi, posti in esecuzione un gran numero di
sfratti, non essendo più consentito a quella data ai prefetti
di fissare i criteri di graduazione degli sfratti, sulla base
dei pareri delle commissioni indicate dall'articolo 4 della
legge citata.
E' di tutta evidenza la situazione che potrà determinarsi
alla fine del corrente anno, che non mancherà di produrre
conseguenze suscettibili di aggravare le forti tensioni
sociali che, da tempo, caratterizzano la situazione abitativa
nel nostro Paese e i disagi per moltissime famiglie nei centri
urbani a più elevata densità di popolazione.
Inoltre, il prevedibile, massiccio ricorso alla Forza
pubblica, che si determinerà a partire dal 1^ gennaio 1994,
dietro semplice istanza degli ufficiali giudiziari, verrà ad
inserirsi in un mercato immobiliare ormai svincolato anche
dalla normativa sull'equo canone, ai sensi dell'articolo 11
del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con
modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n.359, che ha
sottratto alla disciplina della legge 27 luglio 1978, n.392, i
contratti di locazione stipulati successivamente all'entrata
in vigore della stessa legge n.359 del 1992.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si è reso
necessario che la disposizione di cui al richiamato comma 5
dell'articolo 3 del decreto-legge n.551 del 1988, convertito,
con modificazioni, dalla legge n.61 del 1989, venga novellata
mediante la previsione all'articolo 51 di una proroga dei
termini in essa previsti tale da consentire che l'assistenza
della forza pubblica venga concessa per un ulteriore periodo
non superiore a ventiquattro mesi a decorrere dal 1^ gennaio
1994.
Come noto, il decreto legislativo n.96 del 1993 prevede per
tutte le attività del Commissario liquidatore per l'Agenzia
dello sviluppo del Mezzogiorno cessino alla data del 31
dicembre 1993. Tale termine sarà rispettato per tutte le
attività del
Pag. 18
Commissario liquidatore, ad eccezione di quanto riguarda
l'attuazione dell'articolo 10 dello stesso decreto legislativo
n.96 del 1993 (in materia di gestione delle acque) che
autorizza il Commissario medesimo a costituire una o più
società per azioni cui affidare la gestione degli impianti
idrici nel Mezzogiorno.
Lo spostamento di due mesi del termine disposto con
l'articolo 52 si rende necessario per l'esigenza di coordinare
l'attività di tutti i soggetti interessati onde pervenire alla
costituzione della società delle acque.
La norma di cui all'articolo 53 si rende necessaria per
ovviare al difettoso coordinamento, in materia di termini per
la presentazione dei programmi di manutenzione idraulica, tra
il testo originario dell'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, e il testo del medesimo
articolo 3, comma 3, così come sostituito dalla legge di
conversione 19 luglio 1993, n.236.
Il testo originario dell'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge n.148 del 1993 - già contenuto nel decreto-legge
10 marzo 1993, n.57, poi decaduto - fissava il termine
perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della
Repubblica di regolamentazione dei criteri e modalità dei
programmi di manutenzione idraulica per la presentazione di
detti programmi ai fini dell'eventuale ammissione al riparto
delle somme all'uopo stanziate.
Il decreto del Presidente della Repubblica in questione era
stato emanato il 14 aprile 1993 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 aprile 1993, n.91; in conseguenza il termine
perentorio sarebbe dovuto decadere il 17 agosto 1993.
Con il testo introdotto dalla legge di conversione, che ha
ridotto il termine in questione a sessanta giorni sono state
rese intempestive tutte quelle domande pervenute oltre il
sessantesimo giorno, pur nel rispetto del termine originario
con ciò contravvenendo ai princìpi di buona amministrazione,
dell'affidamento e della certezza dei rapporti giuridici.
