Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


174
DDL0010-0002
Progetto di legge Camera n. 10 - testo presentato - (DDL12-10)
(suddiviso in 76 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C10. TESTIPDL
...C10.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC10 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Nel 1992 si sono succeduti più
  decreti-legge non convertiti in legge regolanti la materia del
  differimento di termini previsti da disposizioni legislative
  in vigore (decreti-legge 2 gennaio 1992, n.1, 1^ marzo 1992,
  n.195, 30 aprile 1992, n.274 e 1^ luglio 1992, n.325) ai quali
  ha fatto seguito un disegno di legge (atto Senato n.624) e,
  successivamente, il decreto-legge 30 dicembre 1992, n.512.
    Quest'ultimo decreto-legge è stato poi reiterato una prima
  volta con il decretolegge 2 marzo 1993, n.48, il quale è stato
  approvato il 29 aprile 1993 da parte del Senato con
  emendamenti.
    Nella seduta del 27 aprile 1993, il Consiglio dei Ministri
  approvò la reiterazione del decreto-legge n.48 del 1993
  nell'identico testo originario, non potendo conoscere
  anticipatamente le modifiche approvate dal Senato il giorno
  successivo.
    Il Governo ha poi adottato il decretolegge 28 aprile 1993,
  n.130, che non avendo avuto seguito decisivo in Parlamento, è
  stato reiterato con il decretolegge 30 giugno 1993, n.212,
  facendo anche riferimento alle vicende dei precedenti
  provvedimenti e, da ultimo, con i decretilegge 29 ottobre
  1993, n.429, e 28 dicembre 1993, n. 542.
 
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    Si ricorda, anzitutto, che il cennato disegno di legge sul
  differimento di termini (atto Senato n.624), il cui esame è
  stato effettuato congiuntamente con ciascuno degli ultimi tre
  decreti-legge, non ha ancora concluso l' iter  dell'esame
  parlamentare, salvo che per alcune disposizioni stralciate dal
  provvedimento, le quali hanno formato oggetto di distinti
  provvedimenti legislativi (Torre di Pisa e consorzi per
  l'esportazione di cui, rispettivamente, alla legge 23 dicembre
  1992, n.493, e al decreto-legge 19 dicembre 1992, n.490,
  convertito dalla legge 16 febbraio 1993, n.38).
    Con il decreto-legge n.48 del 1993 furono ripresi i
  differimenti di termini già contenuti nell'atto Senato n.624,
  nel decreto-legge n.512 del 1992 ed alcune disposizioni
  recanti il differimento al 1993 della possibilità di
  utilizzare i fondi disponibili nel 1992, destinati ad
  interventi in opere pubbliche o nel settore economico e
  finanziario, le quali trovano la loro copertura nei fondi
  afferenti al bilancio 1991 e 1992, mentre il decreto-legge
  n.130 del 1993 riproponeva sostanzialmente il testo originario
  del decreto-legge n.48 del 1993.
    Il nuovo decreto-legge riproduce, come quelli precedenti,
  norme di semplice proroga dell'efficacia delle norme
  fondamentali che regolano le attività e gli interventi cui i
  termini si riferiscono a norme che consentono la prosecuzione
  di interventi finanziari dello Stato.
    Trattasi anzitutto di disposizioni contenenti differimenti
  di termini, alcuni, come già precisato, già scaduti
  anteriormente al 31 dicembre 1991, i quali hanno formato
  oggetto di proroghe o di differimenti nei cennati
  decreti-legge nella considerazione di mantenere per il 1992,
  ed ora anche per il 1993, la disciplina previgente, non
  essendo venute meno le esigenze che ne avevano determinato
  l'adozione.
    Altre disposizioni sono caratterizzate da innovazioni
  normative non meramente formali, anche se talvolta
  accompagnate dal differimento di una precedente disciplina a
  termine, e relative per lo più ad interventi già avviati le
  cui procedure non sono state completamente definite.
    Poiché permangono tuttora le motivazioni che determinarono
  i differimenti, e non solo di quelli contenuti nei precedenti
  provvedimenti, ma anche di parte di quelli disposti con gli
  emendamenti approvati dal Senato in sede di esame del
  decretolegge n.48 del 1993, il decreto-legge reiterato risulta
  ampliato rispetto al decretolegge n.130 del 1993 onde tener
  conto delle decisioni parlamentari in merito.
    Con l'articolo 1 viene autorizzato il Ministero dei lavori
  pubblici ad utilizzare nel 1992 e nel 1993 le disponibilità in
  conto residui del capitolo 7014 non impegnate nel 1991, allo
  scopo di predisporre un programma di studi per la revisione e
  l'aggiornamento del piano regolatore generale degli
  acquedotti.
    Poiché le procedure di affidamento degli studi di che
  trattasi non hanno consentito, data la ristrettezza dei tempi,
  di rispettare il termine stabilito, e considerato il rilevante
  interesse pubblico degli studi stessi, si prevede lo
  slittamento dei fondi in questione agli esercizi 1993 e
  1994.
    Il Ministero dei lavori pubblici viene inoltre autorizzato
  ad utilizzare nel 1993 le somme stanziate nel 1991, ed ancora
  disponibili, per la costruzione, l'ampliamento e la
  sistemazione di acquedotti interregionali di competenza
  statale.
    Con l'articolo 2 viene prorogato al 31 dicembre 1994 il
  termine in scadenza al 31 dicembre 1992, previsto
  dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n.385, recante
  misure urgenti in materia di trasporti, per l'adozione di
  procedure semplificate relative alla approvazione di progetti
  di opere interessanti la rete ferroviaria.
    Attualmente il Ministero dei trasporti ha in corso di esame
  i progetti delle linee di alta velocità interessanti i
  tracciati di Milano-Roma-Napoli.
    Al fine di pervenire entro il più breve tempo alla
  definizione dei relativi progetti, si rende necessario
  conseguire l'apposito accordo di programma fra tutte le
  amministrazioni ed enti interessati attraverso apposite
  conferenze di servizi, secondo modalità previste dal cennato
  articolo 7 della legge n.385 del 1990.
 
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    Con l'articolo 3 vengono prorogati al 31 dicembre 1994 i
  termini previsti dalla legge 7 agosto 1989, n.289, ultima
  normativa questa, in ordine di tempo, di proroga e di
  rifinanziamento degli interventi inizialmente previsti dal
  decreto-legge 3 gennaio 1987, n.2, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n.65, riguardanti la
  realizzazione di impianti sportivi.
    Durante l'anno 1991 è stato predisposto ed approvato con il
  decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 11 aprile
  1991, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.168 del 19
  luglio 1991, il programma di impiantistica sportiva finanziato
  con la citata legge n.289 del 1989.  L'ulteriore finanziamento
  di 20 miliardi annui previsto dall'articolo 27, comma 3, della
  legge 30 dicembre 1991, n.412, recante disposizioni in materia
  di finanza pubblica, richiede la continuità della normativa
  contenuta nella citata legge n.289 del 1989.
    Con la disposizione contenuta nell'articolo 3 si intende
  rendere operativa la legge n.289 del 1989, nel limite massimo
  dello stanziamento di 20 miliardi previsto dall'articolo 27,
  comma 3, della legge n.412 del 1991.
    Per quanto riguarda il tasso degli interessi va precisato
  che, per i mutui contraibili dagli enti locali con l'Istituto
  per il credito sportivo, il tasso è stato fissato mantenendo
  lo stesso tasso previsto dalla legge n.289 del 1989; per le
  società sportive è stata invece mantenuta la proporzione di
  interventi delle società stesse rispetto al tasso oggi
  applicato dall'Istituto medesimo.
    A seguito poi della soppressione del Ministero del turismo
  e dello spettacolo per gli esiti referendari, si è reso
  necessario accorpare nell'ambito della Presidenza del
  Consiglio dei ministri le attribuzioni in materia di
  impiantistica sportiva, nel mentre le Regioni e le Province
  autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse
  finanziarie per il funzionamento degli organismi ai quali sono
  state delegate o attribuite le funzioni dei disciolti Enti
  provinciali del turismo e delle disciolte Aziende autonome di
  soggiorno, cura e turismo.
    La vigente normativa in materia di ordinamenti finanziari
  degli enti locali ha fissato al 31 ottobre 1992 il termine per
  l'approvazione del bilancio 1993 dei comuni, delle province e
  delle comunità montane.
    Tale termine, differito al 30 novembre 1992 con il
  decreto-legge 19 novembre 1992, n.440, in sede di esame
  parlamentare presso la 6Ha Commissione permanente del Senato
  era stato portato al 31 dicembre 1992.
    Successivamente, il decreto-legge 30 dicembre 1992, n.512,
  aveva prorogato il medesimo termine al 31 gennaio 1993.
    Poiché la conversione del cennato decreto-legge non è stata
  conseguita nei termini costituzionali, è stata necessaria
  l'immediata entrata in vigore di una disposizione di proroga
  di tale termine onde tener conto della nuova disciplina sulla
  finanza locale di cui al decreto delegato previsto
  dall'articolo 4 della legge delega 23 ottobre 1992, n.421
  (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504), termine questo
  fissato al 28 febbraio 1993 con il decreto-legge n.130 del
  1993.
    Gli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n.504, prevedono che il Ministero dell'interno
  dia comunicazione agli enti locali, entro il 30 settembre
  1993, dei contributi erariali spettanti agli enti stessi per
  il biennio 1994-1995.
    Il termine era fissato in funzione della possibilità di
  acquisire per tempo i necessari elementi di conoscenza degli
  introiti per l'ICI, il cui versamento era previsto entro il
  mese di giugno dall'articolo 10, comma 2, dello stesso decreto
  legislativo n.504 del 1992.
    A seguito dell'intervenuto rinvio al 19 luglio del termine
  per il versamento della prima rata di ICI, disposto
  dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 14 maggio 1993,
  n.140, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno
  1993, n.192, e della decisione assunta in sede parlamentare di
  far gravare soltanto sull'ICI di spettanza dello Stato la
  detrazione concessa in misura fissa per l'abitazione
  principale, la quantificazione dell'ICI indispensabile per
 
