| (Competenze della professione infermieristica, di
assistente sanitario visitatore e di ostetrica).
1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare, nel
rispetto delle norme di cui alla presente legge, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa,
sentito il Consiglio superiore di sanità e su parere conforme
del Consiglio sanitario nazionale, vengono ridefinite le
competenze della professione infermieristica, della
professione di ostetrica e di quella di assistente sanitario
visitatore.
2. Il personale infermieristico, ostetrico e assistente
sanitario visitatore, dipendente dal Servizio sanitario
nazionale e da enti pubblici non può essere distolto dalle
funzioni proprie del profilo di appartenenza.
3. Tutti gli atti ed i provvedimenti adottati in violazione
del divieto di cui al
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comma 2 sono nulli ed impegnano la responsabilità, personale
e diretta, dei componenti degli organi di amministrazione che
li dispongono.
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