| (Formazione complementare).
1. Il Ministro dalla sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, con proprio decreto, individua i settori di
attività delle professioni di cui all'articolo 1 della
presente legge per i quali, in relazione alla programmazione
sanitaria nazionale e regionale, nonché alla normativa
comunitaria vigente in materia, possono essere attivati da
parte del Servizio sanitario nazionale presso le strutture di
cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7 del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, corsi per il
conseguimento del diploma di formazione complementare
successivi al diploma universitario di cui all'articolo 2,
comma 1 della presente legge, tra cui quelli di abilitazione
alle funzioni direttive, di assistenza pediatrica, di
assistenza psichiatrica e di area critica.
2. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il corso per il conseguimento del diploma di
Stato per l'abilitazione alla professione di vigilatrice
dell'infanzia, di cui all'articolo 7 della legge 19 luglio
1940, n. 1098, è sostituito dal corso di formazione
complementare in assistenza pediatrica di cui al comma 1 del
presente articolo.
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3. Con decreto del Ministro della sanità sono disciplinati
i corsi di cui al comma 1 ed i relativi ordinamenti didattici
validi su tutto il territorio e determinati i relativi
requisiti di accesso.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
prevedono ogni tre anni, sulla base della programmazione delle
attività e dei servizi sanitari, il numero complessivo degli
studenti da ammettere ai corsi di cui al presente articolo,
determinando il numero dei posti da attribuire presso ciascuna
sede ospedaliera ed istituzione privata accreditata. Il
provvedimento è trasmesso al Ministero della sanità che per
esigenze derivanti dalla programmazione nazionale o da
necessità di riequilibrio interregionale può richiedere entro
trenta giorni alle regioni ed alle province autonome di Trento
e di Bolzano la variazione del numero dei posti disponibili
per la formazione complementare.
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