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  il calcolo dei contributi erariali sarà disponibile nel mese
  di ottobre.
    E' prevista quindi al comma 2 del medesimo articolo 4 una
  proroga al mese di dicembre degli adempimenti previsti dagli
  articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo n.504 del
  1992, che abbisognano di tempi tecnici di elaborazione
  commisurati ad almeno due mesi.
    Conseguentemente è previsto al comma 3 il rinvio al 28
  febbraio 1994 del termine per l'approvazione del bilancio di
  previsione 1994, previsto in via ordinaria al 31 ottobre 1993,
  dall'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n.142.
    Alla scadenza del termine del 28 febbraio 1993, stabilito
  dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge sono state
  avviate le procedure per i conseguenti interventi sostitutivi
  di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 8 giugno 1990,
  n.142, sull'ordinamento delle autonomie locali.
    All'articolo 5 viene rettificato il riferimento al testo
  unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76,
  degli interventi nelle zone terremotate meridionali, per
  quanto concerne l'attuazione degli strumenti urbanistici,
  anche in assenza dei programmi pluriennali (articolo 49, comma
  12), anziché all'attuazione dei piani e dei progetti regionali
  di sviluppo (articolo 44).
    Con l'articolo 6, al comma 1, viene disposta anche per il
  1993 l'attribuzione da parte degli enti territoriali, a favore
  di altri enti, delle somme sostitutive dei tributi soppressi
  con la riforma tributaria del 1971, il cui ammontare non deve
  superare l'importo del 1992.
    Con l'articolo 7 viene fissato il termine per la
  presentazione dei rendiconti delle consultazioni elettorali
  effettuate fino al mese di marzo 1993 a sei mesi, decorrenti
  dalla data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993,
  n.68, di conversione in legge, con modificazioni, del
  decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, sulla finanza derivata.
    Ciò al fine di consentire ad alcuni enti locali, che hanno
  presentato oltre il prescritto termine di cinque mesi il
  rendiconto delle spese elettorali dell'anno 1992, di ricorrere
  all'applicazione del nuovo termine, in quanto, versando in
  gravi difficoltà finanziarie, la mancata erogazione del
  contributo erariale rischierebbe di compromettere la loro già
  difficile situazione di bilancio.
    La disposizione di cui all'articolo 8, conformemente alla
  formulazione dell'emendamento introdotto dal Senato con
  l'articolo 5- bis,  di cui all'atto Camera n.3014,
  risponde alla necessità di evitare ogni perplessità riguardo
  al momento di applicazione delle disposizioni contenute
  nell'articolo 6, comma 17- bis,  del decretolegge 20
  maggio 1993, n.148, introdotto dalla legge 19 luglio 1993,
  n.236, che, in fase di conversione, ha integrato con un comma
  aggiuntivo (il 4- bis)  l'articolo 3 della legge 23 luglio
  1991, n.223, sulla riforma della cassa integrazione.
  L'esigenza nasce dal fatto che nel testo attuale non risulta
  effettivamente chiaro se dette disposizioni debbano trovare
  applicazione dall'entrata in vigore della legge n.223 del
  1991, su cui l'integrazione appunto va ad incidere, o,
  piuttosto, dalla data di entrata in vigore della anzidetta
  legge 19 luglio 1993, n.236, apportatrice di tale
  integrazione.
    Il decreto-legge 21 giugno 1993, n.199, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n.293, concedeva ai
  lavoratori sospesi dal lavoro ovvero disoccupati a seguito del
  licenziamento dovuto alla crisi delle imprese di spedizione
  conseguente all'abolizione delle frontiere fiscali e doganali
  in ambito CEE (1^ gennaio 1993), una indennità pari al
  trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria
  per un periodo di un anno.
    Tale durata si è però dimostrata inadeguata in relazione
  del permanere della crisi occupazionale per le maestranze
  interessate; da qui l'istanza, fortemente sostenuta sia dalle
  organizzazioni sindacali dei lavoratori che da parte
  datoriale, di prorogare il periodo di protezione di ulteriori
  dodici mesi.
    L'intervento non comporta maggiori oneri posto che il
  decreto-legge n.199 del 1993 contemplava una protezione
  complessivamente riferita a 3.500 unità lavorative
 
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  delle quali, a tutt'oggi, dai dati acquisiti presso l'INPS
  solo 1.500 unità circa sono state ammesse ai menzionati
  benefici in funzione del fabbisogno del settore.
    In considerazione di ciò, con la disposizione di cui al
  comma 2 si intende disporre l'estensione non del numero dei
  beneficiari, che rimangono gli attuali fruitori del
  trattamento, ma della durata dell'intervento effettuato in
  favore dei medesimi.  Tale operazione deve attuarsi nel corso
  del 1993 ove non si voglia far ricadere l'eccedentarietà dello
  stanziamento nell'ambito delle economie finanziarie dell'anno
  medesimo.
    La disposizione di cui all'articolo 9 si rende necessaria
  al fine di rendere possibile effettivamente e giuridicamente
  l'efficacia di quanto previsto dall'articolo 4, comma
  11- ter,  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
  n.236.
    Nel testo pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.167
  del 19 luglio 1993 tale disposizione difatti recita:
    "Le società cooperative ed i loro consorzi che siano stati
  cancellati dal registro prefettizio delle cooperative ai sensi
  dell'articolo 19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n.59,
  possono ottenere la reiscrizione nel suddetto registro qualora
  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
  presente decreto presentino la relativa domanda corredata
  dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo articolo
  19".
    E' intuibile come la decorrenza del termine, così come
  previsto nella formulazione sopra riportata, rende di fatto
  impossibile l'interpretazione e l'applicazione operativa della
  disposizione stessa, dovendosi necessariamente, invece,
  intendere la decorrenza di detto termine dalla data di entrata
  in vigore della legge di conversione n.236 del 1993 che ha
  introdotto tale norma.
    Una più puntuale disciplina per la revisione dei consorzi
  tra enti locali, intesa anche a consentire la partecipazione a
  tali consorzi di altri enti pubblici, ripristinando la
  possibilità di costituire i cosiddetti consorzi misti, è
  contenuta negli articoli 10 e 11 unitamente ad alcune proroghe
  di termini già contenuti nella legge 8 giugno 1990, n.142,
  sull'ordinamento delle autonomie locali.
    Con l'articolo 12 si rendono spendibili nel 1993 le somme
  iscritte in conto residui 1990 dello stato di previsione del
  Ministero dei lavori pubblici per il completamento del
  Policlinico di Siena.
    Tale norma integra l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
  18 gennaio 1993, n.9, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 18 marzo 1993, n.67, la quale prevede l'utilizzo nel
  1993 delle analoghe somme iscritte nel conto residui 1992
  destinate alle medesime finalità.
    Le disposizioni di cui all'articolo 13 sono finalizzate a
  disporre per l'anno 1993 e per tutto il primo trimestre 1994
  un ulteriore differimento, a carico del Fondo per la
  protezione civile, degli interventi in favore delle
  associazioni di volontariato di protezione civile e della
  comunità scientifica, previsti, rispettivamente, negli
  articoli 11 e 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n.159,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984,
  n.363, interventi differiti, da ultimo, per l'anno 1991,
  dall'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n.158.
    In particolare il comma 1 prevede una proroga degli
  interventi in favore dei gruppi di volontariato associati alle
  attività di previsione, prevenzione e soccorso disponendo,
  altresì, la possibilità di comprendere in tali interventi la
  concessione finalizzata all'acquisto di mezzi ed attrezzature
  necessari per l'efficiente espletamento di attività di
  soccorso in caso di emergenza.
    Tale specifica previsione normativa appare atta a dirimere
  dubbi interpretativi postisi in sede attuativa del citato
  articolo 11 del decreto-legge n.159 del 1984, in ordine alla
  liceità della concessione di tali contributi, i quali assumono
  connotazione meramente strumentale rispetto alla finalità di
  pubblico interesse perseguita dalla norma  de qua,
  consistente nel consentire, a fronte di situazioni di
  emergenza, un tempestivo ed efficace intervento delle
  associazioni di volontariato, reso possibile da un
 
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  adeguato potenziamento dei mezzi ed equipaggiamenti di
  supporto.
    Per quanto concerne l'articolo 14, va tenuto presente che
  l'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n.412, ha
  stabilito tra l'altro che a decorrere dal 1^ gennaio 1993 le
  somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale
  (INPS) dai soggetti contribuenti devono essere versate, con
  modalità da stabilirsi a cura dell'Istituto, esclusivamente
  presso le aziende di credito collegate in via telematica con
  l'INPS per la rendicontazione della documentazione relativa ai
  versamenti.
    Premesso che il servizio di riscossione dei contributi è
  attualmente svolto dalla generalità delle istituzioni
  creditizie, si è riscontrato che i tempi previsti dalla
  normativa in oggetto non sono risultati sufficienti per
  consentire a tutte le aziende di credito di intrattenere i
  necessari rapporti con l'INPS e di completare gli adempimenti
  tecnico-organizzativi necessari.
    Conseguentemente, solo una parte delle aziende (secondo le
  stime dell'INPS, il 70 per cento degli sportelli bancari)
  potranno continuare lo svolgimento del servizio.  Le altre
  saranno per lo più obbligate a respingere i versamenti
  contributivi fino al completamento delle procedure per il
  collegamento telematico con l'INPS.
    In tale situazione, al fine di evitare le indubbie
  difficoltà - per tutti i soggetti interessati ed in primo
  luogo per i contribuenti - derivanti dalla non capillare
  copertura dell'intero territorio nazionale, appare necessario
  intervenire in via legislativa prorogando di almeno tre mesi
  il termine originariamente stabilito dalla legge in
  oggetto.
    L'articolo 13, comma 4, del decretolegge 15 dicembre 1979,
  n.625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
  1980, n.15, da ultimo sostituito dal decreto-legge 3 maggio
  1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
  luglio 1991, n.197, dispone che gli intermediari debbano
  procedere entro il 31 dicembre 1992 ad integrare con gli
  estremi anagrafici - documento di identificazione e codice
  fiscale - i dati relativi ai conti, depositi e rapporti
  continuativi in essere al 1^ gennaio 1992.
    Il decreto del Ministro del tesoro 19 dicembre 1991,
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.303 del 28
  dicembre 1991, prevede che dal 1^ gennaio 1993
  "l'intermediario non dovrà eseguire operazioni disposte dopo
  tale data dal cliente, che non abbia reso possibile
  l'integrazione dei dati".
    A seguito della scadenza del 1^ gennaio 1993, le competenti
  autorità di controllo e gli organismi di categoria hanno
  rappresentato la situazione, in cui si trova il sistema
  finanziario, di obiettiva difficoltà per il reperimento di
  tutti i dati necessari al completamento del quadro informativo
  previsto dalla legge relativamente ai conti e ai rapporti in
  essere con la clientela, specialmente quelli di data più
  remota.
    Secondo le rilevazioni condotte, è stato stimato che il
  difetto di integrazione riguarderebbe alla data attuale non
  meno del 30-40 per cento dei conti interessati dall'utilizzo
  di assegni bancari, dei conti "bancomat" e delle carte di
  credito.  Di non minore rilevanza si presume la quantità di
  altri rapporti continuativi che tuttavia non vengono
  normalmente movimentati attraverso mezzi di pagamento.
    Come noto la legge ha previsto, a carico degli
  intermediari, numerosi e sofisticati adempimenti.  L'arco
  temporale intercorrente tra il dicembre 1991 ed il gennaio
  1993 non è apparso sufficiente per una azione capillare ed
  incisiva da parte degli intermediari come è oggettivamente
  necessario.
    Per quanto precede si rileva l'opportunità di operare un
  differimento del termine del 31 dicembre 1992 previsto dalla
  legge.
    La modifica disposta con l'articolo 15 consente di
  raggiungere l'obiettivo necessario di assicurare certezza al
  sistema dei pagamenti e il puntuale adempimento delle
  obbligazioni che risulterebbero compromesse dal rifiuto che
  gli intermediari, al 1^ gennaio 1993, avrebbero potuto opporre
  alla richiesta di esecuzione di operazioni effettuate a valere
  su conti, depositi e rapporti continuativi per i quali pur
  sussistendo disponibilità di fondi non sia stata
 
