Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


175
DDL0010-0003
Progetto di legge Camera n. 10 - testo presentato - (DDL12-10)
(suddiviso in 76 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.25 dello stampato)
...C10. TESTIPDL
...C10.
Pag. 25 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362). La norma di cui all'articolo 38 è diretta a consentire alle regioni di poter affrontare il fenomeno immigratorio nel suo complesso e di agevolare l'inserimento sociale del cittadino straniero nel contesto territoriale, superando l'ottica della prima accoglienza. Conseguentemente, i relativi programmi regionali dovranno prevedere una serie di servizi tra loro articolati ed integrati che devono essere diretti ad assicurare all'immigrato migliori condizioni sociali. All'onere derivante dall'intervento si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1994. Relativamente all'articolo 40, comma 2, il quadro di spesa viene a definirsi nei seguenti termini: Personale di segreteria: Ambasciatore a riposo L. 28.250.000 Traduzioni di documenti per lire 25.000 a pagina per una media di 450 pagine valutate in base alla mole di documenti tradotti nel periodo trascorso L. 11.250.000 Spese di missione per delegazioni italiane in commissioni miste (incluse spese di interpretariato per circa 15 incontri) L. 34.000.000 Spese per consulenze tecniche affidate a 2 esperti (articolo 7 legge n.73 del 1977 - 13.000.000 2) L. 26.000.000 Totale ... L. 99.500.000 Totale (cifra tonda) ... L. 100.000.000 Per gli anni 1995 e 1996 la spesa si riduce della metà. Riguardo all'articolo 40, comma 3, si fa presente che trattasi della realizzazione di un complesso programma di opere di natura idraulica che comporta la seguente articolazione funzionale: a) creazione di un serbatoio di rifasamento ed accoglimento delle acque; b) realizzazione della rete di adduzione; Pag. 26 c) realizzazione della rete di distribuzione; d) costruzione dell'impianto di trattamento e depurazione delle acque. Gli studi preliminari espletati al riguardo e la progettazione già eseguita indicano in non meno di 75 miliardi il fabbisogno complessivo, di cui al punto a), e in 25 miliardi complessivamente quello di cui ai restanti punti. Trattasi tuttavia di una ripartizione non rigida e quindi suscettibile di verifica e anche di aggiustamenti compensativi in sede di attuazione degli interventi. La norma di cui all'articolo 45 è diretta a consentire l'effettuazione, da parte dell'Agecontrol Spa dei controlli nel settore dell'olio d'oliva ai sensi della normativa comunitaria. Attualmente il costo dei controlli effettuati dall'Agenzia è pari a circa 15 miliardi annui e comporta un impiego di circa 180 unità lavorative distinte tra servizi tecnici ed amministrativi per strutture e supporti. Con tale organizzazione è sottoposto al controllo l'intero comparto degli aiuti alla produzione ed al consumo dell'olio d'oliva, nonché alla commercializzazione di intervento del prodotto medesimo. Le somme, la cui erogazione è consentita dal provvedimento legislativo, ammontano pertanto a circa un settimo del fabbisogno complessivo delle spese di funzionamento e di gestione dell'Agenzia in parola. La restante quota parte del finanziamento è disposta annualmente dalle Comunità europee che concorrono agli oneri derivanti dall'attività dell'Agecontrol. Articolo 57, comma 3. Con l'assegnazione di un contributo straordinario di lire 10 miliardi nel biennio 1994-1995 sarà possibile assicurare il consolidamento del minimo delle attività scientifiche del Centro compromesse dal ritardo nelle procedure di ratifica del nuovo accordo di finanziamento. In particolare il contributo di cui sopra consentirà il completamento dei ranghi scientifici e di supporto del Centro, ed il recupero del potere d'acquisto del contributo sinora versato dall'Italia (20 miliardi annui) dall'inizio dell'attuale periodo di finanziamento (1^ gennaio 1991) che, a seguito dell'inflazione e del deprezzamento della lira nei confronti del dollaro USA (moneta di conto del Centro) è diminuito, in termini reali, di circa il 12 per cento. Il medesimo contributo straordinario verrà destinato, inoltre, all'adeguamento