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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1749
DDL0113-0006
Progetto di legge Camera n. 113 - testo presentato - (DDL12-113)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C113. TESTIPDL
...C113.
...PROPOSTA DI LEGGE -- CAPO I
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC113 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Formazione complementare).
    1.  Il Ministro dalla sanità, sentito il Consiglio sanitario
  nazionale, con proprio decreto, individua i settori di
  attività delle professioni di cui all'articolo 1 della
  presente legge per i quali, in relazione alla programmazione
  sanitaria nazionale e regionale, nonché alla normativa
  comunitaria vigente in materia, possono essere attivati da
  parte del Servizio sanitario nazionale presso le strutture di
  cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7 del
  decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, corsi per il
  conseguimento del diploma di formazione complementare
  successivi al diploma universitario di cui all'articolo 2,
  comma 1 della presente legge, tra cui quelli di abilitazione
  alle funzioni direttive, di assistenza pediatrica, di
  assistenza psichiatrica e di area critica.
    2.  Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, il corso per il conseguimento del diploma di
  Stato per l'abilitazione alla professione di vigilatrice
  dell'infanzia, di cui all'articolo 7 della legge 19 luglio
  1940, n. 1098, è sostituito dal corso di formazione
  complementare in assistenza pediatrica di cui al comma 1 del
  presente articolo.
 
                               Pag. 7
 
    3.  Con decreto del Ministro della sanità sono disciplinati
  i corsi di cui al comma 1 ed i relativi ordinamenti didattici
  validi su tutto il territorio e determinati i relativi
  requisiti di accesso.
    4.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
  prevedono ogni tre anni, sulla base della programmazione delle
  attività e dei servizi sanitari, il numero complessivo degli
  studenti da ammettere ai corsi di cui al presente articolo,
  determinando il numero dei posti da attribuire presso ciascuna
  sede ospedaliera ed istituzione privata accreditata.  Il
  provvedimento è trasmesso al Ministero della sanità che per
  esigenze derivanti dalla programmazione nazionale o da
  necessità di riequilibrio interregionale può richiedere entro
  trenta giorni alle regioni ed alle province autonome di Trento
  e di Bolzano la variazione del numero dei posti disponibili
  per la formazione complementare.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-113 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0113 TOTPAG=0013 TOTDOC=0014 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=016 PAGFIN=0007 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=011300 00 FASCIDC=12DDL0113 SORTNAV=0011300 000 00000 ZZDDLC113 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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