| Onorevoli Colleghi! -- Nelle precedenti legislature è stato
realizzato un grande impegno di elaborazione per definire una
proposta di legge che affronti in forma adeguata, in
particolare riguardo alla integrazione europea, le
problematiche relative alla riforma della professione
sanitaria infermieristica, di ostetrica, di assistente
sanitario visitatore, nonché delle professioni sanitarie
tecniche e di riabilitazione. A tal fine si è ritenuto
doveroso ed opportuno riproporre immediatamente all'inizio di
questa legislatura il testo che era stato predisposto dalla
Commissione affari sociali della Camera dei deputati, tenendo
conto delle anticipazioni dello stesso già contenute nei
decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993 che
hanno previsto che la formazione delle citate professioni,
oltre che in sede ospedaliera, avvenga anche in altre
strutture
del Servizio sanitario nazionale (SSN) ed in istituzioni
private accreditate; questa è una modifica che oltre a tener
conto di un più attuale concetto di tutela della salute, che
non richiede solo una risposta limitata ad un intervento
ospedaliero, dà pari dignità alla formazione di tutte quelle
professioni il cui ambito è prevalentemente extraospedaliero;
i requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture
formative saranno regolati da un decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di
concerto con il Ministro della sanità, anticipando quanto
previsto nella presente proposta di legge di riforma delle
professioni sanitarie.
Un'ulteriore anticipazione fondamentale della presente
proposta di legge è data dalla norma stabilita dai citati
decreti legislativi che prevede l'emanazione,
Pag. 2
da parte del Ministro della sanità, di un decreto con il
quale, oltre ad individuare le figure professionali per le
quali prevedere la formazione universitaria (chiarendo che è
il Servizio sanitario nazionale e non l'università ad
individuare le professionalità che servono), vengono
determinati i relativi profili professionali. Tale decreto è
propedeutico all'adozione dei decreti interministeriali
(Ministri dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e della sanità) di determinazione degli
ordinamenti didattici. Quindi con il citato decreto
ministeriale che, modifica, superando per l'infermiere il
mansionariato, le attribuzioni professionali di quelle
professioni già individuate per legge (infermiere
professionale, vigilatrice di infanzia, assistente sanitario
visitatore, ostetrica, tecnico di radiologia), si possono
finalmente regolare anche tutte le altre professioni sanitarie
riabilitative e tecniche. Resterebbe da formulare solo la
normativa che istituisce i relativi albi professionali. Se ben
attuata questa è l'occasione per adeguare alle nuove esigenze
di organizzazione del lavoro ed alle esperienze europee il
rapporto nuovo che deve intercorrere tra le professioni
sanitarie, tutte ormai formate in ambito accademico, sia
quelle che richiedono il diploma di laurea, tra le quali il
medico, sia quelle abilitate dal diploma universitario.
Nei citati decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del
1993 è altresì esplicitato, per quanto concerne le
specializzazioni post- laurea, il ruolo delle regioni, le
quali stipulano con le università i protocolli di intesa per
l'espletamento dei corsi di diploma universitario, e
successivamente, le stesse università, le unità sanitarie
locali, le aziende ospedaliere e le istituzioni pubbliche e
private accreditate (quindi anche le scuole della Croce rossa
italiana) regolano con appositi accordi i rapporti attuativi
dei protocolli d'intesa. Tale valorizzazione e riconoscimento
del ruolo delle regioni dovrebbe determinare il superamento di
ogni resistenza ed indeterminatezza registrate sinora. Inoltre
è modificato quanto previsto per il diploma universitario che
sarà firmato dal responsabile della struttura e non già della
scuola (chiarendo che è una sede nella quale è attivato il
corso di diploma universitario, che può comprendere più sedi)
oltre che dal rettore, ed è chiarito che l'esame finale
consiste in una prova scritta ed in una prova pratica ed
abilita all'esercizio professionale (è quindi un vero esame di
Stato: nelle commissioni, a tal fine, è assicurata la presenza
di rappresentanti dei collegi professionali, ove esistenti).
Infine si stabilisce che i corsi relativi a quelle figure
professionali individuate dal citato decreto ministeriale per
i quali non siano previste trasformazioni in corsi di diploma
universitario sono soppressi a partire dal 1^ gennaio 1996.
E' bene infine ricordare che molte regioni, dopo la Toscana
e l'Umbria, hanno già inserito nelle loro proposte di legge
attuative del decreto legislativo n. 502 del 1992
l'istituzione del servizio infermieristico e che tale
richiesta è addirittura presente nella piattaforma del
sindacato confederale per il rinnovo del contratto del
comparto sanità; inoltre va ricordato che il Consiglio
universitario nazionale si è espresso favorevolmente per la
predisposizione di un corso di laurea successivo ai diplomi
universitari in scienze infermieristiche e delle altre
professioni sanitarie.