e norme cogenti delle strutture del Centro, nonchè all'incremento del fondo di indennità di fine rapporto del personale vicino alla pensione. Le disposizioni dell'articolo 58 che comportano maggiori oneri sono quelle contenute nei commi 1, 2, 3 e 5, la cui quantificazione viene qui di seguito illustrata voce per voce. Pag. 27 Comma 1 (proroga della missione italiana sul Danubio). Per la determinazione degli oneri sono stati adoperati i criteri sottoindicati, considerando un periodo di operazioni determinato dal 1^ gennaio al 30 giugno 1994, anche sulla base dei dati risultanti dall'esperienza del primo periodo della missione. Spese per il personale La forza complessiva del personale della Guardia di finanza impiegato nelle operazioni è di 81 unità, così suddivisa: Ufficiali 7; Sottufficiali 36; Appuntati e Finanzieri 38. Gli oneri sono riferiti a: trattamento economico aggiuntivo. L'onere del trattamento economico aggiuntivo spettante al personale impiegato nelle missioni lungo il Danubio, che verrà schierato a Calafat (Romania) e a Mohacs (Ungheria), è stato determinato prendendo a base il valore della diaria prevista per la Romania e l'Ungheria. Tenuto conto della particolare rischiosità della missione, tale diaria è stata maggiorata dell'indennità speciale pari al 70 per cento, conformemente alle analoghe missioni precedenti. In allegato 1 è stato riportato, a titolo di paragone, il trattamento relativo al pesonale impiegato all'estero in condizioni similiari. Gli oneri sono pertanto quantificati in lire 4.000.000.000 (allegato 2); trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n.301, nonché copertura assicurativa per le unità navali, i mezzi, i materiali ed il personale abilitato, per decreto, alla guida dei mezzi stranieri. Spese per l'approntamento, il condizionamento ed il trasferimento (andata e ritorno) di materiali e rifornimenti e per l'avvicendamento del personale. Si è ipotizzato un premio assicurativo analogo a quello praticato per gli altri contingenti italiani in servizio all'estero. Il calcolo tiene conto della forza media presunta impiegata nelle missioni e dei vari trattamenti stipendiali annui lordi. Si sono, altresì, presi in considerazione i costi derivanti dall'esigenza di dare copertura assicurativa ai natanti, agli automezzi ed ai materiali impiegati nell'operazione. Inoltre, l'abilitazione del personale alla conduzione degli automezzi stranieri, espressamente prevista dal presente decreto, ha determinato ulteriori oneri assicurativi. Nel calcolo si è tenuto conto anche delle spese relative all'attività di manutenzione, revisione anticipata, reintegro ed aumento di scorte, condizionamento di materiali, dovute in parte alla considerevole distanza da basi, porti ed aeroporti nazionali. Pag. 28 Gli oneri per il trasferimento dei materiali e l'avvicendamento del personale tengono conto: della necessità di noleggiare navi traghetto per il rientro dei mezzi e materiali dalle zone di operazione nel territorio nazionale; della necessità di assicurare, nel tempo, tutto il supporto tecnico-logistico, sanitario, di sussistenza, eccetera, occorrente alla spedizione, programmando l'invio dei materiali con cadenza periodica; delle esigenze di avvicendamento delle unità in zona di operazioni. L'importo previsto per il complesso di tali oneri è quantificato in lire 3.584.609.000. La copertura finanziaria per il soddisfacimento delle esigenze sopra rappresentate ammonta complessivamente a lire 7.584.609.000.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC10 ZZ12 ZZRT ZZPR
                                                    ALLEGATO 1
   DIARIE GIORNALIERE COMPRENSIVE DELL'INDENNITA' SPECIALE
  CORRISPOSTE AL PERSONALE IMPIEGATO IN OPERAZIONI
                          ALL'ESTERO
                       (Dollari/giorno)
  OPERAZIONI        da Generale    da Capitano
                    a Maggiore    a Carabiniere    Soldato
  Golfo/Curdistan     267              227           259
  Albania 99 85 65
  Somalia e Mozambico
  (IS-75%)            170              145           120
  MFO                 166              141           114
  UNIFIL              247              226           225
 