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  realizzata, per difetto, inerzia o impossibilità materiale,
  l'integrazione dei dati previsti.
    La modifica nel contempo consente di risolvere un problema
  non secondario sorto in sede di interpretazione.  In
  particolare numerosi intermediari hanno sollevato dubbi circa
  la sussistenza di un obbligo di legge di trasferire
  nell'archivio unico informatico aziendale, la cui attivazione
  è prevista per il 10 gennaio 1993, anche i dati relativi ai
  conti, depositi e rapporti continuativi in essere al 1^
  gennaio 1992.
    Nella  ratio  della legge, tale migrazione dei dati
  appare irrinunciabile in quanto conferisce immediata
  significatività all'archivio informatico aziendale quale
  centro esclusivo per la raccolta di dati e informazioni, quale
  strumento funzionale alle consultazioni ed alle analisi ai
  fini del contrasto del fenomeno del riciclaggio.  La
  formulazione proposta costituisce una soluzione ottimale per
  il perseguimento di tale obiettivo.
    In sintesi la disposizione:
      accorda il differimento del termine al 31 dicembre
  1993;
      prevede un meccanismo graduale di acquisizione dei dati e
  di inserimento degli stessi nell'archivio unico informatico
  aziendale, assicurandone anche la necessaria storicità;
      riduce in modo significativo le difficoltà connesse al
  reperimento dei dati dalla clientela ed elimina le incertezze
  riguardanti l'obbligo dell'inserimento in archivio delle
  informazioni (settorizzazione dell'attività economica)
  finalizzate alle analisi statistiche dei dati aggregati.
    Con l'articolo 16 sono prorogati al 31 marzo 1994 i termini
  relativi all'emanazione dei decreti legislativi per la
  disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di
  polizia e del personale delle Forze armate, e al 30 settembre
  1994 il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei
  trattamenti economici.  Il comma 2 dell'articolo 16 prevede la
  facoltà per il Ministero dell'interno di utilizzare, per le
  vacanze al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei
  all'ultimo concorso per medici dei ruoli professionali dei
  sanitari della Polizia di Stato.  Il comma 3 proroga di un
  ulteriore triennio la possibilità di corrispondere il
  trattamento provvisorio di quiescenza degli appartenenti alla
  Polizia di Stato cessati dal servizio.
    Il comma 4 è inteso a prorogare, limitatamente alle
  strutture informatiche dell'Amministrazione dell'interno e
  delle Forze di polizia, il termine relativo all'emanazione dei
  regolamenti in materia di gestione dei sistemi informativi
  automatizzati.
    Il comma 5 è inteso a consentire il mantenimento in
  bilancio delle somme relative al potenziamento straordinario
  delle Forze di polizia disponibili al 31 dicembre 1993.
    Con la legge 6 febbraio 1985, n.16, veniva autorizzata la
  spesa di lire 1.450 miliardi per la predisposizione e
  realizzazione di un programma straordinario quinquennale per
  la costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei
  carabinieri, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento ed
  il completamento di quelle già esistenti.
    Detto programma, la cui scadenza era inizialmente prevista
  per il 1989, è stato rimodulato, con la legge finanziaria per
  il 1992, fino all'esercizio finanziario 1994.
    L'articolo 6, quarto comma, della citata legge consentiva,
  "limitatamente all'esercizio 1985", l'assunzione di "impegni
  di spesa sino alla concorrenza del 50 per cento dell'importo
  di competenza dell'esercizio stesso al fine di acquisire
  edifici di nuova costruzione o in corso di realizzazione".
    In proposito, nel programma di interventi redatto ai sensi
  dell'articolo 1, primo comma, della legge medesima, risulta
  inclusa la previsione di settantotto acquisti, una parte
  considerevole dei quali, a causa della particolare complessità
  della procedura, non è potuta pervenire a compimento entro il
  termine del 31 dicembre 1989 di cui all'articolo 10, comma 4,
  della legge di bilancio 1989.
    E' stata, pertanto, predisposta una proroga, con l'articolo
  17, del cennato termine
 
                               Pag. 8
 
  al fine di consentire l'attuazione del programma
  predisposto.
    L'articolo 18 è inteso, in sostanza, a consentire
  l'attuazione di taluni progetti finalizzati già approvati dai
  competenti organismi.
    Al comma 4 dell'articolo 18 è prevista una ulteriore
  proroga per consentire al Consiglio di presidenza della Corte
  dei conti e del Consiglio di Stato di esprimere il parere di
  competenza sul regolamento previsto dall'articolo 58, comma 3,
  del decreto legislativo n.29 del 1993, sugli incarichi dei
  magistrati della Corte dei conti.
    Al fine di non vanificare le iniziative previste per il
  perseguimento della lotta alla droga, è stata prevista con
  l'articolo 19 l'utilizzazione nel 1994 delle somme iscritte
  nel bilancio dello Stato, ai sensi degli articoli 32, comma 1,
  e 36, comma 4, della legge 26 giugno 1990, n.162, ancora
  disponibili nell'anno finanziario 1992.
    Trattasi in particolare degli interventi riguardanti la
  realizzazione di opere di edilizia penitenziaria, e del
  finanziamento di progetti finalizzati al perseguimento della
  lotta alla droga.
    La norma di cui all'articolo 20 mira a dare una disciplina
  armonica e coordinata delle varie disposizioni che regolano il
  settore della prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e
  intrattenimento, che in alcuni casi danno luogo a dubbi
  interpretativi ed applicativi e risponde, pertanto, alla
  esigenza manifestata dagli operatori del settore.
    Conseguentemente è stata prevista, fino all'emanazione di
  norme tecniche, organiche e coordinate, la proroga di tutti i
  termini stabiliti per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo
  alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.
    Con gli articoli 21 e 22 viene disposto rispettivamente
  l'istituzione di un fondo per le anticipazioni ai comandi
  provinciali dei Vigili del fuoco, attesa l'impossibilità di
  ricorrere alle anticipazioni di prefettura per sopperire alle
  momentanee deficienze di fondi sui capitoli di spesa
  amministrati dai comandi stessi, nonché la definitività dei
  versamenti per i servizi a pagamento del Corpo nazionale dei
  vigili del fuoco, al fine di corrispondere ad esigenze di
  semplificazione contabile più volte evidenziate dalla Banca
  d'Italia.
    Con l'articolo 23 si consente l'utilizzo nel 1993 degli
  stanziamenti iscritti nel bilancio, in applicazione delle
  disposizioni sugli interventi nel settore cantieristico e nel
  settore armatoriale, di cui alla legge 14 giugno 1989, n.234,
  e all'articolo 39 della legge 31 dicembre 1982, n.979, non
  utilizzati al termine dell'esercizio 1992, ed analoga
  possibilità è prevista dallo stesso articolo per gli
  stanziamenti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.72, e per le
  somme destinate alla realizzazione delle opere affidate in
  concessione alle Società "Aeroporti di Roma" e "S.E.A."
  rispettivamente per i sistemi aeroportuali di Roma e di
  Milano.
    In data 19 febbraio 1994 è entrata in vigore la legge n. 84
  del 1994 concernente il riordino della legislazione in materia
  portuale.
    Si deve rilevare che tale legge, datata 28 gennaio 1994 ed
  entrata in vigore nella data sopra indicata, prevede
  all'articolo 28, comma 6, una decorrenza di termini in materia
  di riscossione della cosiddetta tassa portuale a partire dal
  1^ gennaio 1994.
    Inoltre, si riscontrano difficoltà d'applicazione oltre che
  a causa della retroattività soprarichiamata, anche in
  considerazione della mancata indicazione unitaria ed omogenea
  delle aliquote applicabili per la tassa in questione, nei
  porti a cui essa è stata estesa.
    Pertanto, al fine di superare tali difficoltà, con i commi
  3 e 4 vengono sposati al 1^ luglio 1994 le decorrenze relative
  all'applicazione delle tasse in questione.
    Con l'articolo 24 viene assicurata la possibilità di
  proseguire i programmi in corso nel settore della
  metanizzazione, garantendo le somme necessarie al
  cofinanziamento dei relativi programmi ammessi alla
  partecipazione finanziaria da parte della CEE.
    Con l'articolo 25 è previsto il mantenimento in bilancio di
  somme relative agli interventi nel settore della cooperazione
  allo sviluppo.
 
                               Pag. 9
 
    La complessità delle procedure previste dalla legge 25
  agosto 1991, n.287, e le conseguenti difficoltà interpretative
  hanno rallentato l'emanazione del decreto attuativo in tema di
  autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione al
  pubblico di alimenti e bevande.
    Sussiste pertanto il rischio di un blocco nel rilascio di
  autorizzazioni per nuovi bar e ristoranti, ovvero di
  iniziative dei comuni prive di qualsiasi fondamento
  giuridico.
    Al fine quindi di evitare fenomeni speculativi
  (lievitazione del prezzo di vendita delle aziende esistenti) e
  di turbamento della libertà di concorrenza, si è resa
  necessaria l'emanazione di una norma che consenta in via
  transitoria, cioè fino all'emanazione del regolamento di
  esecuzione della legge n.287 del 1991, il rilascio di nuove
  autorizzazioni, nel rispetto, comunque, dei princìpi e criteri
  fissati dalla legge n.287 del 1991.
    L'articolo 26 si compone pertanto di due commi: il primo
  consente al sindaco di rilasciare autorizzazioni sulla base di
  un parametro numerico da lui prefissato, elaborato insieme
  alla commissione commerciale competente (che esprime un parere
  vincolante); il secondo prevede che fino alla emanazione del
  regolamento, per ottenere l'iscrizione nel registro dei
  commercianti, di cui alla legge n.426 del 1971, gli esami
  possono essere sostenuti sulle materie e davanti alla
  commissione previste dalla normativa preesistente alla legge
  n.287 del 1991, sia pure alle condizioni prescritte da
  quest'ultima.
    Con la norma di cui all'articolo 27 si garantisce
  un'adeguata e uniforme applicazione della normativa sulle
  autorizzazioni sanitarie in materia di aziende di produzione
  lattiera.
    Tale previsione, già approvata dal Senato nel corso
  dell' iter  di approvazione del disegno di legge di
  conversione del precedente decreto-legge n.212 del 1993,
  corrisponde all'orientamento espresso dal Ministero della
  sanità, nei casi in cui è stato richiesto di un parere sulla
  specifica questione.
    Il chiarimento legislativo vale a chiarire che, fuori dei
  casi indicati nell'emendamento in questione, l'autorizzazione
  non è richiesta per le aziende che vendono il latte destinato
  alla trasformazione in formaggio, burro, yogurt, creme,
  eccetera: l'adempimento infatti, come ha chiarito il Ministero
  della sanità, incombe in tal caso ai relativi impianti di
  trasformazione (centrali del latte, caseifici).
    Riguardo all'articolo 28 va tenuto conto che il comma 8
  dell'articolo 9- quater  del decreto-legge 9 settembre
  1988, n.397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
  novembre 1988, n.475, prevede, con richiamo all'allegato 1
  della legge stessa, gli obiettivi minimi di riciclaggio per il
  triennio 1990-1992, mentre il successivo comma 9 dispone la
  corresponsione a carico delle imprese aderenti ai consorzi, a
  decorrere dal 31 marzo 1993, di un ulteriore contributo di
  riciclo, in aggiunta a quelli normalmente dovuti, qualora tali
  obiettivi minimi non siano stati conseguiti.
    Al fine di evitare che la tardiva costituzione dei consorzi
  per il riciclaggio si risolva in un ingiustificato aggravio
  per i settori produttivi interessati, si ritiene opportuno
  differire di un anno il termine per il raggiungimento dei
  predetti obiettivi minimi di riciclaggio.
    Va peraltro rilevato che i consorzi si sono seriamente
  attivati per migliorare la situazione dello smaltimento dei
  rifiuti e/o del loro riciclaggio nonché per diffondere
  capillarmente la necessaria informativa agli utenti,
  nonostante le difficoltà incontrate a livello locale, con
  particolare riguardo alla mancata o ritardata attuazione della
  raccolta differenziata dei rifiuti da parte di numerosi
  comuni.
    Si evidenzia, in particolare, che il consorzio della
  plastica ha predisposto un vasto piano industriale ed ha
  contestualmente stipulato un accordo biennale con la
  Federazione delle aziende municipalizzate, valido per l'intero
  territorio nazionale, per la raccolta dei contenitori,
  superando anche le difficoltà derivanti dalla mancata od
  incompleta normativa al riguardo.
    Con l'articolo 29 sono state previste alcune proroghe in
  tema di obbligo di
 
