| (Equiparazione dei titoli professionali).
1. I diplomi e gli attestati legalmente riconosciuti,
conseguiti dagli esercenti le professioni di cui all'articolo
1, prima della data di entrata in vigore della presente legge,
sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli conseguiti ai
sensi dell'articolo 2.
2. I diplomi di dirigente dell'assistenza infermieristica e
di infermiere insegnante dirigente, legalmente riconosciuti,
conseguiti prima dell'attivazione dei corsi di laurea di cui
all'articolo 5, sono equiparati a quelli conseguiti ai sensi
dell'articolo 5 medesimo.
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