L'articolo 54 nasce dall'esigenza di completare gli
organici del personale femminile del Corpo di polizia
penitenziaria. Infatti, a seguito delle opzioni esercitate in
favore dell'inquadramento nei ruoli amministrati del
Dipartimento, si sono verificate numerose vacanze che incidono
sulle sezioni femminili degli istituti penitenziari, vacanze
che possono agevolmente coprirsi mediante assunzione di idonee
dai concorsi già espletati per vigilatrici penitenziarie;
viceversa occorrerebbero nuovi bandi di concorso e tempi di
espletamento che comunque impedirebbero il tempestivo impegno
nel servizio di vigilanza. Occorre, quindi, fissare un nuovo
termine entro il quale l'Amministrazione può ancora avvalersi
del meccanismo già previsto dall'articolo 14, comma 1, della
legge 16 ottobre 1991, n.321. La necessità è implicita
nell'esigenza di disporre di tale personale a completamento
degli organici; l'urgenza è implicita nella indefettibilità
del servizio da assicurare perché, viceversa,
l'Amministrazione penitenziaria si vedrebbe costretta a
ridurre le sezioni femminili.
La legge 23 agosto 1993, n.352, entrata in vigore il 28
settembre scorso, reca norme quadro in materia di raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.
Essa disciplina, al capo I, la raccolta dei funghi e detta una
normativa uniforme per le regioni soprattutto con riguardo
alle zone, ai tempi, ai modi ed alla quantità di raccolta.
Al capo II è disciplinata invece la commercializzazione dei
funghi e sono poste norme in materia di etichettatura del
prodotto, prevedendo obblighi non contemplati dalla vigente
normativa generale in tema di presentazione e pubblicità dei
prodotti alimentari, di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n.109, di attuazione delle direttive 89/395/CEE e
89/396/CEE, del Consiglio, del 14 giugno 1989.
Al contempo non sono stati però posti dei termini di
adeguamento per tali adempimenti, mediante apposita normativa
transitoria, così che non si è prevista la possibilità, per il
produttore, di continuare a usare in detto periodo gli
imballaggi e le etichette non conformi, consentendosi la
Pag. 19
libera commercializzazione del prodotto finito e dando il
tempo di adeguare i macchinari e la produzione.
Sono sorte così gravi difficoltà per i produttori. Al
contrario, nei vari casi in cui si è verificata una
successione di norme in materia di etichettatura dei prodotti
alimentari, è stato concesso agli operatori del settore un
congruo termine di adeguamento (si veda l'articolo 30 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.109).
Con l'unica norma che si introduce all'articolo 55 si è
previsto il termine del 30 giugno 1994, consentendosi in via
transitoria agli operatori del settore di adeguarsi agli
obblighi previsti dalla legge 23 agosto 1993, n.352.
Ai sensi dell'articolo 28 della legge 1^ dicembre 1986,
n.879, è stata stanziata la somma complessiva di lire 90
miliardi per l'esecuzione delle opere di ammodernamento e di
potenziamento del porto di Ancona, di cui lire 10 miliardi per
il porto turistico di competenza regionale.
Il programma delle opere di competenza statale da eseguire
per l'importo di lire 80 miliardi è stato approvato dal
Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero della
marina mercantile e sentita la regione Marche.
Alla fine del 1989 sono andate in economia per mancanza di
impegno lire 4.892.900.000, mentre sono stati utilizzati per
studi ed indagini preliminari lire 312.189.000, per cui la
disponibilità complessiva è risultata ridotta a lire
74.794.911.000.
Per la realizzazione di tali opere il Ministero dei lavori
pubblici, in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo
2 della legge 5 maggio 1976, n.355, ha disposto l'affidamento
in concessione all'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini
del porto di Ancona di tutte le attività tecniche ed
amministrative.
In relazione a quanto sopra è stata stipulata apposita
convenzione n.1776 di repertorio in data 25 luglio 1991, per
l'importo di lire 54.887.000.000 e con decreto ministeriale 12
agosto 1991, n.1688, registrato alla Corte dei conti il 23
settembre 1991, registro 16, foglio 18, è stata approvata
detta convenzione ed impegnata la relativa spesa.