                              Pag. 10
 
  comunicazione al catasto dei rifiuti di cui all'articolo 3,
  comma 3, del citato decretolegge 9 settembre 1988, n.397, e
  del decreto del Ministro dell'ambiente del 14 dicembre 1992 al
  fine di consentirne una più corretta e puntuale
  applicazione.
    In particolare il termine per la citata comunicazione è
  stato spostato dal 30 giugno 1993 al 30 giugno 1994 al fine di
  consentire il reperimento da parte di tutti gli utenti passivi
  della nuova modulistica, che deve essere presentata anche da
  chi tale comunicazione ha effettuato con i moduli vecchi.
    E' stato inoltre chiarito che l'obbligo non concerne i
  rifiuti speciali assimilabili agli urbani di origine non
  industriale al fine di rispettare le finalità dell'articolo 3,
  comma 2, del citato decreto-legge n.397 del 1988, non
  aumentando a dismisura e improduttivamente il numero dei
  destinatari passivi di tale obbligo.
    In ogni caso, dal punto di vista statistico, il rilevamento
  dei dati inerenti a tali rifiuti è comunque assicurato dalla
  presentazione delle schede redatte dagli smaltitori.
    Infine, l'obbligo di comunicazione dei residui destinati al
  riutilizzo è stato sospeso in attesa dell'emanazione dei
  decreti di recepimento delle direttive 91/156/CEE (in tema di
  rifiuti) e 91/689/CEE (in tema di rifiuti pericolosi), che,
  fra l'altro, ne dovranno definire termini, modalità e campo di
  applicazione.
    Come è noto con il decreto del Ministro della sanità n.436
  del 2 luglio 1992 è stata avviata in via sperimentale la
  raccolta delle schede con le annotazioni da parte degli
  utilizzatori di presidi sanitari, dei dati di acquisto e di
  impegno nonché di quelli relativi alle operazioni di
  trattamento ed alla situazione di magazzino, limitatamente ad
  alcune zone da individuare a campione sul territorio nazionale
  in quanto rappresentative degli elementi dell'ambiente fisico
  e delle condizioni di rischio connesse allo svolgimento delle
  attività agricole, oltre che a portare a termine una indagine
  per verificare la corrispondenza tra i dati rilevati nelle
  dichiarazioni di vendita e quelli raccolti nel merito delle
  utilizzazioni.
    Era stato precisato che i risultati della citata
  sperimentazione fossero resi disponibili entro il 31 marzo
  1993.
    Per l'attuazione del programma di carattere conoscitivo da
  realizzare a cura della pubblica amministrazione in via
  sperimentale era stata prevista, inoltre, la possibilità di
  adottare sull'intero territorio nazionale un'apposita "scheda
  dei trattamenti in agricoltura" quale documentazione
  alternativa al registro del trattamento e del magazzino dei
  presidi sanitari.
    E' stato, altresì, disposto l'esplicito esonero degli
  operatori agricoli dall'obbligo di compilazione delle schede e
  di annotazione sui registri, una volta che le competenti
  amministrazioni statali avessero individuato aspetti di
  rilevanza ambientale marginali per particolari settori
  produttivi, aree geografiche e categorie di presidi contenenti
  princìpi attivi.
    Il dichiarato impegno di introdurre un sistema di
  rilevazione dei dati che permettesse una preliminare verifica
  della validità della metodologia impiegata in vista degli
  obiettivi di tutela sanitaria e di salubrità ambientale,
  risulta senz'altro contraddetto dall'omessa adozione della
  serie di atti di competenza ministeriale individuati nel
  decreto ministeriale n.436 del 1982, contravvenendo anche
  all'obiettivo perseguito dalla risoluzione della VIII
  Commissione permanente della Camera dei deputati n.7-00498 che
  prevedeva un periodo iniziale in cui la tenuta delle schede e
  dei registri fosse regolata attraverso la necessaria
  attuazione di una rete di assistenza tecnica che riducesse le
  difficoltà compilative per gli operatori agricoli.
    Infine, considerate le caratteristiche delle schede di
  rilevazione e la conseguente difficoltà compilativa, si
  segnala il grave disagio verificatosi a seguito di
  innumerevoli e documentabili registrazioni dei presìdi
  sanitari aventi diverso nome commerciale e differente attività
  pur essendo contrassegnati con un numero uguale di
  "identificazione" ovvero a seguito di altrettanto numerose e
  comprovabili registrazioni di formulati commerciali suscettivi
  di essere impiegati su culture che
 
                              Pag. 11
 
  escludono gli stessi princìpi attivi di cui si compongono.
    Sulla base di tali considerazioni, con l'articolo 30 si
  dispone il differimento dei termini di entrata in vigore
  dell'obbligo di predisporre le schede di rilevazione dei dati
  sull'utilizzazione dei presidi sanitari.
    Le disposizioni di cui all'articolo 31 sono intese a
  mantenere in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995 alcune
  somme già iscritte nello stato di previsione del Ministero
  dell'ambiente e del Ministero dei lavori pubblici per
  l'esercizio finanziario 1993, sia in conto competenza, sia in
  conto residui, che nel conto di cassa.
    Inserendo il capitolo 9050 fra i capitoli di spesa da
  conservare nel bilancio dello Stato per il 1994, è stata
  riconosciuta l'esigenza di dare continuità al completamento
  della ricostruzione del Friuli.
    Come si sa, i relativi fondi (circa 80 miliardi) non furono
  utilizzati a causa dei due successivi provvedimenti di blocco
  della spesa pubblica.
    Sulla base delle disposizioni attuali, i fondi del capitolo
  9050 dovrebbero essere gestiti dal Provveditorato alle opere
  pubbliche di Trieste.
    Tale soluzione si trascina dietro due inconvenienti
  gravi:
      1) il Provveditorato alle opere pubbliche di Trieste non
  è nella condizione di assicurare l'effettivo impegno di quei
  fondi entro il 1994, con la conseguenza che a fine anno ci si
  trova nuovamente nella condizione di chiedere una nuova
  proroga dei termini;
      2) l'Ordinario diocesano di Udine, che gestiva i fondi in
  questione sotto la supervisione del Provveditorato alle opere
  pubbliche di Trieste, aveva già predisposto i progetti (circa
  60).  Si porrebbe ora l'ulteriore problema di chi debba pagare
  quei progetti.
    Per tutte queste ragioni appare logico confermare in via
  eccezionale per il solo 1994 e per il solo capitolo 9050 la
  procedura di concessione che è in vigore dall'immediato
  dopo-sisma e che fu confermata con le leggi sulla
  ricostruzione n. 546 del 1971 e seguenti.
    Si è resa, inoltre, necessaria l'adozione di una norma che
  disponga la riapertura dei termini, previsti dall'articolo 5
  della legge 5 marzo 1990, n.46, recante norme per la sicurezza
  degli impianti, per il riconoscimento dei requisiti
  tecnico-professionali delle imprese artigiane iscritte nel
  relativo albo professionale o delle ditte iscritte nel
  relativo registro.
    Tale esigenza è determinata dalla circostanza che sono
  pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato numerose richieste di interpretazione circa
  la disciplina in esame, e che un considerevole numero di
  imprese artigiane e piccole aziende non ha presentato la
  necessaria domanda entro il prescritto termine di un anno
  dall'entrata in vigore della legge predetta.
    Con l'articolo 32 il termine previsto per l'adeguamento
  degli impianti viene differito al 31 dicembre 1994, mentre il
  termine per il riconoscimento dei requisiti
  tecnicoprofessionali è differito di un anno a decorrere dalla
  data di entrata in vigore della legge di conversione del
  decreto-legge in esame.  Inoltre viene chiarito che tale ultimo
  termine è da intendersi quale termine ordinatorio.
    Oltre alla non ancora avvenuta adozione del regolamento di
  attuazione previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 10
  aprile 1991, n.126, recante norme per l'informazione del
  consumatore, la legge stessa ha posto seri problemi di
  compatibilità con il diritto comunitario, soprattutto per
  l'ostacolo che alla libera circolazione delle merci deriva
  dalla previsione del divieto di commercializzazione dei
  prodotti che non riproducono in lingua italiana le indicazioni
  richieste.
    La norma di cui all'articolo 33 è giustificata, appunto,
  dall'esigenza di approfondire e affrontare anche in sede
  legislativa, e preliminarmente alla piena operatività della
  legge n.126 del 1991, le complesse questioni di compatibilità
  della legge medesima con la normativa comunitaria.
    Con l'articolo 34 è stato previsto un differimento di
  termini in tema di iscrizione nel registro delle imprese
  esercenti attività di autoriparazione, ciò al fine di
 
                              Pag. 12
 
  consentire la corretta entrata in funzione a regime della
  normativa prevista da un apposito decreto del Ministro dei
  trasporti.
    Contestualmente, per non paralizzare l'attività del
  settore, è stata prevista una disciplina transitoria di
  iscrizione al registro in questione.
    Con l'articolo 35 si è provveduto a prorogare, al 31 maggio
  1995, il termine per l'adeguamento dei parametri degli
  scarichi degli impianti di molitura delle olive ai valori
  fissati dagli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976,
  n.319, al fine di consentire l'utilizzazione delle migliori
  tecnologie da impiegare, in corso di sperimentazione.
    Al fine peraltro di non paralizzare l'attività produttiva
  del settore, consentendo al tempo stesso il controllo delle
  attività da parte delle autorità competenti, per una efficace
  tutela ambientale, si è provveduto, in via provvisoria, a
  deliberare una procedura autorizzativa che prevede la
  presentazione, entro il 30 giugno 1994, di una domanda rivolta
  al sindaco, copia della quale deve essere trasmessa anche alla
  regione.
    Come è noto la normativa vigente in tema di agevolazioni
  tributarie per la formazione della proprietà coltivatrice,
  consente di produrre, al momento della registrazione degli
  atti di compravendita, un'attestazione provvisoria dei
  requisiti richiesti e di presentare, entro due anni, il
  certificato definitivo, da rilasciarsi da parte
  dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
    In molte province, per ritardi non imputabili agli
  interessati, le attestazioni vengono prodotte tardivamente,
  con conseguente recupero dell'Amministrazione delle ordinarie
  imposte, salvo il successivo diritto del contribuente al
  rimborso.
    In pratica, si verifica che gli interessati, decorso il
  biennio, incorrono nella decadenza dai benefici ed assolvono
  le normali imposte, salvo a chiederne il rimborso con apposita
  istanza.  Normalmente, la richiesta di rimborso viene inoltrata
  contestualmente al pagamento delle imposte in misura
  ordinaria.
    La norma di cui all'articolo 36, offrendo alla pubblica
  amministrazione un termine più elevato per il rilascio della
  certificazione in argomento, eviterà il ripetersi di
  situazioni incresciose ed andrebbe a sanare rapporti in essere
  di contenzioso originati da ritardi imputabili alla pubblica
  amministrazione.
    La Cassa per la piccola proprietà contadina ha il compito
  di erogare mutui agevolati per l'acquisto di terreni agricoli
  per l'arrotondamento delle proprietà fondiarie ed il
  miglioramento delle unità colturali.
    A tale scopo, sono stati stanziati 85 miliardi di lire con
  la legge finanziaria per il 1994.
    Fino al 31 dicembre 1993 gli atti di compravendita godevano
  di esenzione dalle imposte di registro.  Dal 1^ gennaio 1994
  tale agevolazione è decaduta.
    La detta agevolazione è essenziale al funzionamento del
  sistema, in quanto l'onere derivante dall'imposta di registro
  scoraggia gli imprenditori e, di fatto, impedirebbe il ricorso
  al finanziamento della Cassa.
    La norma proposta prevede quindi la proroga delle
  agevolazioni al 31 dicembre 1997 con intero onere a carico
  della Cassa.
    L'articolo 33, comma 7- bis,  della legge 29 ottobre
  1993, n.427, di conversione in legge del decreto-legge 30
  agosto 1993, n.331, ha previsto che l'alcole etilico
  denaturato utilizzato in miscela con la benzina come
  carburante per autotrazione, non è soggetto al trattamento
  fiscale previsto dall'articolo 17, comma 3 dello stesso
  decreto, limitatamente a programmi sperimentali autorizzati
  dal Ministero dell'ambiente nelle zone ad alto rischio
  d'inquinamento, per un quantitativo massimo di 100 mila
  ettanidri e fino al 31 dicembre 1993.
    Questa ultima scadenza, in considerazione anche del
  complesso  iter  del comma in parola che fu inserito solo
  nella legge di conversione del decreto-legge n.331 del 1993,
  non consente di attuare tale importantissima sperimentazione.
  Pertanto, al fine di non vanificare gli avviati progetti dei
  programmi di sperimentazione, con l'articolo 37 si dispone la
  proroga del
 
