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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1745
DDL0113-0002
Progetto di legge Camera n. 113 - testo presentato - (DDL12-113)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C113. TESTIPDL
...C113.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC113 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Nelle precedenti legislature è stato
  realizzato un grande impegno di elaborazione per definire una
  proposta di legge che affronti in forma adeguata, in
  particolare riguardo alla integrazione europea, le
  problematiche relative alla riforma della professione
  sanitaria infermieristica, di ostetrica, di assistente
  sanitario visitatore, nonché delle professioni sanitarie
  tecniche e di riabilitazione.  A tal fine si è ritenuto
  doveroso ed opportuno riproporre immediatamente all'inizio di
  questa legislatura il testo che era stato predisposto dalla
  Commissione affari sociali della Camera dei deputati, tenendo
  conto delle anticipazioni dello stesso già contenute nei
  decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993 che
  hanno previsto che la formazione delle citate professioni,
  oltre che in sede ospedaliera, avvenga anche in altre
  strutture
  del Servizio sanitario nazionale (SSN) ed in istituzioni
  private accreditate; questa è una modifica che oltre a tener
  conto di un più attuale concetto di tutela della salute, che
  non richiede solo una risposta limitata ad un intervento
  ospedaliero, dà pari dignità alla formazione di tutte quelle
  professioni il cui ambito è prevalentemente extraospedaliero;
  i requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture
  formative saranno regolati da un decreto del Ministro
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di
  concerto con il Ministro della sanità, anticipando quanto
  previsto nella presente proposta di legge di riforma delle
  professioni sanitarie.
    Un'ulteriore anticipazione fondamentale della presente
  proposta di legge è data dalla norma stabilita dai citati
  decreti legislativi che prevede l'emanazione,
 
                               Pag. 2
 
  da parte del Ministro della sanità, di un decreto con il
  quale, oltre ad individuare le figure professionali per le
  quali prevedere la formazione universitaria (chiarendo che è
  il Servizio sanitario nazionale e non l'università ad
  individuare le professionalità che servono), vengono
  determinati i relativi profili professionali.  Tale decreto è
  propedeutico all'adozione dei decreti interministeriali
  (Ministri dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica e della sanità) di determinazione degli
  ordinamenti didattici.  Quindi con il citato decreto
  ministeriale che, modifica, superando per l'infermiere il
  mansionariato, le attribuzioni professionali di quelle
  professioni già individuate per legge (infermiere
  professionale, vigilatrice di infanzia, assistente sanitario
  visitatore, ostetrica, tecnico di radiologia), si possono
  finalmente regolare anche tutte le altre professioni sanitarie
  riabilitative e tecniche.  Resterebbe da formulare solo la
  normativa che istituisce i relativi albi professionali.  Se ben
  attuata questa è l'occasione per adeguare alle nuove esigenze
  di organizzazione del lavoro ed alle esperienze europee il
  rapporto nuovo che deve intercorrere tra le professioni
  sanitarie, tutte ormai formate in ambito accademico, sia
  quelle che richiedono il diploma di laurea, tra le quali il
  medico, sia quelle abilitate dal diploma universitario.
    Nei citati decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del
  1993 è altresì esplicitato, per quanto concerne le
  specializzazioni  post- laurea, il ruolo delle regioni, le
  quali stipulano con le università i protocolli di intesa per
  l'espletamento dei corsi di diploma universitario, e
  successivamente, le stesse università, le unità sanitarie
  locali, le aziende ospedaliere e le istituzioni pubbliche e
  private accreditate (quindi anche le scuole della Croce rossa
  italiana) regolano con appositi accordi i rapporti attuativi
  dei protocolli d'intesa.  Tale valorizzazione e riconoscimento
  del ruolo delle regioni dovrebbe determinare il superamento di
  ogni resistenza ed indeterminatezza registrate sinora.  Inoltre
  è modificato quanto previsto per il diploma universitario che
  sarà firmato dal responsabile della struttura e non già della
  scuola (chiarendo che è una sede nella quale è attivato il
  corso di diploma universitario, che può comprendere più sedi)
  oltre che dal rettore, ed è chiarito che l'esame finale
  consiste in una prova scritta ed in una prova pratica ed
  abilita all'esercizio professionale (è quindi un vero esame di
  Stato: nelle commissioni, a tal fine, è assicurata la presenza
  di rappresentanti dei collegi professionali, ove esistenti).
  Infine si stabilisce che i corsi relativi a quelle figure
  professionali individuate dal citato decreto ministeriale per
  i quali non siano previste trasformazioni in corsi di diploma
  universitario sono soppressi a partire dal 1^ gennaio 1996.
    E' bene infine ricordare che molte regioni, dopo la Toscana
  e l'Umbria, hanno già inserito nelle loro proposte di legge
  attuative del decreto legislativo n. 502 del 1992
  l'istituzione del servizio infermieristico e che tale
  richiesta è addirittura presente nella piattaforma del
  sindacato confederale per il rinnovo del contratto del
  comparto sanità; inoltre va ricordato che il Consiglio
  universitario nazionale si è espresso favorevolmente per la
  predisposizione di un corso di laurea successivo ai diplomi
  universitari in scienze infermieristiche e delle altre
  professioni sanitarie.
    Rimangono, tuttavia, aperte ed irrisolte alcune questioni
  fondamentali:
        a)  il superamento della definizione di professioni
  sanitarie ausiliarie in professioni "liberali", come le altre
  caratterizzate dal possesso sia di diplomi universitari che di
  diplomi di laurea;
        b)  la determinazione dell'elenco delle suddette
  professioni per fonte primaria, cioè per legge e non per atto
  amministrativo qual è un decreto ministeriale;
        c)  l'istituzione dei relativi albi professionali e
  la trasformazione dei collegi in ordini professionali;
        d)  la determinazione di norme che tutelino
  l'affidamento della docenza nelle materie specifiche e della
  direzione dei corsi ai professionisti, a fronte di un periodo
  di "medicalizzazione" dell'insegnamento;
 