Senonché la citata Azienda, con delibera in data 9 giugno
1993, ha assunto la determinazione di rinunciare alla
concessione, rappresentando l'impossibilità di far fronte agli
adempimenti tecnici ed amministrativi connessi all'attuazione
della concessione stessa.
Tale determinazione comporterà l'adozione di un
provvedimento dell'Amministrazione con il quale dovrà essere
pronunciata la decadenza della concessione.
Per effetto di tale decadenza verrà a cadere l'impegno a
suo tempo assunto sul capitolo 7509 dello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici e pertanto, al fine di
evitare che le relative somme costituiscano economie di
bilancio, si rende necessario provvedere al loro recupero per
consentire l'attuazione delle opere per le quali venne, a suo
tempo, approvata la sopra richiamata legge speciale.
Con la norma ora proposta (articolo 56) si consente quindi
l'utilizzazione negli esercizi 1994-1995 delle somme
attualmente disponibili sul suddetto capitolo di spesa, che
ammontano a lire 5 miliardi per la competenza 1993 e a circa
lire 59,8 miliardi per le somme iscritte in conto residui.
La legge n.366 del 1990 ha disposto in merito ad un piano
di completamento e adeguamento dei laboratori sotterranei
dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. All'articolo 3,
comma 3, si prevede la rimozione da parte dell'INFN, entro tre
anni dall'entrata in vigore della legge, delle strutture
prefabbricate installate all'esterno, alla quota di circa
2.000 metri s.l.m., in località Fontari di Campo Imperatore.
Si tratta di un capannone e di alcune strutture minori, che
ospitano apparati di ricerca scientifica collegati con le
apparecchiature installate nei laboratori sotterranei e di cui
costituiscono parte integrante; le ricerche in atto, cui
partecipano scienziati di diverse nazionalità, riguardano
l'osservazione, contemporaneamente in superficie e in
profondità, dei grandi "sciami" di particelle generati da
radiazioni di origine cosmica.
Pag. 20
Il termine di tre anni fissato dalla legge risulta troppo
breve e incompatibile con i tempi degli esperimenti in corso:
si è resa perciò necessaria una proroga, con l'articolo 57,
che può essere ragionevolmente fissata in tre anni, che
consente di non interrompere anticipatamente le ricerche, e di
non vanificare il notevole impegno di ricercatori e mezzi
finanziari che in esse è stato investito.
A seguito dell'Accordo tra il Governo italiano, l'AIEA e
l'UNESCO conclusosi nell'aprile 1993, è stato convenuto di
trasferire la gestione delle attività operative ed
amministrative del Centro di fisica teorica di Trieste (ICIF)
dall'AIEA all'UNESCO.
Il nuovo accordo che sostituisce quello attualmente in
vigore, consente la continuazione delle attività dell'Istituto
per un periodo indeterminato, salvo denuncia delle parti
contraenti. Pertanto l'impegno richiesto al nostro Paese è
quello di partecipare in via continuativa al finanziamento dei
costi connessi alla realizzazione delle attività e quelli
relativi al bilancio amministrativo dell'Istituto.
A tal fine è stato già elaborato, da parte del Ministero
degli affari esteri, un apposito schema di provvedimento di
ratifica dell'accordo suddetto, che sta completando l' iter
di raccolta delle adesioni delle competenti
amministrazioni. Nelle more di tale procedura, con la norma di
cui all'articolo 57, comma 3, del presente provvedimento
d'urgenza, si provvede ad assicurare un finanziamento
straordinario per consentire la prosecuzione delle ordinarie
attività del Centro.
Con l'articolo 58 si provvede alla proroga di una serie di
disposizioni riguardanti attività prevalentemente del
Ministero degli affari esteri e in parte anche della
Presidenza del Consiglio (contributi alla regione
Friuli-Venezia Giulia) e del Ministero dell'interno
(provvidenze a favore dei profughi).