                              Pag. 13
 
  relativo termine dal 31 dicembre 1993 al 31 marzo 1994.
    Con l'articolo 38 è previsto uno stanziamento di ulteriori
  30 miliardi di lire a favore delle regioni per la
  realizzazione di centri e servizi di prima accoglienza e per
  programmi regionali integrati di successiva accoglienza.  Ciò
  in quanto le disponibilità finanziarie previste, dopo due anni
  di prima applicazione, si sono rivelate insufficienti, specie
  a seguito del progressivo dilatarsi dei fenomeni di
  immigrazione, aggravati anche da afflussi di massa a causa di
  guerre civili, mutamenti internazionali, gravi crisi
  economiche.  Per questo appare necessario intervenire con
  immediatezza, per consentire agli organi all'uopo deputati di
  fronteggiare con più efficacia tali fenomeni e prevenire così
  turbamenti dell'ordine pubblico e forme acute di allarme
  sociale, che possono trasformarsi in inammissibili atti di
  intolleranza, xenofobia o di razzismo.
    L'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1992, n.350,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992,
  n.390, prevede che per gli interventi straordinari a favore
  degli sfollati delle repubbliche della ex Jugoslavia è
  autorizzata una spesa di lire 125 miliardi per l'anno 1992,
  con possibilità di impegno nell'anno successivo delle somme
  non utilizzate nel 1992.
    Poiché neppure nel 1993 è stato interamente utilizzato
  l'accantonamento previsto, ricorrono i presupposti per
  intervenire aggiungendo un comma all'articolo 3 della legge
  n.390 del 1992, al fine di consentire l'impegno delle somme
  residue anche per il 1994.
    L'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1992, n.350,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992,
  n.390, prevede inoltre la possibilità, al fine di attuare gli
  interventi straordinari previsti dalla legge stessa, di
  ripartire la disponibilità finanziaria tra le Amministrazioni
  interessate che provvedono alle attività di rispettiva
  competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti
  ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di
  accreditamento.
    La modifica proposta prevede che beneficiari degli ordini
  di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari,
  potranno essere anche gli enti locali, la Croce Rossa Italiana
  e ogni altra istituzione operante per finalità umanitarie.  I
  funzionari di cui sopra sono pertanto tenuti a presentare
  semestralmente i rendiconti amministrativi delle somme erogate
  alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad
  una relazione.  Gli enti locali, la Croce Rossa Italiana e le
  altre organizzazioni debbono presentare i rendiconti
  semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una
  relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
    Con l'articolo 39 viene disposta l'utilizzazione nel 1994
  delle somme non impegnate alla fine del 1993 per le spese di
  gestione inerenti al progetto nazionale "Sperimentazione
  coordinata di progetti adolescenti con finalità
  preventiva".
    Il decreto-legge 24 luglio 1992, n.350, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n.390, ha
  disposto, all'articolo 8, l'istituzione di un nuovo Comitato
  interministeriale di coordinamento delle attività di
  cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e
  nell'Adriatico, prevedendo lo stanziamento in bilancio dei
  fondi necessari alla copertura delle "spese di funzionamento",
  nonché degli oneri per l'esecuzione degli studi e ricerche, e
  di promozione scientifica e culturale, solo per il 1992.
    Si è resa quindi necessaria la proroga del funzionamento
  del nuovo Comitato per gli anni 1993-1995 (articolo 40) tenuto
  conto che sono state avviate, subito dopo l'approvazione della
  legge 24 settembre 1992, n.390, le procedure per la
  costituzione del Comitato.
    A seguito del riconoscimento da parte italiana, le
  Repubbliche di Slovenia e di Croazia hanno dichiarato di
  subentrare negli accordi bilaterali italo-jugoslavi di
  cooperazione nelle zone di confine ed in particolare negli
  accordi di Osimo.  Le commissioni miste italo-jugoslave sono
  divenute pertanto nel 1992 italo-slovene, italo-sloveno-croate
  ed italo-croate.
 
                              Pag. 14
 
    Nel contesto della collaborazione internazionale i cui
  contenuti formano oggetto dell'attività del predetto Comitato
  interministeriale di coordinamento, assume assoluta priorità
  la realizzazione degli interventi idraulici nel bacino
  dell'Isonzo, quale obiettivo primario di regimentazione ed
  utilizzo delle acque definito in sede internazionale fin dal
  1978 ed il cui adempimento costituisce ora, alla luce anche
  delle note condizioni politiche, un inderogabile e non più
  rinviabile impegno da rispettare, per finalità sia ambientali
  che economiche.
    L'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992,
  n.166, laddove fissa al 13 marzo 1993 (un anno dalla data di
  entrata in vigore della stessa legge) la data ultima di
  esercizio della professione di perito assicurativo in assenza
  dell'iscrizione nel ruolo, risulta di fatto superato dal
  termine previsto nel regolamento di attuazione per la
  presentazione delle domande.  Alla data del 13 marzo 1993,
  infatti, nessun soggetto era iscritto nel ruolo e peraltro il
  termine per la presentazione delle domande non era ancora
  scaduto.
    Appare necessaria, quindi, l'emanazione di una norma
  urgente che proroghi il predetto termine del 13 marzo 1993 al
  31 dicembre 1994, permettendo così l'iscrizione nel ruolo agli
  interessati e riconoscendo, nelle more, la possibilità di
  continuare l'esercizio della professione.
    Con l'articolo 41 viene appunto disposta tale proroga al 31
  dicembre 1994, che appare peraltro indispensabile anche
  nell'interesse di coloro (e pare che siano il maggior numero)
  che, non trovandosi in possesso del titolo equipollente per
  effetto delle norme transitorie, debbono necessariamente, per
  potersi iscrivere, superare la prova di idoneità, prevista
  dalla stessa legge.  L'espletamento della prova richiede, come
  è noto, sufficiente tempo per svolgersi.
    Altro elemento in favore di una proroga espressa,
  attraverso la decretazione in via di urgenza, è costituito dal
  fatto che prevedere espressamente un nuovo termine finale per
  l'esercizio della professione di perito assicurativo in
  mancanza di iscrizione comporta, per maggior chiarezza, la
  conseguenza di limitare nel tempo in maniera certa e definita
  la possibilità per gli interessati di precostituirsi  ad
  hoc  il titolo per l'iscrizione, in esonero dalla prova di
  idoneità.
    Con l'articolo 42 viene disposto il mantenimento in
  bilancio delle somme iscritte in conto residui al 31 dicembre
  1993 destinate alla concessione di contributi in conto
  capitale alle società che realizzano centri commerciali
  all'ingrosso.
    La norma prevede altresì l'estensione ai centri commerciali
  all'ingrosso dello stesso meccanismo finanziario già
  autorizzato dall'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre
  1991, n.421, per le società consortili che realizzano mercati
  alimentari all'ingrosso.
    Con il comma 1 dell'articolo 43 vengono disposte proroghe
  in materia di etichettatura nutrizionale dei prodotti
  alimentari.
    Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n.77, di
  attuazione della direttiva 90/496/CEE relativa
  all'etichettatura nutrizionale di prodotti alimentari,
  prevede, all'articolo 12, i termini di adeguamento alla nuova
  disciplina dei prodotti fabbricati e confezionati prima
  dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.77 del 1993 e
  precisamente: il termine del 30 giugno 1993 per
  l'utilizzazione dei materiali di confezionamento e
  dell'etichetta non conformi; il termine del 30 settembre 1994
  per la commercializzazione dei prodotti di media e di lunga
  durata sino all'esaurimento delle scorte; il termine del 1^
  ottobre 1994 come data ultima per l'esonero dell'obbligo di
  indicare alcune sostanze a fronte del più lungo termine
  previsto dall'articolo 11 della direttiva 90/496/CEE e
  precisamente il 1^ ottobre 1995.
    Tali tempi di attuazione si sono dimostrati inadeguati
  mettendo in difficoltà con ripercussioni economiche le imprese
  e pertanto si è reso necessario il differimento con l'articolo
  43.
    Le modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n.530, disposte dal comma 2
  dell'articolo 43, si rendono necessarie per sanare la
  situazione delle imprese che non hanno
 
                              Pag. 15
 
  presentato istanza di riconoscimento CEE entro il termine
  fissato dalle richiamate disposizioni.
    La modifica all'articolo 22, comma 3 del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n.537 prevista dal comma 3 dello
  stesso articolo 43 si rende necessaria per consentire al
  Ministero della sanità di portare a termine i procedimenti di
  riconoscimento CEE.
    Il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517, che modifica
  il precedente decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502,
  prevede all'articolo 3, comma 2 che alle Regioni spetta la
  determinazione dei princìpi organizzativi dei servizi per la
  tutela della salute, dei criteri di finanziamento delle unità
  sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché le
  attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto, il
  controllo di gestione e la valutazione delle prestazioni
  sanitarie.
    In connessione con tale normativa, e al fine di consentirne
  l'attuazione alle Regioni, si è prospettata come necessaria la
  proroga della durata in carica degli amministratori
  straordinari e degli altri organi delle unità sanitarie
  locali, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n.423, di
  conversione del decreto-legge 27 agosto 1993, n.324.
    La suddetta proroga disposta con il comma 4 dell'articolo
  43 in ogni caso non potrà superare la data del 30 aprile
  1994.
    Nel quadro delle funzioni di coordinamento, di indirizzo e
  controllo, che vengono affidate in maniera più ampia ed
  incisiva alle Regioni, è auspicabile che anche il nuovo
  assetto organizzativo delle unità sanitarie locali sia attuato
  sulla base del coordinamento regionale, e con tempi
  armonizzati a quanto previsto dal decreto legislativo 7
  dicembre 1993, n.517.
    Al comma 6 del medesimo articolo 43 viene disposta una
  riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
  autorizzazione al proseguimento della produzione di gas
  medicinali, al fine di assicurare la continuazione della
  produzione e fornitura dell'ossigeno terapeutico e degli altri
  gas medicinali, la cui carenza determinerebbe danni alla
  salute pubblica.
    Con il comma 7 sono prorogati di un anno i termini relativi
  alla entrata in vigore dei regolamenti sull'organizzazione del
  Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità,
  dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro
  e degli Istituti zooprofilattici sperimentali.
    Le imposizioni generalizzate di adempimenti previsti dal
  decreto legislativo n.375 del 1993, in materia di accertamento
  dei lavoratori dell'agricoltura, si sono rivelate
  concretamente inattuabili, oltre che per la loro rigidità
  anche a causa della impossibilità per la stessa
  amministrazione di diramare in tempo utile istruzioni e di
  provvedere alla distribuzione di modelli, che a tutt'oggi sono
  indisponibili.
    Pertanto, vengono rinviati con l'articolo 44 al 1^ ottobre
  1994 i termini del 1^ gennaio 1994, relativo al registro
  d'impresa, del 31 dicembre 1993 per la denuncia aziendale
  della manodopera, del 31 ottobre (già scaduto) per la
  presentazione del piano colturale nonché quello relativo
  all'estensione generalizzata dell'obbligo di predisporre il
  prospetto di paga.
    L'articolo 45 è diretto a consentire all'Agecontrol S.p.A.
  lo svolgimento delle attività di controllo istituzionalmente
  svolte nel settore di intervento comunitario dell'olio
  d'oliva.
    Si tratta di attività finanziate oltre che dallo Stato
  italiano, anche dalle Comunità europee con propria apposita
  partecipazione.
    L'utilizzo delle somme precostituite dalla legge
  finanziaria si rende pertanto indispensabile al fine di
  realizzare tutti i controlli previsti, incrementati e variati
  a seguito delle modifiche ai regolamenti comunitari, anche al
  fine di evitare l'imputazione allo Stato italiano di
  inadempienza agli obblighi comunitari, traducibili nel mancato
  riconoscimento, in sede di definizione dei conti FEOGA, degli
  importi erogati per gli aiuti comunitari nello specifico
  settore.
    La disposizione di cui all'articolo 46 consente la proroga
  della gestione governativa delle ferrovie della Sardegna, che
  è stata oggetto anche dei precedenti decretilegge
  richiamati.
 
