| (Diploma di laurea).
1. Ai sensi della legge 19 novembre 1980, n. 341, e
nell'ambito del piano di sviluppo dell'università di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 9
maggio 1989, n. 168, è istituito con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
d'intesa con il Ministro della sanità, un corso di laurea in
scienze socio-sanitarie-infermieristiche, al quale sono
ammessi i soggetti che esercitano le professioni di cui agli
articoli 1 e 10 della presente legge in possesso dei relativi
diplomi universitari, nonché gli assistenti sociali, ed è
definito l'ordinamento didattico prevedendo i relativi
indirizzi.
2. Il diploma conseguito al termine del corso di laurea di
cui al comma 1 costituisce requisito per l'esercizio delle
funzioni di dirigenza nonché per lo svolgimento di funzioni di
docenza per i corsi di cui all'articolo 3.
3. Con decreto del Ministro della sanità, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province
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autonome di Trento e di Bolzano, è determinato ogni due
anni, sulla base delle esigenze della programmazione sanitaria
nazionale e regionale, il numero massimo degli studenti che
possono iscriversi ai corsi di laurea di cui al comma 1.
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