In particolare, i contenuti dei singoli commi rispondono ad
esigenze irrinunciabili che vengono qui di seguito
illustrate.
Dal mese di giugno del 1993 circa 260 uomini appartenenti
alle forze doganali e di polizia dei Paesi della UEO si
trovano stazionati in tre Stati rivieraschi del Danubio
(Ungheria, Romania e Bulgaria) per assistere questi ultimi
nell'applicazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite nn.713, 757, 787 e 820 che hanno sancito
un progressivo inasprimento dell' embargo nei confronti
della ex Jugoslavia come misura per indurre le parti a
raggiungere una soluzione pacifica del conflitto in Bosnia
Erzegovina; e ciò nel quadro dei Memoranda d'intesa stipulati
dalla UEO con i tre Paesi rivieraschi che disciplinano
l'operazione di assistenza. La partecipazione dell'Italia
riveste un ruolo importante, testimoniato dal contributo della
Guardia di finanza di due motovedette, mezzi di trasporto e di
comunicazione e di 81 uomini, nonché dal fatto che il comando
dell'intera operazione UEO è affidata a un nostro
Ufficiale.
Le operazioni di controllo a sei mesi dalla loro entrata in
applicazione si sono svolte efficacemente. A tutt'oggi le
forze della UEO hanno ispezionato più di 1.400 convogli. Tali
attività hanno permesso di sventare numerosi tentativi di
violazione dell' embargo, mentre il vivo malumore di
Belgrado, che testimonia dell'impatto delle sanzioni sulla
vita economica serbo-montenegrina, si è manifestato con
blocchi del traffico fluviale ed imposizione di esosi pedaggi
nel tratto serbo del fiume.
Poiché tali attività di controllo, stante la perdurante
situazione di crisi nei territori della ex Jugoslavia, si
dovranno protrarre fino al raggiungimento di una auspicata
soluzione negoziale, in conformità agli impegni assunti in
sede UEO, si rende necessario prorogare il contributo
dell'Italia almeno fino al mese di giugno del 1994.
La legge n.19 del 9 gennaio 1991 contenente norme per lo
sviluppo delle attività economiche e della cooperazione
internazionale delle regioni alla frontiera orientale, dispose
con l'articolo 13 un contributo alla regione Friuli-Venezia
Giulia di lire 2 miliardi annui per il triennio 1991-93 al
fine di dare attuazione all'accordo di Trieste del 6 aprile
1982, con la Jugoslavia, per un programma di difesa comune
antigrandine, onde la proroga della sua durata si
Pag. 21
impone per adempiere ad un impegno assunto in sede
internazionale. Va tenuto presente che le Repubbliche di
Croazia e Slovenia hanno accettato di subentrare alla ex
Jugoslavia nell'accordo de quo rispettivamente con la
nota verbale del 9 ottobre 1991 e con dichiarazione del 17
gennaio 1992.
La stessa legge nel successivo articolo 14 ha previsto per
la durata del triennio 1991-93 e in attesa di una normativa
organica in materia l'assegnazione di un contributo annuo alla
regione Friuli-Venezia Giulia per iniziative culturali e
artistiche a favore della minoranza slovena in Italia e lo
stanziamento nel bilancio dello Stato di somme destinate a
finanziare attività in favore della minoranza italiana
residente nei territori della ex Jugoslavia.
Poiché le leggi organiche riguardanti i settori in
questione, pur essendo già in fase di avanzata elaborazione,
non sono ancora state emanate, si rende necessario provvedere
alla proroga per l'anno 1994 del finanziamento delle due
disposizioni rispettivamente per gli importi di 6 miliardi e
di 4 miliardi.
