| 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio
decreto, istituisce una commissione tecnica per la
certificazione delle capacità di emissione di flussi
bioenergetici a fini terapeutici per l'ammissione ai corsi
regionali.
2. La commissione di cui al comma 1, nominata per la durata
di cinque anni, è composta da due medici, di cui almeno uno
pranoterapeuta, un biologo, un pranoterapeuta ed un dirigente
del Ministero della sanità.
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