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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1748
DDL0113-0005
Progetto di legge Camera n. 113 - testo presentato - (DDL12-113)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C113. TESTIPDL
...C113.
...PROPOSTA DI LEGGE -- CAPO I
Pag. 5 Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC113 ZZ12 ZZPD ZZPR
            (Ordinamento ed attuazione dei corsi).
    1.  Gli insegnamenti nei corsi di diploma di cui
  all'articolo 2 della presente legge sono conferiti ai sensi
  dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
  1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7 del decreto
  legislativo 7 novembre 1993, n. 517, secondo le modalità
  previste dai protocolli d'intesa stipulati tra regioni e
  università interessate.  Gli insegnamenti a prevalente
  contenuto professionale, nonché le funzioni di coordinamento
  dei corsi sono conferiti al personale abilitato all'esercizio
  delle specifiche professioni in possesso di idonei requisiti
  e, di norma, del diploma di laurea di cui all'articolo 5 della
  presente legge.  Per le attività di guida del tirocinio e di
  tutorato previste dall'ordinamento didattico definito ai sensi
  dell'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n.
  502 del 1992, è necessario, di norma, oltre il titolo
  abilitante la specifica professione, il diploma di formazione
  complementare di cui all'articolo 4 della presente legge.
    2.  I requisiti di idoneità e per l'accreditamento delle
  strutture dove si svolge la formazione sono determinati con
  decreto del Ministro dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro della
  sanità.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano individuano il numero massimo di studenti da ammettere
  per ogni singolo corso, nel rispetto delle esigenze della
  programmazione regionale.
    3.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, sulla base della programmazione delle attività e dei
  servizi, determinano ogni tre anni il numero degli studenti da
  ammettere ai corsi di formazione di cui all'articolo 6, comma
  3, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992.  Il
  provvedimento è trasmesso al Ministero della sanità che per
  esigenze derivanti dalla programmazione nazionale o da
  necessità di riequilibrio interregionale può richiedere entro
  trenta giorni alle regioni e alle province autonome di Trento
  e di
 
                               Pag. 6
 
  Bolzano la variazione del numero dei posti disponibili per i
  corsi di formazione delle professioni di cui agli articoli 1 e
  10.
    4.  Il riconoscimento degli esami sostenuti in altri corsi
  universitari di diploma o di laurea può essere concesso agli
  studenti iscritti ai corsi di diploma universitario di cui
  all'articolo 2, comma 1, esclusivamente per la convalida di
  singoli esami previsti nell'ordinamento didattico del diploma
  universitario e non per abbreviazioni della durata del corso
  stesso in carenza del superamento degli specifici esami.
    5.  Le regioni nelle quali non sussistono sedi universitarie
  promuovono i protocolli d'intesa di cui all'articolo 6, comma
  3, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 con
  università di regioni limitrofe.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-113 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0113 TOTPAG=0013 TOTDOC=0014 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=001 PAGFIN=0006 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=011300 00 FASCIDC=12DDL0113 SORTNAV=0011300 000 00000 ZZDDLC113 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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