                              Pag. 29
 
  RIEPILOGO DEL PERSONALE E DEL RELATIVO TRATTAMENTO
                          ECONOMICO
  (Periodo dal 1^ gennaio al 30 giugno 1994 = giorni
                             181)
                          (Omissis)
 
                              Pag. 30
 
                          (Omissis)
 
                              Pag. 31
 
  Comma 2  (contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia
  per il programma di lotta antigrandine con Slovenia e
  Croazia).
      Nel quadro del programma comune in oggetto l'Ente
  regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura
  della regione FriuliVenezia Giulia si è attrezzato di un radar
  calcolatore meteorologico e ha svolto numerose attività di
  ricerca, avvalendosi anche del contributo statale di 2
  miliardi annui.  L'impegno finanziario per il 1994 prevede una
  serie di spese riguardanti, tra l'altro, la gestione e
  manutenzione del radar, le attrezzature di laboratorio, gli
  studi di nucleazione nubi con aereo-meteo, l'ampliamento della
  rete di stazioni sinottiche e agrometeorologiche, che superano
  largamente il contributo di 2 miliardi.
        (Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per
  interventi a favore della minoranza slovena in Italia).
      Per l'attuazione di tali interventi la regione
  Friuli-Venezia Giulia ha approvato la legge regionale 5
  settembre 1991, n.46 che comprende l'erogazione di una serie
  di contributi di parte corrente a enti culturali sloveni
  (quali il Teatro Stabile, il Centro musicale, la Biblioteca
  nazionale) e ad altri enti minori per attività artistiche
  ricreative eccetera, nonché contributi per spese
  d'investimento in edilizia teatrale e scolastica e in opere
  museali.
      Tali iniziative di sostegno proseguiranno e si
  intensificheranno in avvenire, rendendo necessaria la proroga
  del contributo statale al 1994.
        (Finanziamento di interventi a favore della minoranza
  italiana in Slovenia e Croazia).
      Lo stanziamento di lire 4 miliardi è stato utilizzato
  nell'anno 1993 mediante la Convenzone stipulata tra il
  Ministero affari esteri e l'Università popolare di Trieste per
  la realizzazione di lavori indicati dalle Comunità italiane in
  Istria e dall'Unione italiana di Fiume, d'intesa con la
  regione Friuli-Venezia Giulia.
      Con tale Convenzione si prevede anche la costituzione di
  un "Fondo di garanzia" da utilizzare tramite il sistema
  bancario italiano operante in Slovenia e Croazia a favore
  dell'Associazione imprenditori privati italiani
  dell'Istria.
      Parecchi lavori (per esempio la costruzione di scuole e
  delle sedi delle Comunità) sono stati previsti dalla
  Convenzione limitatamente alla prima fase e saranno completati
  nel prossimo esercizio finanziario.
      Pertanto il Ministero degli affari esteri dovrà procedere
  alla stipulazione di una nuova Convenzione nel 1994 per
  completare i suddetti lavori ed effettuare gli ulteriori
  interventi che saranno indicati dalle Associazioni sopra
  menzionate.
      Di qui l'esigenza di prorogare lo stanziamento di 4
  miliardi che sarà appena sufficiente a realizzare le
  iniziative prevedibili.
 
                              Pag. 32
 
  Comma 3.  La disposizione in esame prevede la
  prosecuzione, per il 1994 degli interventi a carattere
  economico e socio-assistenziale già previsti dalla legge n.344
  del 15 ottobre 1991 in favore dei connazionali profughi
  rientrati nel territorio nazionale in data successiva alla
  emanazione di appositi decreti di stato di necessità al
  rimpatrio.
      Come è noto, gli interventi si sostanziano in una
  elargizione  una tantum  delle seguenti provvidenze (che
  ovviamente sono connesse all'accertamento di determinati
  requisiti soggettivi):
          a)  una indennità di sistemazione pari a lire
  4.000.000;
          b)  un contributo alloggiativo pari a lire 40.000
  al giorno per un massimo di 6 mesi;
          c)  un eventuale sussidio straordinario non
  quantificato (da erogarsi solo nei casi di particolare stato
  di bisogno) richiamato dall'articolo 8 della legge-base n.763
  del 1981.
      Considerate le risultanze degli esercizi precedenti che
  hanno comportato, per l'applicazione della citata norma, le
  seguenti spese:
        esercizio finanziario 1991: nessun onere (la norma è
  entrata in vigore il 15 ottobre 1991);
        esercizio finanziario 1992: 4.900.000.000 (pari a circa
  450 casi);
        esercizio finanziario 1993: 3.300.000.000 (pari a circa
  300 casi);
        esercizio finanziario 1994: 4.000.000.000 (appare
  sufficiente alla copertura dei citati interventi finanziari
  nelle misure aggiornate previste dalla legge n.344 del 1991 e
  confermate dall'articolo in questione.
      Con detto stanziamento potrà infatti provvedersi alla
  soluzione di circa 360-400 casi (collegati ai decreti di stato
  di necessità attualmente vigenti o in via di proroga: Etiopia,
  Somalia, Togo, Irak, Bosnia, Macedonia, Angola, Zaire
  eccetera) sempreché non insorgano altre e più gravi situazioni
  di pericolo in Paesi con sensibile presenza di nostri
  connazionali (Kenia, Algeria, eccetera).
      Per quanto riguarda le spese derivanti dall'articolo 8
  della legge n.344 (indennità di rientro nel Paese di
  provenienza), le stesse possono essere quantificate per il
  1994 nell'importo di lire 600 milioni.
      Infatti, sulla base delle richieste esistenti è
  ragionevole calcolare in via previsionale il numero delle
  domande di rientro in circa 100, ciascuna delle quali
  comporterà 4 milioni di indennità e un costo di viaggio
  mediamente determinabile in lire 1,5-2 milioni (6 milioni
  circa 100=600 milioni).
 