                              Pag. 16
 
    Tale norma si rende indispensabile atteso che, per effetto
  della mancata conversione in legge dei vari decreti-legge
  succedutisi nel 1992 è venuto in scadenza al 31 dicembre 1991
  il termine per l'esercizio delle predette ferrovie assunte in
  gestione diretta per conto dello Stato.
    La proroga si pone come mera esigenza di ratifica giuridica
  per garantire la prosecuzione d'una azienda operante in
  esercizi precedenti che svolge pubblici servizi di trasporto,
  ferroviari ed automobilistici che si estendono per tutta la
  Sardegna.
    L'eventuale mancato accoglimento della proroga dell'azienda
  governativa in essere comporterebbe l'affidamento del regime
  di concessione delle indicate ferrovie ad una società
  privata.
    Pertanto, appare razionale disporre l'attuale regime di
  gestione diretta sino a quando diverranno operative le
  disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre
  1990, n.385, che hanno valenza generale e quindi applicabili a
  tutte le aziende governative attualmente in essere.
    Per quanto riguarda l'articolo 47, si precisa che i limiti
  di spesa fissati dalla legge 13 luglio 1966, n.559, fermi
  ormai da oltre venticinque anni, costituiscono un pesante
  ostacolo per l'attività amministrativa dell'Istituto
  Poligrafico dello Stato.  Essi, infatti, costringono a
  presentare agli organi dell'Istituto relazioni anche su
  acquisti di modico valore che rappresentano la parte più
  numerosa degli acquisti stessi.
    Il livello di inflazione registrato nel decorso periodo ha
  privato di significato i limiti stessi, per cui si rende
  necessario - anche sul piano economico - il loro adeguamento
  ai mutati valori monetari.
    Con la Relazione al Parlamento sui risultati della gestione
  dell'Istituto negli esercizi 1989, 1990 e 1991, la Corte dei
  conti ha richiamato ulteriormente (confronta punti 2 e 3 del
  capitolo V: Sintesi conclusiva), l'esigenza di adeguamento
  della composizione e delle funzioni degli Organi, in relazione
  al "consolidamento della natura economica dell'Istituto ed al
  progressivo ampliarsi dell'attività rivolta al mercato, che
  sottolineano, sempre più marcatamente, le inadeguatezze -
  rispetto allo stato di fatto venuto a determinarsi - della
  legge 13 luglio 1966, n.559 che, integrata dalla legge 20
  aprile 1978, n.154, dal decreto del Presidente della
  Repubblica 24 luglio 1967, n.806 e dal decreto ministeriale 8
  agosto 1979 (questi ultimi due di attuazione rispettivamente
  delle leggi precedentemente richiamate), costituisce ancora
  oggi la base normativa alla quale l'Istituto è obbligato a
  conformare il proprio modo di essere ed operare".
    In particolare per quanto concerne la natura economica
  dell'Istituto, ulteriore e definitivo riconoscimento
  legislativo è intervenuto con l'articolo 1 della legge 11
  luglio 1988, n.266.
    Al fine di consentire, con gli approfondimenti del caso,
  attuazioni in linea con le esigenze evidenziate, viene
  previsto al 3^ comma dell'articolo 47 medesimo che il Ministro
  del tesoro, sia per legge autorizzato, con proprio decreto, a
  rideterminare le attribuzioni e la composizione degli organi
  di cui all'articolo 10, come integrato e modificato
  dall'articolo 5 della legge 20 aprile 1978, n.154,
  all'articolo 2 della legge 20 aprile 1978, n.154, ed
  all'articolo 11 della legge 13 luglio 1966, n.559.
    Con l'articolo 48 viene in sostanza differita l'operatività
  delle gestioni fuori bilancio fino alla data di entrata in
  vigore della legge di recente approvata dal Parlamento per
  l'organica disciplina della materia.
    L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993,
  n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993,
  n.59, prevede la presentazione delle denunce di possesso di
  esemplari di specie selvatiche indicate nell'allegato A,
  appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento CEE
  n.3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982.
    L'articolo 9 del decreto-legge sopra menzionato prevede,
  inoltre, il versamento all'Erario di un diritto speciale di
  prelievo a carico dei soggetti che devono presentare tale
  denuncia.  La misura e la modalità di versamento del citato
  diritto speciale di prelievo sono stabilite con decreto del
  Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro
  e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
 
                              Pag. 17
 
    Il versamento di diritto speciale di prelievo comporta
  inoltre l'istituzione di un capitolo di bilancio nel quale far
  affluire gli importi; tale capitolo è stato istituito con
  decreto del Ministro del tesoro ed è attualmente alla
  registrazione della Corte dei conti.
    La necessità ed urgenza della proroga dei termini per la
  presentazione delle denunce sopra citate deriva dal fatto che
  non esistono ancora disposizioni definitive in materia di
  importo del diritto speciale di prelievo e di modalità di
  versamento del diritto stesso.
    Con l'articolo 49 viene disposta la proroga al 30 aprile
  1994 del termine, per permettere agli organi competenti di
  perfezionare gli atti normativi sopra citati.
    Con il comma 3 del medesimo articolo si consente il
  differimento al 31 dicembre 1994 del termine per la copertura
  dei posti di esperto con contratto a tempo determinato
  previsto dalla legge n.59 del 1993.  La possibilità di nominare
  tali esperti si rende necessaria per garantire il
  funzionamento minimo della Commissione scientifica CITES,
  organo predisposto all'applicazione della Convenzione di
  Washington.
    Con l'articolo 50, infine, viene prorogata fino al 31
  dicembre 1994 l'attività del comitato di esperti per la Torre
  di Pisa, costituito con decreto del Presidente del Consiglio
  dei ministri, con l'incarico di procedere alla individuazione
  e definizione degli interventi di consolidamento e di restauro
  del monumento.  Ciò in quanto il programma dei lavori di
  consolidamento già avviato non può subire interruzioni.
  Infatti la cessazione dei compiti del Comitato farebbe venir
  meno l'utilità dell'opera svolta e comporterebbe un ritardo di
  durata indefinibile nell'attuazione degli ulteriori
  interventi.
    Come è noto, alla fine dell'anno in corso verrà a cessare
  la previsione di cui al comma 5 dell'articolo 3 del
  decreto-legge 30 dicembre 1988, n.551, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n.61, ai sensi
  del quale l'assistenza della forza pubblica per i
  provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di
  abitazione, deve essere concessa entro un periodo non
  superiore a quarantotto mesi con decorrenza non successiva al
  1^ gennaio 1990.
    Per effetto del venir meno di tale previsione normativa
  saranno, quindi, posti in esecuzione un gran numero di
  sfratti, non essendo più consentito a quella data ai prefetti
  di fissare i criteri di graduazione degli sfratti, sulla base
  dei pareri delle commissioni indicate dall'articolo 4 della
  legge citata.
    E' di tutta evidenza la situazione che potrà determinarsi
  alla fine del corrente anno, che non mancherà di produrre
  conseguenze suscettibili di aggravare le forti tensioni
  sociali che, da tempo, caratterizzano la situazione abitativa
  nel nostro Paese e i disagi per moltissime famiglie nei centri
  urbani a più elevata densità di popolazione.
    Inoltre, il prevedibile, massiccio ricorso alla Forza
  pubblica, che si determinerà a partire dal 1^ gennaio 1994,
  dietro semplice istanza degli ufficiali giudiziari, verrà ad
  inserirsi in un mercato immobiliare ormai svincolato anche
  dalla normativa sull'equo canone, ai sensi dell'articolo 11
  del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con
  modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n.359, che ha
  sottratto alla disciplina della legge 27 luglio 1978, n.392, i
  contratti di locazione stipulati successivamente all'entrata
  in vigore della stessa legge n.359 del 1992.
    Alla luce delle suesposte considerazioni, si è reso
  necessario che la disposizione di cui al richiamato comma 5
  dell'articolo 3 del decreto-legge n.551 del 1988, convertito,
  con modificazioni, dalla legge n.61 del 1989, venga novellata
  mediante la previsione all'articolo 51 di una proroga dei
  termini in essa previsti tale da consentire che l'assistenza
  della forza pubblica venga concessa per un ulteriore periodo
  non superiore a ventiquattro mesi a decorrere dal 1^ gennaio
  1994.
    Come noto, il decreto legislativo n.96 del 1993 prevede per
  tutte le attività del Commissario liquidatore per l'Agenzia
  dello sviluppo del Mezzogiorno cessino alla data del 31
  dicembre 1993.  Tale termine sarà rispettato per tutte le
  attività del
 
                              Pag. 18
 
  Commissario liquidatore, ad eccezione di quanto riguarda
  l'attuazione dell'articolo 10 dello stesso decreto legislativo
  n.96 del 1993 (in materia di gestione delle acque) che
  autorizza il Commissario medesimo a costituire una o più
  società per azioni cui affidare la gestione degli impianti
  idrici nel Mezzogiorno.
    Lo spostamento di due mesi del termine disposto con
  l'articolo 52 si rende necessario per l'esigenza di coordinare
  l'attività di tutti i soggetti interessati onde pervenire alla
  costituzione della società delle acque.
    La norma di cui all'articolo 53 si rende necessaria per
  ovviare al difettoso coordinamento, in materia di termini per
  la presentazione dei programmi di manutenzione idraulica, tra
  il testo originario dell'articolo 3, comma 3, del
  decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, e il testo del medesimo
  articolo 3, comma 3, così come sostituito dalla legge di
  conversione 19 luglio 1993, n.236.
    Il testo originario dell'articolo 3, comma 3, del
  decreto-legge n.148 del 1993 - già contenuto nel decreto-legge
  10 marzo 1993, n.57, poi decaduto - fissava il termine
  perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione nella
  Gazzetta Ufficiale  del decreto del Presidente della
  Repubblica di regolamentazione dei criteri e modalità dei
  programmi di manutenzione idraulica per la presentazione di
  detti programmi ai fini dell'eventuale ammissione al riparto
  delle somme all'uopo stanziate.
    Il decreto del Presidente della Repubblica in questione era
  stato emanato il 14 aprile 1993 e pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  20 aprile 1993, n.91; in conseguenza il termine
  perentorio sarebbe dovuto decadere il 17 agosto 1993.
    Con il testo introdotto dalla legge di conversione, che ha
  ridotto il termine in questione a sessanta giorni sono state
  rese intempestive tutte quelle domande pervenute oltre il
  sessantesimo giorno, pur nel rispetto del termine originario
  con ciò contravvenendo ai princìpi di buona amministrazione,
  dell'affidamento e della certezza dei rapporti giuridici.
    L'articolo 54 nasce dall'esigenza di completare gli
  organici del personale femminile del Corpo di polizia
  penitenziaria.  Infatti, a seguito delle opzioni esercitate in
  favore dell'inquadramento nei ruoli amministrati del
  Dipartimento, si sono verificate numerose vacanze che incidono
  sulle sezioni femminili degli istituti penitenziari, vacanze
  che possono agevolmente coprirsi mediante assunzione di idonee
  dai concorsi già espletati per vigilatrici penitenziarie;
  viceversa occorrerebbero nuovi bandi di concorso e tempi di
  espletamento che comunque impedirebbero il tempestivo impegno
  nel servizio di vigilanza.  Occorre, quindi, fissare un nuovo
  termine entro il quale l'Amministrazione può ancora avvalersi
  del meccanismo già previsto dall'articolo 14, comma 1, della
  legge 16 ottobre 1991, n.321.  La necessità è implicita
  nell'esigenza di disporre di tale personale a completamento
  degli organici; l'urgenza è implicita nella indefettibilità
  del servizio da assicurare perché, viceversa,
  l'Amministrazione penitenziaria si vedrebbe costretta a
  ridurre le sezioni femminili.
    La legge 23 agosto 1993, n.352, entrata in vigore il 28
  settembre scorso, reca norme quadro in materia di raccolta e
  commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.
  Essa disciplina, al capo I, la raccolta dei funghi e detta una
  normativa uniforme per le regioni soprattutto con riguardo
  alle zone, ai tempi, ai modi ed alla quantità di raccolta.
    Al capo II è disciplinata invece la commercializzazione dei
  funghi e sono poste norme in materia di etichettatura del
  prodotto, prevedendo obblighi non contemplati dalla vigente
  normativa generale in tema di presentazione e pubblicità dei
  prodotti alimentari, di cui al decreto legislativo 27 gennaio
  1992, n.109, di attuazione delle direttive 89/395/CEE e
  89/396/CEE, del Consiglio, del 14 giugno 1989.
    Al contempo non sono stati però posti dei termini di
  adeguamento per tali adempimenti, mediante apposita normativa
  transitoria, così che non si è prevista la possibilità, per il
  produttore, di continuare a usare in detto periodo gli
  imballaggi e le etichette non conformi, consentendosi la
 
