| 1. Presso il Ministero della sanità è istituito l'albo
professionale nazionale dei pranoterapeuti.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con il Ministro della sanità, sono
adottate le norme relative all'iscrizione e cancellazione
dall'albo professionale di cui al comma 1.
3. Con il decreto di cui al comma 2 è disciplinata
l'istituzione delle sedi regionali o interregionali.
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