| (Ordinamento ed attuazione dei corsi).
1. Gli insegnamenti nei corsi di diploma di cui
all'articolo 2 della presente legge sono conferiti ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7 del decreto
legislativo 7 novembre 1993, n. 517, secondo le modalità
previste dai protocolli d'intesa stipulati tra regioni e
università interessate. Gli insegnamenti a prevalente
contenuto professionale, nonché le funzioni di coordinamento
dei corsi sono conferiti al personale abilitato all'esercizio
delle specifiche professioni in possesso di idonei requisiti
e, di norma, del diploma di laurea di cui all'articolo 5 della
presente legge. Per le attività di guida del tirocinio e di
tutorato previste dall'ordinamento didattico definito ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n.
502 del 1992, è necessario, di norma, oltre il titolo
abilitante la specifica professione, il diploma di formazione
complementare di cui all'articolo 4 della presente legge.
2. I requisiti di idoneità e per l'accreditamento delle
strutture dove si svolge la formazione sono determinati con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro della
sanità. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano individuano il numero massimo di studenti da ammettere
per ogni singolo corso, nel rispetto delle esigenze della
programmazione regionale.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base della programmazione delle attività e dei
servizi, determinano ogni tre anni il numero degli studenti da
ammettere ai corsi di formazione di cui all'articolo 6, comma
3, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992. Il
provvedimento è trasmesso al Ministero della sanità che per
esigenze derivanti dalla programmazione nazionale o da
necessità di riequilibrio interregionale può richiedere entro
trenta giorni alle regioni e alle province autonome di Trento
e di
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Bolzano la variazione del numero dei posti disponibili per i
corsi di formazione delle professioni di cui agli articoli 1 e
10.
4. Il riconoscimento degli esami sostenuti in altri corsi
universitari di diploma o di laurea può essere concesso agli
studenti iscritti ai corsi di diploma universitario di cui
all'articolo 2, comma 1, esclusivamente per la convalida di
singoli esami previsti nell'ordinamento didattico del diploma
universitario e non per abbreviazioni della durata del corso
stesso in carenza del superamento degli specifici esami.
5. Le regioni nelle quali non sussistono sedi universitarie
promuovono i protocolli d'intesa di cui all'articolo 6, comma
3, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 con
università di regioni limitrofe.
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