                              Pag. 19
 
  libera commercializzazione del prodotto finito e dando il
  tempo di adeguare i macchinari e la produzione.
    Sono sorte così gravi difficoltà per i produttori.  Al
  contrario, nei vari casi in cui si è verificata una
  successione di norme in materia di etichettatura dei prodotti
  alimentari, è stato concesso agli operatori del settore un
  congruo termine di adeguamento (si veda l'articolo 30 del
  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.109).
    Con l'unica norma che si introduce all'articolo 55 si è
  previsto il termine del 30 giugno 1994, consentendosi in via
  transitoria agli operatori del settore di adeguarsi agli
  obblighi previsti dalla legge 23 agosto 1993, n.352.
    Ai sensi dell'articolo 28 della legge 1^ dicembre 1986,
  n.879, è stata stanziata la somma complessiva di lire 90
  miliardi per l'esecuzione delle opere di ammodernamento e di
  potenziamento del porto di Ancona, di cui lire 10 miliardi per
  il porto turistico di competenza regionale.
    Il programma delle opere di competenza statale da eseguire
  per l'importo di lire 80 miliardi è stato approvato dal
  Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero della
  marina mercantile e sentita la regione Marche.
    Alla fine del 1989 sono andate in economia per mancanza di
  impegno lire 4.892.900.000, mentre sono stati utilizzati per
  studi ed indagini preliminari lire 312.189.000, per cui la
  disponibilità complessiva è risultata ridotta a lire
  74.794.911.000.
    Per la realizzazione di tali opere il Ministero dei lavori
  pubblici, in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo
  2 della legge 5 maggio 1976, n.355, ha disposto l'affidamento
  in concessione all'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini
  del porto di Ancona di tutte le attività tecniche ed
  amministrative.
    In relazione a quanto sopra è stata stipulata apposita
  convenzione n.1776 di repertorio in data 25 luglio 1991, per
  l'importo di lire 54.887.000.000 e con decreto ministeriale 12
  agosto 1991, n.1688, registrato alla Corte dei conti il 23
  settembre 1991, registro 16, foglio 18, è stata approvata
  detta convenzione ed impegnata la relativa spesa.
    Senonché la citata Azienda, con delibera in data 9 giugno
  1993, ha assunto la determinazione di rinunciare alla
  concessione, rappresentando l'impossibilità di far fronte agli
  adempimenti tecnici ed amministrativi connessi all'attuazione
  della concessione stessa.
    Tale determinazione comporterà l'adozione di un
  provvedimento dell'Amministrazione con il quale dovrà essere
  pronunciata la decadenza della concessione.
    Per effetto di tale decadenza verrà a cadere l'impegno a
  suo tempo assunto sul capitolo 7509 dello stato di previsione
  del Ministero dei lavori pubblici e pertanto, al fine di
  evitare che le relative somme costituiscano economie di
  bilancio, si rende necessario provvedere al loro recupero per
  consentire l'attuazione delle opere per le quali venne, a suo
  tempo, approvata la sopra richiamata legge speciale.
    Con la norma ora proposta (articolo 56) si consente quindi
  l'utilizzazione negli esercizi 1994-1995 delle somme
  attualmente disponibili sul suddetto capitolo di spesa, che
  ammontano a lire 5 miliardi per la competenza 1993 e a circa
  lire 59,8 miliardi per le somme iscritte in conto residui.
    La legge n.366 del 1990 ha disposto in merito ad un piano
  di completamento e adeguamento dei laboratori sotterranei
  dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.  All'articolo 3,
  comma 3, si prevede la rimozione da parte dell'INFN, entro tre
  anni dall'entrata in vigore della legge, delle strutture
  prefabbricate installate all'esterno, alla quota di circa
  2.000 metri s.l.m., in località Fontari di Campo Imperatore.
  Si tratta di un capannone e di alcune strutture minori, che
  ospitano apparati di ricerca scientifica collegati con le
  apparecchiature installate nei laboratori sotterranei e di cui
  costituiscono parte integrante; le ricerche in atto, cui
  partecipano scienziati di diverse nazionalità, riguardano
  l'osservazione, contemporaneamente in superficie e in
  profondità, dei grandi "sciami" di particelle generati da
  radiazioni di origine cosmica.
 
                              Pag. 20
 
    Il termine di tre anni fissato dalla legge risulta troppo
  breve e incompatibile con i tempi degli esperimenti in corso:
  si è resa perciò necessaria una proroga, con l'articolo 57,
  che può essere ragionevolmente fissata in tre anni, che
  consente di non interrompere anticipatamente le ricerche, e di
  non vanificare il notevole impegno di ricercatori e mezzi
  finanziari che in esse è stato investito.
    A seguito dell'Accordo tra il Governo italiano, l'AIEA e
  l'UNESCO conclusosi nell'aprile 1993, è stato convenuto di
  trasferire la gestione delle attività operative ed
  amministrative del Centro di fisica teorica di Trieste (ICIF)
  dall'AIEA all'UNESCO.
    Il nuovo accordo che sostituisce quello attualmente in
  vigore, consente la continuazione delle attività dell'Istituto
  per un periodo indeterminato, salvo denuncia delle parti
  contraenti.  Pertanto l'impegno richiesto al nostro Paese è
  quello di partecipare in via continuativa al finanziamento dei
  costi connessi alla realizzazione delle attività e quelli
  relativi al bilancio amministrativo dell'Istituto.
    A tal fine è stato già elaborato, da parte del Ministero
  degli affari esteri, un apposito schema di provvedimento di
  ratifica dell'accordo suddetto, che sta completando l' iter
  di raccolta delle adesioni delle competenti
  amministrazioni.  Nelle more di tale procedura, con la norma di
  cui all'articolo 57, comma 3, del presente provvedimento
  d'urgenza, si provvede ad assicurare un finanziamento
  straordinario per consentire la prosecuzione delle ordinarie
  attività del Centro.
    Con l'articolo 58 si provvede alla proroga di una serie di
  disposizioni riguardanti attività prevalentemente del
  Ministero degli affari esteri e in parte anche della
  Presidenza del Consiglio (contributi alla regione
  Friuli-Venezia Giulia) e del Ministero dell'interno
  (provvidenze a favore dei profughi).
    In particolare, i contenuti dei singoli commi rispondono ad
  esigenze irrinunciabili che vengono qui di seguito
  illustrate.
    Dal mese di giugno del 1993 circa 260 uomini appartenenti
  alle forze doganali e di polizia dei Paesi della UEO si
  trovano stazionati in tre Stati rivieraschi del Danubio
  (Ungheria, Romania e Bulgaria) per assistere questi ultimi
  nell'applicazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza
  delle Nazioni Unite nn.713, 757, 787 e 820 che hanno sancito
  un progressivo inasprimento dell' embargo  nei confronti
  della ex Jugoslavia come misura per indurre le parti a
  raggiungere una soluzione pacifica del conflitto in Bosnia
  Erzegovina; e ciò nel quadro dei Memoranda d'intesa stipulati
  dalla UEO con i tre Paesi rivieraschi che disciplinano
  l'operazione di assistenza.  La partecipazione dell'Italia
  riveste un ruolo importante, testimoniato dal contributo della
  Guardia di finanza di due motovedette, mezzi di trasporto e di
  comunicazione e di 81 uomini, nonché dal fatto che il comando
  dell'intera operazione UEO è affidata a un nostro
  Ufficiale.
    Le operazioni di controllo a sei mesi dalla loro entrata in
  applicazione si sono svolte efficacemente.  A tutt'oggi le
  forze della UEO hanno ispezionato più di 1.400 convogli.  Tali
  attività hanno permesso di sventare numerosi tentativi di
  violazione dell' embargo,  mentre il vivo malumore di
  Belgrado, che testimonia dell'impatto delle sanzioni sulla
  vita economica serbo-montenegrina, si è manifestato con
  blocchi del traffico fluviale ed imposizione di esosi pedaggi
  nel tratto serbo del fiume.
    Poiché tali attività di controllo, stante la perdurante
  situazione di crisi nei territori della ex Jugoslavia, si
  dovranno protrarre fino al raggiungimento di una auspicata
  soluzione negoziale, in conformità agli impegni assunti in
  sede UEO, si rende necessario prorogare il contributo
  dell'Italia almeno fino al mese di giugno del 1994.
    La legge n.19 del 9 gennaio 1991 contenente norme per lo
  sviluppo delle attività economiche e della cooperazione
  internazionale delle regioni alla frontiera orientale, dispose
  con l'articolo 13 un contributo alla regione Friuli-Venezia
  Giulia di lire 2 miliardi annui per il triennio 1991-93 al
  fine di dare attuazione all'accordo di Trieste del 6 aprile
  1982, con la Jugoslavia, per un programma di difesa comune
  antigrandine, onde la proroga della sua durata si
 