Nel 1991 con la legge n.344 del 15 ottobre fu stabilito di
incrementare per il triennio 1991-93 le provvidenze già
previste dalla legge base sui profughi italiani (legge n.763
del 26 dicembre 1981) da complessive lire 1.735.000 (importo
perequato al 1991) a complessive lire 11.200.000 (indennità di
sistemazione e contributo straordinario), escludendo il
meccanismo di perequazione automatica previsto dalla
precedente normativa. Tale incremento fu reso necessario per
aggiornare le misure economiche chiaramente insufficienti alla
copertura di gravi stati di bisogno derivanti da rientri
forzati che comportano, quasi sempre, la perdita di tutti i
beni dei nostri connazionali.
Pertanto, considerata l'inadeguatezza delle precedenti
misure, appare necessario prorogare per l'anno 1994 gli
importi attualmente in vigore, mantenendo, in relazione alle
note difficoltà finanziarie, l'esclusione del sistema
perequativo.
La legge 30 settembre 1993, n.388, ha autorizzato la
ratifica degli accordi di Schengen sulla libera circolazione
delle persone nel territorio di sei Stati (Francia, Germania,
Benelux, Italia), stanziando le somme necessarie alla
realizzazione di un sistema informatico anche negli esercizi
finanziari 1992-93. Poiché tali somme non hanno potuto essere
impegnate nell'anno in corso, si provvede con la norma in
esame, a consentirne l'utilizzazione nell'esercizio 1994.
Analoga disposizione si impone per utilizzare gli
stanziamenti disposti per gli anni 1992 e 1993 dalla legge
n.212 del 26 febbraio 1992 sulla cooperazione economica con i
Paesi dell'est, e dalla legge n.180 del 6 febbraio 1992 sulla
partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e
umanitarie in sede internazionale, la cui messa in attuazione
pratica ha incontrato notevoli difficoltà e ha subìto ritardi,
per cui residuano consistenti disponibilità.
Con i commi 5 e 6 si interviene per assicurare una più
regolare efficace e spedita gestione delle spese
dell'amministrazione degli affari esteri all'estero,
incrementando di 5 miliardi per il 1994 il fondo istituito
dall'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n.401 a supporto
dell'azione dei nostri istituti di cultura e consentendo
l'imputazione all'apposito capitolo dello stesso Ministero
delle eventuali differenze di cambio nei versamenti da
effettuare sul conto corrente infruttifero istituito
dall'articolo 1 della legge 6 febbraio 1985, n.15.
Infine con il comma 7 si provvede alla copertura degli
oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'intero
articolo.
Il Servizio sociale internazionale, Sezione italiana,
svolge da numerosi anni un'intensa attività nel campo sociale,
in particolare nel settore delle adozioni internazionali,
coadiuvando l'azione della Direzione generale dell'emigrazione
del Ministero degli affari esteri.
A causa dell'approvazione solo nel 1993 del contributo
concesso all'ente per il 1992, questo si è trovato in gravi
difficoltà finanziarie. Con l'inserimento del comma 8 si rende
possibile assicurare la continuità di operatività
dell'ente.
Le numerose modifiche apportate al codice della strada con
il decreto legislativo
Pag. 22
10 settembre 1993, n.360, comportano il conseguente
adeguamento delle disposizioni regolamentari di attuazione. In
questa prima fase operativa del nuovo strumento normativo si è
anche evidenziata l'esigenza di revisionare altre
disposizioni, in relazione alle difficoltà interpretative ed
applicative da parte dell'utenza.
Il lavoro di revisione del nuovo testo regolamentare è in
fase avanzata da parte dei competenti Ministeri (Lavori
pubblici e Trasporti) ma l' iter amministrativo
prescritto dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400,
che prevede il preventivo parere del Consiglio di Stato, e la
necessità di acquisire, ai sensi della direttiva comunitaria
83/189, le osservazioni da parte degli Stati membri della CEE,
non hanno consentito l'entrata in vigore del testo revisionato
entro il 1^ gennaio 1994.