                              Pag. 33
 
  Comma 5.  La legge n.401 del 1990 ha previsto
  l'istituzione presso ogni Istituto di cultura all'estero di un
  "fondo scorta per l'effettuazione dei pagamenti delle spese
  necessarie al funzionamento dell'Istituto stesso", da
  utilizzare in attesa dell'arrivo dei finanziamenti
  ministeriali e da ricostituire dopo tale arrivo, fissando
  l'ammontare complessivo iniziale in 450 milioni (articolo 8,
  comma 7).
      Tale cifra è chiaramente inadeguata ai bisogni degli
  Istituti, che devono sopportare con i loro bilanci non solo le
  spese per la propria attività di promozione culturale, ma
  anche quelle di funzionamento e di locazione, che sono per
  loro natura indifferibili e gravano spesso sui primi mesi
  dell'anno, quando i finanziamenti ministeriali non sono ancora
  pervenuti, ed assorbono una quota elevata del bilancio
  complessivo.
      Di qui l'esigenza di disporre l'incremento dell'ammontare
  complessivo dei fondi scorta con una somma di 5.000 milioni
  per il solo anno 1994, così da rendere effettivamente
  funzionanti i fondi ammontanti in media a 4,5 milioni di lire
  (corrispondenti a meno del 6 per cento della dotazione
  finanziaria) e sono quindi assolutamente insufficienti per
  adempiere la funzione assegnata ai fondi stessi dalla legge,
  che aveva del resto già previsto il loro adeguamento.
      La cifra di 5.000 milioni, sommata ai 450 milioni già
  stanziati dalla legge n.401 del 1990, permetterebbe agli
  Istituti di disporre di un fondo pari in media a poco meno dei
  due terzi dell'ammontare complessivo delle dotazioni
  finanziarie erogate dal Ministero degli affari esteri (8.500
  milioni).
      L'urgenza del provvedimento deriva dal fatto che è
  imminente l'emanazione del Regolamento sull'organizzazione, il
  funzionamento, la gestione finanziaria ed
  economico-patrimoniale degli Istituti di cultura che
  comporterà automaticamente, ai sensi dell'articolo 19, comma
  12, della legge n.401 del 1990 la decadenza
  dell'autorizzazione agli Istituti stessi di ricorrere al
  credito bancario.
      La valutazione della spesa occorrente per l'ulteriore
  finanziamento del gruppo di supporto tecnico di cui
  all'articolo 60 - funzionalmente differito al 31 dicembre 1996
  - è stata operata in lire 2 miliardi annui, sulla base degli
  stanziamenti della legge n.194 del 1984 e della legge n.752
  del 1986, nonché delle leggi precedenti di differimento
  termini n.208 del 1990 e n.140 del 1992.
      Calcolando che l'attività del gruppo si potrarrà per
  altri tre anni (1994, 1995 e 1996), il fabbisogno finanziario
  occorrente ammonta complessivamente a lire 6 miliardi.
  Articolo 65.
      La norma riguarda due aspetti:
          a)  da un lato, consentire di mantenere in
  bilancio residui pari a lire 10.087.140.000 relativi all'anno
  1992 e a lire 50 miliardi relativi all'anno 1995;
 
                              Pag. 34
 
          b)  dall'altro, prevedere specifici interventi
  utilizzando le rimanenti 4 annualità del limite di impegno
  decennale di lire 50 miliardi autorizzato per l'anno 1988 con
  la legge n. 808 del 1985.
  Articolo 69.
      Si ipotizza che il maggior traffico prodotto da ciascuna
  campagna elettorale a livello nazionale venga smaltito con
  intensificazione delle attività ordinarie e lavoro
  straordinario per un'ora giornaliera per ciascun addetto alle
  lavorazioni interne ed al recapito.
      Considerando 23 giorni lavorativi direttamente
  interessati alle spedizioni di cui trattasi a 60 mila i
  dipendenti coinvolti, l'onere complessivo aggiuntivo ammonta a
  lire 10.000 milioni.
  Articolo 70.
      La disposizione di cui all'articolo 70 non comporta
  effetti per la finanza pubblica poichè trattasi di mera
  proroga di termini per il settore della previdenza dei
  veterinari che com'è noto, costituisce sistema autonomo al di
  fuori del settore pubblico allargato.
 
DATA=940228 FASCID=DDL12-10 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0010 TOTPAG=0064 TOTDOC=0076 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRT PAGINIZ=0025 RIGINIZ=001 PAGFIN=0034 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=25 PAGEFIN=34 SORTRES= SORTDDL=001000 00 FASCIDC=12DDL0010 SORTNAV=0001000 000 00000 ZZDDLC10 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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