                              Pag. 21
 
  impone per adempiere ad un impegno assunto in sede
  internazionale.  Va tenuto presente che le Repubbliche di
  Croazia e Slovenia hanno accettato di subentrare alla ex
  Jugoslavia nell'accordo  de quo  rispettivamente con la
  nota verbale del 9 ottobre 1991 e con dichiarazione del 17
  gennaio 1992.
    La stessa legge nel successivo articolo 14 ha previsto per
  la durata del triennio 1991-93 e in attesa di una normativa
  organica in materia l'assegnazione di un contributo annuo alla
  regione Friuli-Venezia Giulia per iniziative culturali e
  artistiche a favore della minoranza slovena in Italia e lo
  stanziamento nel bilancio dello Stato di somme destinate a
  finanziare attività in favore della minoranza italiana
  residente nei territori della ex Jugoslavia.
    Poiché le leggi organiche riguardanti i settori in
  questione, pur essendo già in fase di avanzata elaborazione,
  non sono ancora state emanate, si rende necessario provvedere
  alla proroga per l'anno 1994 del finanziamento delle due
  disposizioni rispettivamente per gli importi di 6 miliardi e
  di 4 miliardi.
    Nel 1991 con la legge n.344 del 15 ottobre fu stabilito di
  incrementare per il triennio 1991-93 le provvidenze già
  previste dalla legge base sui profughi italiani (legge n.763
  del 26 dicembre 1981) da complessive lire 1.735.000 (importo
  perequato al 1991) a complessive lire 11.200.000 (indennità di
  sistemazione e contributo straordinario), escludendo il
  meccanismo di perequazione automatica previsto dalla
  precedente normativa.  Tale incremento fu reso necessario per
  aggiornare le misure economiche chiaramente insufficienti alla
  copertura di gravi stati di bisogno derivanti da rientri
  forzati che comportano, quasi sempre, la perdita di tutti i
  beni dei nostri connazionali.
    Pertanto, considerata l'inadeguatezza delle precedenti
  misure, appare necessario prorogare per l'anno 1994 gli
  importi attualmente in vigore, mantenendo, in relazione alle
  note difficoltà finanziarie, l'esclusione del sistema
  perequativo.
    La legge 30 settembre 1993, n.388, ha autorizzato la
  ratifica degli accordi di Schengen sulla libera circolazione
  delle persone nel territorio di sei Stati (Francia, Germania,
  Benelux, Italia), stanziando le somme necessarie alla
  realizzazione di un sistema informatico anche negli esercizi
  finanziari 1992-93.  Poiché tali somme non hanno potuto essere
  impegnate nell'anno in corso, si provvede con la norma in
  esame, a consentirne l'utilizzazione nell'esercizio 1994.
    Analoga disposizione si impone per utilizzare gli
  stanziamenti disposti per gli anni 1992 e 1993 dalla legge
  n.212 del 26 febbraio 1992 sulla cooperazione economica con i
  Paesi dell'est, e dalla legge n.180 del 6 febbraio 1992 sulla
  partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e
  umanitarie in sede internazionale, la cui messa in attuazione
  pratica ha incontrato notevoli difficoltà e ha subìto ritardi,
  per cui residuano consistenti disponibilità.
    Con i commi 5 e 6 si interviene per assicurare una più
  regolare efficace e spedita gestione delle spese
  dell'amministrazione degli affari esteri all'estero,
  incrementando di 5 miliardi per il 1994 il fondo istituito
  dall'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n.401 a supporto
  dell'azione dei nostri istituti di cultura e consentendo
  l'imputazione all'apposito capitolo dello stesso Ministero
  delle eventuali differenze di cambio nei versamenti da
  effettuare sul conto corrente infruttifero istituito
  dall'articolo 1 della legge 6 febbraio 1985, n.15.
    Infine con il comma 7 si provvede alla copertura degli
  oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'intero
  articolo.
    Il Servizio sociale internazionale, Sezione italiana,
  svolge da numerosi anni un'intensa attività nel campo sociale,
  in particolare nel settore delle adozioni internazionali,
  coadiuvando l'azione della Direzione generale dell'emigrazione
  del Ministero degli affari esteri.
    A causa dell'approvazione solo nel 1993 del contributo
  concesso all'ente per il 1992, questo si è trovato in gravi
  difficoltà finanziarie.  Con l'inserimento del comma 8 si rende
  possibile assicurare la continuità di operatività
  dell'ente.
    Le numerose modifiche apportate al codice della strada con
  il decreto legislativo
 
                              Pag. 22
 
  10 settembre 1993, n.360, comportano il conseguente
  adeguamento delle disposizioni regolamentari di attuazione.  In
  questa prima fase operativa del nuovo strumento normativo si è
  anche evidenziata l'esigenza di revisionare altre
  disposizioni, in relazione alle difficoltà interpretative ed
  applicative da parte dell'utenza.
    Il lavoro di revisione del nuovo testo regolamentare è in
  fase avanzata da parte dei competenti Ministeri (Lavori
  pubblici e Trasporti) ma l' iter  amministrativo
  prescritto dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400,
  che prevede il preventivo parere del Consiglio di Stato, e la
  necessità di acquisire, ai sensi della direttiva comunitaria
  83/189, le osservazioni da parte degli Stati membri della CEE,
  non hanno consentito l'entrata in vigore del testo revisionato
  entro il 1^ gennaio 1994.
    In particolare, non potrebbero entrare in vigore le
  disposizioni degli articoli 9-20 di attuazione dell'articolo
  10 del codice della strada, che disciplinano la complessa e
  delicata materia dei veicoli e dei trasporti in condizione di
  eccezionalità, in quanto lo stesso ha subìto sostanziali
  modifiche con il decreto legislativo n.360 del 1993.  E' appena
  il caso di sottolineare che la complessità della materia
  trattata nell'articolo 10 ha già reso necessaria una prima
  proroga della sua entrata in vigore, sino al 31 dicembre
  1993.
    Per i motivi suesposti, con l'articolo 59 si dispone la
  reiterazione della proroga con un'unica limitazione costituita
  dalla facoltà concessa al Ministero dei trasporti, Direzione
  generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
  concessione, di procedere, già dal 1^ gennaio 1994,
  all'approvazione ed alla omologazione dei mezzi d'opera la cui
  produzione è stata adeguata alle nuove caratteristiche.
    Con l'articolo 60 viene differita al 31 dicembre 1996
  l'operatività del gruppo di supporto tecnico, istituito presso
  il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,
  per definire le linee della relativa politica e delle relative
  azioni di indirizzo e di coordinamento in materia.
    La modifica proposta alla legge 12 agosto 1982, n.531 - che
  fissava il termine di scadenza della concessione ad Autostrade
  S.p.A. al 31 dicembre 2018 - trova il suo fondamento nella
  necessità di adeguare l'azione della Società Autostrade ai
  processi, in corso, di privatizzazioni delle attività sino ad
  ora gestite dallo Stato tramite gli Enti di gestione all'uopo
  preposti (nel caso di autostrade, dall'IRI).
    Un ampliamento, nei termini proposti, della durata della
  concessione consente, infatti, di adeguare l'attività alle
  richieste del mercato che, per definizione, impongono un
  limite sufficientemente lungo alla possibilità di investimento
  del capitale privato.
    Nel caso specifico della Società autostrade assume una
  specifica rilevanza la possibilità, consentita dalla proroga
  proposta, di ammortizzare, in un tempo maggiore, gli oneri di
  investimento mantenendo in attivo il bilancio della
  Società.
    Con l'ulteriore proroga di quindici anni, disposta
  dall'articolo 61 si garantisce, inoltre, quindi, al capitale
  privato adeguata remunerazione nonché maggiori disponibilità
  di risorse da destinare ad investimenti sia per
  l'ammodernamento che per il potenziamento dei servizi.
    Con l'articolo 62 si dispone una proroga di sei mesi della
  gestione commissariale di liquidazione dell'Ente "Colombo
  '92".
    La Commissione pari opportunità scade l'8 marzo 1994.
  Dovendo la nuova Commissione essere nominata dal Governo che
  verrà formato dopo le elezioni, si ritiene di prorogarla, con
  l'articolo 63, fino al 31 maggio 1994, data in cui la stessa
  deve predisporre il Rapporto del Governo italiano all'ONU in
  preparazione della Conferenza mondiale di Pechino.
    La norma di cui all'articolo 64 è diretta a consentire il
  completamento di taluni progetti FIO, a suo tempo finanziati
  mediante il ricorso alle disponibilità di leggi settoriali di
  spesa, prevedendo la possibilità di ridefinire i termini di
  realizzazione delle opere.
    La norma di cui all'articolo 65 è diretta a consentire la
  prosecuzione degli interventi in favore del settore
  aeronautico, con particolare riguardo a quelli finalizzati
  alle esigenze della difesa, prevedendo tra l'altro
 
                              Pag. 23
 
  la possibilità di utilizzare somme già iscritte in bilancio
  per lo scopo secondo differenti modalità attuative.
    In data 18 dicembre 1993 la Commissione VIII della Camera
  dei deputati ha approvato una risoluzione in base alla quale
  il Governo è stato impegnato ad adottare iniziative o
  provvedimenti idonei a porre rimedio alla vigenza anche per il
  1994 dei consorzi idraulici di terza categoria, circostanza
  questa derivante dalla decorrenza del nuovo regime degli
  stessi consorzi nel corso del 1994.
    L'articolo 1 della legge 16 dicembre 1993, n. 520, prevede
  infatti che i consorzi predetti sono soppressi a decorrere
  dalla chiusura degli esercizi finanziari in corso alla data di
  entrata in vigore della suddetta legge.
    Con la norma di cui all'articolo 66 si interpreta
  retroattivamente il suddetto articolo 1 nella parte
  concernente la soppressione, chiarendo l'esercizio a partire
  dal quale i consorzi sono soppressi.
    Le disposizioni di cui all'articolo 67 consentono
  l'utilizzazione nel 1994 di somme stanziate nel bilancio dello
  Stato che al 31 dicembre 1993 non avevano formato oggetto di
  provvedimenti amministrativo-contabili di spendita.
    In particolare esse riguardano, oltre allo stato di
  previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, quelli
  dei più svariati Ministeri in ordine ai quali ha agìto il
  blocco dell'assunzione degli impegni di spesa disposto
  dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993,
  n.155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
  1993, n.243.
    Per quanto concerne la Presidenza del Consiglio dei
  ministri, va tenuto conto che le procedure contabili per
  consentire il passaggio da una gestione fuori bilancio, quale
  è il Fondo per la protezione civile, alla gestione ordinaria
  previsto dalla legge 24 febbraio 1992, n.225, si sono concluse
  solo sul finire del 1993, per cui si rende necessario
  conservare in bilancio gli stanziamenti del dipartimento del
  coordinamento della protezione civile appositamente
  istituiti.
    In materia sociale vengono conservati i fondi destinati al
  finanziamento dei progetti finalizzati al perseguimento della
  lotta alla droga, di cui alla legge 19 luglio 1991, n.216, al
  funzionamento del Comitato nazionale di bioetica, di cui alla
  legge 4 dicembre 1993, n.508, ed all'osservatorio nazionale
  per il volontariato, di cui alla legge 11 agosto 1991,
  n.266.
    Di rilievo sono le disposizioni riguardanti il Ministero
  dell'ambiente, dei lavori pubblici e della marina mercantile.
  In particolare vengono conservati gli stanziamenti destinati
  al risanamento della Laguna di Venezia e della città
  stessa.
    La norma di cui all'articolo 68 è intesa ad autorizzare la
  conservazione delle somme disponibili al 31 dicembre 1993 sui
  capitoli di bilancio dello Stato relativi alla
  informatizzazione della pubblica amministrazione, tenuto conto
  delle esigenze dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
  amministrazione.
    L'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, accorda
  a ciascun candidato o lista di candidati alle elezioni
  politiche (europee ed amministrative in forza della estensione
  di cui al successivo articolo 20) la possibilità di usufruire
  di tariffa postale ridotta per l'invio di materiale elettorale
  durante i trenta giorni precedenti le elezioni.
    La norma si riferisce espressamente alla Amministrazione
  postale omettendo di considerare che con precedente
  decretolegge 1^ dicembre 1993, n. 487, (ora convertito, con
  modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71)
  quest'ultima è stata trasformata, con effetto dal 1^ gennaio
  1994, in ente pubblico economico, titolare di proprio bilancio
  e di propria autonomia contabile.
    La legge in questione non prevede copertura finanziaria nè
  indica i modi di reperimento della necessaria provvista.
    In tale situazione la previsione legislativa di cui
  all'articolo 17 della legge n. 515 del 1993 imporrebbe
  all'Ente poste italiane la resa di un servizio i cui riflessi
  non sono compatibili con i criteri che regolano la redazione
  del bilancio ai sensi della disciplina del codice civile.
 
                              Pag. 24
 
    La norma di cui all'articolo 69 autorizza il Tesoro a
  provvedere per il 1994 - anno di prima applicazione della
  norma - al rimborso all'Ente poste italiane dei costi
  variabili aggiuntivi sostenuti.
    Nel disegno di legge di conversione dell'accluso
  decreto-legge è stata inserita
  all'articolo 1 (comma 3) la clausola di sanatoria degli
  effetti prodotti da talune disposizioni concernenti la
  gestione governativa delle ferrovie della Sardegna inserite
  nei decreti-legge nn.1, 195, 274 e 325 del 1992, decaduti per
  mancata conversione nel termine costituzionale.
 
DATA=940228 FASCID=DDL12-10 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0010 TOTPAG=0064 TOTDOC=0076 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=014 PAGFIN=0024 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=24 SORTRES= SORTDDL=001000 00 FASCIDC=12DDL0010 SORTNAV=0001000 000 00000 ZZDDLC10 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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