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1. L'infermiere responsabile della assistenza generale,
l'assistente sanitario visitatore e l'ostetrica devono
conseguire il diploma universitario di cui all'articolo 2
della legge 19 novembre 1990, n. 341, secondo le modalità
previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7 del
decreto legislativo 7 novembre 1993, n. 517.
2. Il diploma di cui al comma 1 abilita all'esercizio della
professione. Le commissioni per l'esame finale del diploma di
cui al comma 1, sono integrate da un rappresentante del
collegio professionale relativo a ciascuna professionalità.
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