| 1. Entro novanta giorni dalla istituzione dell'albo
professionale nazionale dei pranoterapeuti è consentita
l'iscrizione all'albo anche a coloro che, pur non essendo in
possesso dei titoli previsti dalla presente legge, dimostrino
di aver svolto per almeno cinque anni attività di
pranoterapeuta, previa verifica da parte della commissione di
cui all'articolo 5 e rilascio del conseguente attestato.
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