Rimangono, tuttavia, aperte ed irrisolte alcune questioni
fondamentali:
a) il superamento della definizione di professioni
sanitarie ausiliarie in professioni "liberali", come le altre
caratterizzate dal possesso sia di diplomi universitari che di
diplomi di laurea;
b) la determinazione dell'elenco delle suddette
professioni per fonte primaria, cioè per legge e non per atto
amministrativo qual è un decreto ministeriale;
c) l'istituzione dei relativi albi professionali e
la trasformazione dei collegi in ordini professionali;
d) la determinazione di norme che tutelino
l'affidamento della docenza nelle materie specifiche e della
direzione dei corsi ai professionisti, a fronte di un periodo
di "medicalizzazione" dell'insegnamento;
Pag. 3
e) la fissazione di criteri uniformi per
l'equiparazione ai fini del proseguimento negli studi
accademici dei titoli acquisiti precedentemente e la
conseguente istituzione di corsi di laurea successivi ed
integrativi del diploma universitario, quale requisito per
l'istituzione della dirigenza propria di tali professioni e
quale riconoscimento della normalità accademica delle
discipline e del sapere delle scienze infermieristiche,
tecnico-sanitarie e riabilitative;
f) l'esistenza di una norma nazionale che consenta
in tutte le regioni la costituzione dei servizi
infermieristici, tecnicosanitari e di riabilitazione.
La presente proposta di legge muove dalla ridefinizione
dell'assetto giuridico della "professione sanitaria
ausiliaria" ora denominata "professione infermieristica di
assistente sanitario visitatore e di ostetrica", ma ancora
riferita alle medesime figure professionali contemplate nel
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto
n. 1265 del 1934.
E' con riferimento a tale figura che la presente proposta
di legge conferma ed istituzionalizza le novità introdotte in
materia di formazione professionale, qualificando il diploma
universitario come titolo abilitante all'esercizio della
professione.
E' ancora con riferimento ad essa che la presente proposta
di legge prevede l'istituzione di due ulteriori livelli di
formazione, l'uno determinato "complementare" e volto
all'acquisizione di peculiari specializzazioni, l'altro
indirizzato al conseguimento di un diploma di laurea,
configurato quale requisito essenziale per l'accesso alle
funzioni didattiche e dirigenziali.
Sempre per le stesse categorie la presente proposta di
legge fissa le procedure per la ridefinizione delle competenze
professionali e dell'assetto organizzativo del servizio di
assistenza infermieristica, di ciò incaricando le regioni. Da
ultimo, viene sancita l'obbligatorietà dell'iscrizione
all'albo professionale tenuto dai vari collegi.
La presente proposta di legge, al capo II, delinea un
analogo stato giuridico per le professioni sanitarie tecniche
e di riabilitazione, che individua ai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 10, ripartendole in tre aree. La prima figura
denominata "sanitaria tecnica" comprende il tecnico di
radiologia, il tecnico dell'igiene ambientale, degli alimenti
e del lavoro, il tecnico di laboratorio, il tecnico igienista
dentale, il tecnico di fisiopatologia (figura rispetto alla
quale è stabilita la corrispondenza di una pluralità di altri
più specifici ruoli professionali quali il tecnico di
neurofisiopatologia, il tecnico di fisiopatologia
respiratoria, il tecnico di cardiologia, il tecnico di
angiocardiochirurgia ed il tecnico di emodialisi), il tecnico
dietista ed il podologo. La seconda figura, denominata
"sanitaria di riabilitazione", comprende il tecnico della
riabilitazione (destinato ad assorbire la figura del
massofisioterapista), il logopedista, l'ortottista e
l'assistente in oftalmologia, l'educatore professionale, lo
psicomotricista, l'audiometrista e l'audioprotesista. La terza
figura, denominata solamente "tecnica", comprende il tecnico
ortopedico ed il tecnico ottico-optometrista.
In tal modo, non solo viene ribadita l'assoluta omogeneità
dei livelli formativi e funzionali, essendo previsto anche per
gli esercenti le professioni sanitarie tecniche e di
riabilitazione il possesso del relativo diploma universitario,
ma viene prevista anche l'istituzione di un corso di laurea
valido per l'accesso alla dirigenza ed alla didattica; per la
prima volta si procede anche all'individuazione degli ambiti
di competenza di ogni singola professione rispetto alle altre
ed, in particolare, a quelle già regolate, nonché, in base
alla previsione istitutiva dei collegi provinciali, alla
creazione di strutture di autogoverno delle varie
categorie.
La presente proposta di legge sembra quindi segnalarsi per
la completezza della realtà professionale considerata e per
l'incisività della disciplina di status introdotta,
configurandosi quale una risposta adeguata alla pressante
domanda di riconoscimento pubblico delle professioni
esaminate.
| |