| (Professione infermieristica,
di assistente sanitario visitatore e di ostetrica).
1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria"
riferita alla professione di infermiere, di vigilatrice
dell'infanzia, di assistente sanitaria visitatrice e di
ostetrica è sostituita, nel testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di
legge, dalla denominazione "professione infermieristica, di
assistente sanitario visitatore e di ostetrica".
2. L'infermiere assume la denominazione di "infermiere
responsabile dell'assistenza generale".
3. L'ostetrica è responsabile dei compiti ad essa
attribuiti dalla normativa vigente.
| |