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        e)  la fissazione di criteri uniformi per
  l'equiparazione ai fini del proseguimento negli studi
  accademici dei titoli acquisiti precedentemente e la
  conseguente istituzione di corsi di laurea successivi ed
  integrativi del diploma universitario, quale requisito per
  l'istituzione della dirigenza propria di tali professioni e
  quale riconoscimento della normalità accademica delle
  discipline e del sapere delle scienze infermieristiche,
  tecnico-sanitarie e riabilitative;
        f)  l'esistenza di una norma nazionale che consenta
  in tutte le regioni la costituzione dei servizi
  infermieristici, tecnicosanitari e di riabilitazione.
    La presente proposta di legge muove dalla ridefinizione
  dell'assetto giuridico della "professione sanitaria
  ausiliaria" ora denominata "professione infermieristica di
  assistente sanitario visitatore e di ostetrica", ma ancora
  riferita alle medesime figure professionali contemplate nel
  testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto
  n. 1265 del 1934.
    E' con riferimento a tale figura che la presente proposta
  di legge conferma ed istituzionalizza le novità introdotte in
  materia di formazione professionale, qualificando il diploma
  universitario come titolo abilitante all'esercizio della
  professione.
    E' ancora con riferimento ad essa che la presente proposta
  di legge prevede l'istituzione di due ulteriori livelli di
  formazione, l'uno determinato "complementare" e volto
  all'acquisizione di peculiari specializzazioni, l'altro
  indirizzato al conseguimento di un diploma di laurea,
  configurato quale requisito essenziale per l'accesso alle
  funzioni didattiche e dirigenziali.
    Sempre per le stesse categorie la presente proposta di
  legge fissa le procedure per la ridefinizione delle competenze
  professionali e dell'assetto organizzativo del servizio di
  assistenza infermieristica, di ciò incaricando le regioni.  Da
  ultimo, viene sancita l'obbligatorietà dell'iscrizione
  all'albo professionale tenuto dai vari collegi.
    La presente proposta di legge, al capo II, delinea un
  analogo stato giuridico per le professioni sanitarie tecniche
  e di riabilitazione, che individua ai commi 1, 2 e 3
  dell'articolo 10, ripartendole in tre aree.  La prima figura
  denominata "sanitaria tecnica" comprende il tecnico di
  radiologia, il tecnico dell'igiene ambientale, degli alimenti
  e del lavoro, il tecnico di laboratorio, il tecnico igienista
  dentale, il tecnico di fisiopatologia (figura rispetto alla
  quale è stabilita la corrispondenza di una pluralità di altri
  più specifici ruoli professionali quali il tecnico di
  neurofisiopatologia, il tecnico di fisiopatologia
  respiratoria, il tecnico di cardiologia, il tecnico di
  angiocardiochirurgia ed il tecnico di emodialisi), il tecnico
  dietista ed il podologo.  La seconda figura, denominata
  "sanitaria di riabilitazione", comprende il tecnico della
  riabilitazione (destinato ad assorbire la figura del
  massofisioterapista), il logopedista, l'ortottista e
  l'assistente in oftalmologia, l'educatore professionale, lo
  psicomotricista, l'audiometrista e l'audioprotesista.  La terza
  figura, denominata solamente "tecnica", comprende il tecnico
  ortopedico ed il tecnico ottico-optometrista.
    In tal modo, non solo viene ribadita l'assoluta omogeneità
  dei livelli formativi e funzionali, essendo previsto anche per
  gli esercenti le professioni sanitarie tecniche e di
  riabilitazione il possesso del relativo diploma universitario,
  ma viene prevista anche l'istituzione di un corso di laurea
  valido per l'accesso alla dirigenza ed alla didattica; per la
  prima volta si procede anche all'individuazione degli ambiti
  di competenza di ogni singola professione rispetto alle altre
  ed, in particolare, a quelle già regolate, nonché, in base
  alla previsione istitutiva dei collegi provinciali, alla
  creazione di strutture di autogoverno delle varie
  categorie.
    La presente proposta di legge sembra quindi segnalarsi per
  la completezza della realtà professionale considerata e per
  l'incisività della disciplina di  status  introdotta,
  configurandosi quale una risposta adeguata alla pressante
  domanda di riconoscimento pubblico delle professioni
  esaminate.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-113 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0113 TOTPAG=0013 TOTDOC=0014 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=011 PAGFIN=0003 RIGFIN=077 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=011300 00 FASCIDC=12DDL0113 SORTNAV=0011300 000 00000 ZZDDLC113 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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