In particolare, non potrebbero entrare in vigore le
disposizioni degli articoli 9-20 di attuazione dell'articolo
10 del codice della strada, che disciplinano la complessa e
delicata materia dei veicoli e dei trasporti in condizione di
eccezionalità, in quanto lo stesso ha subìto sostanziali
modifiche con il decreto legislativo n.360 del 1993. E' appena
il caso di sottolineare che la complessità della materia
trattata nell'articolo 10 ha già reso necessaria una prima
proroga della sua entrata in vigore, sino al 31 dicembre
1993.
Per i motivi suesposti, con l'articolo 59 si dispone la
reiterazione della proroga con un'unica limitazione costituita
dalla facoltà concessa al Ministero dei trasporti, Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione, di procedere, già dal 1^ gennaio 1994,
all'approvazione ed alla omologazione dei mezzi d'opera la cui
produzione è stata adeguata alle nuove caratteristiche.
Con l'articolo 60 viene differita al 31 dicembre 1996
l'operatività del gruppo di supporto tecnico, istituito presso
il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,
per definire le linee della relativa politica e delle relative
azioni di indirizzo e di coordinamento in materia.
La modifica proposta alla legge 12 agosto 1982, n.531 - che
fissava il termine di scadenza della concessione ad Autostrade
S.p.A. al 31 dicembre 2018 - trova il suo fondamento nella
necessità di adeguare l'azione della Società Autostrade ai
processi, in corso, di privatizzazioni delle attività sino ad
ora gestite dallo Stato tramite gli Enti di gestione all'uopo
preposti (nel caso di autostrade, dall'IRI).
Un ampliamento, nei termini proposti, della durata della
concessione consente, infatti, di adeguare l'attività alle
richieste del mercato che, per definizione, impongono un
limite sufficientemente lungo alla possibilità di investimento
del capitale privato.
Nel caso specifico della Società autostrade assume una
specifica rilevanza la possibilità, consentita dalla proroga
proposta, di ammortizzare, in un tempo maggiore, gli oneri di
investimento mantenendo in attivo il bilancio della
Società.
Con l'ulteriore proroga di quindici anni, disposta
dall'articolo 61 si garantisce, inoltre, quindi, al capitale
privato adeguata remunerazione nonché maggiori disponibilità
di risorse da destinare ad investimenti sia per
l'ammodernamento che per il potenziamento dei servizi.
Con l'articolo 62 si dispone una proroga di sei mesi della
gestione commissariale di liquidazione dell'Ente "Colombo
'92".
La Commissione pari opportunità scade l'8 marzo 1994.
Dovendo la nuova Commissione essere nominata dal Governo che
verrà formato dopo le elezioni, si ritiene di prorogarla, con
l'articolo 63, fino al 31 maggio 1994, data in cui la stessa
deve predisporre il Rapporto del Governo italiano all'ONU in
preparazione della Conferenza mondiale di Pechino.
La norma di cui all'articolo 64 è diretta a consentire il
completamento di taluni progetti FIO, a suo tempo finanziati
mediante il ricorso alle disponibilità di leggi settoriali di
spesa, prevedendo la possibilità di ridefinire i termini di
realizzazione delle opere.
La norma di cui all'articolo 65 è diretta a consentire la
prosecuzione degli interventi in favore del settore
aeronautico, con particolare riguardo a quelli finalizzati
alle esigenze della difesa, prevedendo tra l'altro
Pag. 23
la possibilità di utilizzare somme già iscritte in bilancio
per lo scopo secondo differenti modalità attuative.
In data 18 dicembre 1993 la Commissione VIII della Camera
dei deputati ha approvato una risoluzione in base alla quale
il Governo è stato impegnato ad adottare iniziative o
provvedimenti idonei a porre rimedio alla vigenza anche per il
1994 dei consorzi idraulici di terza categoria, circostanza
questa derivante dalla decorrenza del nuovo regime degli
stessi consorzi nel corso del 1994.
L'articolo 1 della legge 16 dicembre 1993, n. 520, prevede
infatti che i consorzi predetti sono soppressi a decorrere
dalla chiusura degli esercizi finanziari in corso alla data di
entrata in vigore della suddetta legge.
Con la norma di cui all'articolo 66 si interpreta
retroattivamente il suddetto articolo 1 nella parte
concernente la soppressione, chiarendo l'esercizio a partire
dal quale i consorzi sono soppressi.
Le disposizioni di cui all'articolo 67 consentono
l'utilizzazione nel 1994 di somme stanziate nel bilancio dello
Stato che al 31 dicembre 1993 non avevano formato oggetto di
provvedimenti amministrativo-contabili di spendita.
In particolare esse riguardano, oltre allo stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, quelli
dei più svariati Ministeri in ordine ai quali ha agìto il
blocco dell'assunzione degli impegni di spesa disposto
dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993,
n.155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n.243.
Per quanto concerne la Presidenza del Consiglio dei
ministri, va tenuto conto che le procedure contabili per
consentire il passaggio da una gestione fuori bilancio, quale
è il Fondo per la protezione civile, alla gestione ordinaria
previsto dalla legge 24 febbraio 1992, n.225, si sono concluse
solo sul finire del 1993, per cui si rende necessario
conservare in bilancio gli stanziamenti del dipartimento del
coordinamento della protezione civile appositamente
istituiti.
In materia sociale vengono conservati i fondi destinati al
finanziamento dei progetti finalizzati al perseguimento della
lotta alla droga, di cui alla legge 19 luglio 1991, n.216, al
funzionamento del Comitato nazionale di bioetica, di cui alla
legge 4 dicembre 1993, n.508, ed all'osservatorio nazionale
per il volontariato, di cui alla legge 11 agosto 1991,
n.266.
Di rilievo sono le disposizioni riguardanti il Ministero
dell'ambiente, dei lavori pubblici e della marina mercantile.
In particolare vengono conservati gli stanziamenti destinati
al risanamento della Laguna di Venezia e della città
stessa.
La norma di cui all'articolo 68 è intesa ad autorizzare la
conservazione delle somme disponibili al 31 dicembre 1993 sui
capitoli di bilancio dello Stato relativi alla
informatizzazione della pubblica amministrazione, tenuto conto
delle esigenze dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione.
L'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, accorda
a ciascun candidato o lista di candidati alle elezioni
politiche (europee ed amministrative in forza della estensione
di cui al successivo articolo 20) la possibilità di usufruire
di tariffa postale ridotta per l'invio di materiale elettorale
durante i trenta giorni precedenti le elezioni.
La norma si riferisce espressamente alla Amministrazione
postale omettendo di considerare che con precedente
decretolegge 1^ dicembre 1993, n. 487, (ora convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71)
quest'ultima è stata trasformata, con effetto dal 1^ gennaio
1994, in ente pubblico economico, titolare di proprio bilancio
e di propria autonomia contabile.
La legge in questione non prevede copertura finanziaria nè
indica i modi di reperimento della necessaria provvista.
In tale situazione la previsione legislativa di cui
all'articolo 17 della legge n. 515 del 1993 imporrebbe
all'Ente poste italiane la resa di un servizio i cui riflessi
non sono compatibili con i criteri che regolano la redazione
del bilancio ai sensi della disciplina del codice civile.
Pag. 24
La norma di cui all'articolo 69 autorizza il Tesoro a
provvedere per il 1994 - anno di prima applicazione della
norma - al rimborso all'Ente poste italiane dei costi
variabili aggiuntivi sostenuti.
Nel disegno di legge di conversione dell'accluso
decreto-legge è stata inserita
all'articolo 1 (comma 3) la clausola di sanatoria degli
effetti prodotti da talune disposizioni concernenti la
gestione governativa delle ferrovie della Sardegna inserite
nei decreti-legge nn.1, 195, 274 e 325 del 1992, decaduti per
mancata conversione nel termine costituzionale.
| |